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mercoledì 27 luglio 2011

Brunettiade - Riforma Brunetta: l'ennesima correzione. Mai riforma fu più "corretta". Comunicato stampa di Rossana Dettori Segretaria Generale Fp Cgil


Siamo all'ennesima correzione della riforma Brunetta e, sono convinta, non sarà nemmeno l'ultima.

Se non fosse per i drammatici effetti che l'azione del Governo e del Ministro Brunetta sta producendo sulle condizioni di vita e di lavoro dei dipendenti pubblici, si potrebbe anche scherzare sulla spasmodica attività del Ministro della Funzione Pubblica, tutta tesa, da mesi, a correggere, aggiustare, precisare, interpretare una sua legge, ormai ridotta a puro manifesto propagandistico.

Anche il Decreto legislativo assunto dal Consiglio dei Ministri il 22 u.s. si attesta su questa linea correttiva delle correzioni e, intervenendo su articoli e temi che per anni sono stati le "bandiere" del Ministro Brunetta, modifica nuovamente punti da lui stesso giudicati come "fondamentali": l'applicazione del sistema delle valutazioni delle performance, le risorse destinate al trattamento economico accessorio, l'estensione della sua riforma a Regioni ed Enti locali, il sistema delle relazioni sindacali, le materie oggetto di contrattazione.

Ciò che ne esce è una situazione ancor più confusa di quella già di per se molto caotica: una situazione che definisce molto chiaramente il fallimento di quella riforma.

Come potrebbe altrimenti essere definita una riforma che spacca il lavoro pubblico, che non prevede alcun investimento per l'aumento della produttività, che, quanto a merito e valutazione, si è ridotta ad alchimie lessicali e combinati disposti e che sottrae alle lavoratrici ed ai lavoratori la possibilità di partecipazione fattiva a processi di miglioramento delle attività?

Questo ennesimo intervento correttivo, al di la delle spiegazioni tecniche che il Ministro non mancherà certo di offrire, è la prova provata che oramai la sua è una riforma di facciata e che anche la trattativa aperta all'Aran sul sistema delle relazioni sindacali rischia di essere l'ennesimo tavolo dalle prospettive vuote, come la sua riforma.

A questo punto speriamo in un prossimo e definitivo intervento correttivo composto da un articolo unico, senza commi: la riforma è revocata.

Sappiamo che così non sarà e che fino a quando l'agonia di questo Governo permetterà sia pur esili respiri il Ministro continuerà nel suo mantra, oramai senza alcun collegamento con la realtà.

Quella realtà che parla di blocco del turn over, di licenziamento dei precari, di salari ridotti e di Contratti Collettivi di lavoro che non vengono rinnovati, di servizi ai cittadini che vengono soppressi.

Roma, 25 Luglio 2011
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SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N. 150, AI SENSI DELL’ARTICOLO 2, COMMA 3, DELLA LEGGE 4 MARZO 2009, N. 15.IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione;
VISTA la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti; e , in particolare, l’articolo 2, comma 3, secondo il quale il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega contenuta al comma 1 del medesimo articolo 2, può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;
VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2011;
ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 20 aprile 2011;
ACQUISITO il parere delle Commissioni riunite I e XI della Camera dei deputati, reso in data 13 luglio 2011;
RILEVATO che le Commissioni competenti del Senato della Repubblica non hanno reso il proprio parere nel termine prescritto;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del………;
SULLA PROPOSTA del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
ART. 1
(Modifica all’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)
1. All’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 6-ter, e' inserito il seguente:
« 6-quater. Per gli Enti locali, che risultano collocati nella classe di virtuosità di cui all’articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come individuati con il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo, il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non può in ogni caso superare la percentuale del diciotto per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis».
ART. 2
(Modifica all’articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)
1. L’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è sostituito dal seguente:
« 6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano al personale dipendente, se il numero dei dipendenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a quindici e, ai dirigenti, se il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a cinque. In ogni caso, deve essere garantita l’attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla perfomance, in applicazione del principio di differenziazione del merito, ad una parte limitata del personale dirigente e non dirigente.».
ART. 3
(Modifica all’articolo 31 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)
1. All’articolo 31, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica comunque quanto previsto dall’articolo 19, comma 6.».
ART. 4
(Modifica all’articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)
1. All’articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le parole: “articolo 30, comma 4.” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 31, comma 4.”.
ART. 5
(Interpretazione autentica dell’articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)
1. L’articolo 65, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che l’adeguamento dei contratti collettivi integrativi è necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto.
2. L’articolo 65, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento dell’entrata in vigore dello stesso decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali e, in particolare, quelle contenute negli articoli 41, commi da 1 a 4, 46, commi da 3 a 7, e 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati rispettivamente dagli articoli 56, 58, 59, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, nonché quella dell’articolo 66, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009.
ART. 6
(Norme transitorie)1. La differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009. Ai fini previsti dalle citate disposizioni, nelle more dei predetti rinnovi contrattuali, possono essere utilizzate le eventuali economie aggiuntive destinate all’erogazione dei premi dall’articolo 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. Fino all’emanazione dei decreti di cui all'articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli enti locali i contratti stipulati in base a previsioni legislative, statutarie e regolamentari, nel rispetto delle limitazioni finanziarie sulla spesa del personale e sull'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, che hanno superato i contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in essere al 9 marzo 2011, possono essere mantenuti sino alla loro scadenza, fermo restando la valutabilità della conformità dei contratti stessi e degli incarichi ad ogni altra disposizione normativa.
3. L’articolo 7, comma 6, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che la trasformazione dei posti corrispondenti all'incarico di componente dei Collegi dei sindaci in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca, ivi prevista, determina, nei Ministeri interessati, il corrispondente incremento delle rispettive dotazioni organiche del personale dirigenziale generale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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Relazione illustrativa

La legge 4 marzo 2009, n. 15, nel delegare il Governo ad adottare una riforma del lavoro pubblico, poi esercitata con il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ha previsto, all’articolo 2, comma 3, la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive entro due anni dall’entrata in vigore della stessa.

Con il presente decreto legislativo, su cui sono stati acquisiti i pareri della Conferenza Unificata e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati (quelle del Senato non si sono espresse nel termine prescritto), vengono introdotte alcune modifiche in materia di conferimento di incarichi dirigenziali da parte degli Enti locali e di non applicabilità, da parte degli Enti con un numero di dipendenti in servizio non superiore a quindici e a 5 dirigenti, di alcune disposizioni relative alla valutazione delle performance del personale. Inoltre, vengono dettate sintetiche disposizioni interpretative volte a chiarire aspetti che – nella fase di prima attuazione della riforma e in attesa della nuova tornata contrattuale – hanno generato dubbi sull’immediata applicazione di talune disposizioni del decreto legislativo n. 150 del 2009. Infatti, sulla questione sono emerse divergenze interpretative di diritto transitorio, che hanno alimentato un diffuso contenzioso e conflitti fra parti sociali e pubbliche amministrazioni.
L’adozione del presente decreto correttivo è necessaria, quindi, per garantire l’applicazione della riforma nei tempi stabiliti dal legislatore e in un quadro giuridico certo ed uniforme, tale da sostenere anche l’azione dei dirigenti pubblici, chiamati ad applicare le nuove regole.

Il decreto legislativo si compone di 6 articoli il cui contenuto viene di seguito illustrato.

In accoglimento della condizione formulata dalle Commissioni riunite I e XI della Camera dei deputati che hanno rilevato che la norma dell’articolo inizialmente indicato come articolo 1 è stata inserita nel decreto-legge 6 luglio 2001, n. 98, in corso di conversione, è stato soppresso il suddetto articolo con il quale si intendeva risolvere una questione relativa all’obbligo di motivazione in caso di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei dipendenti con anzianità massima contributiva di quaranta anni.

Il nuovo articolo 1, inserito in accoglimento di quanto osservato dalle suddette Commissioni parlamentari e di una esplicita richiesta contenuta nel parere reso in sede di Conferenza Unificata, introduce, all’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il comma 6-quater che riconosce agli Enti locali considerati virtuosi ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, margini di autonomia nella determinazione delle percentuali di incarichi dirigenziali esterni, fissando comunque al 18 per cento della dotazione organica il tetto entro il quale tale incarichi possono essere conferiti.

L’articolo 2, modificando l’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, eleva da 8 a 15 il numero dei dipendenti che funge da limite massimo per la non applicazione delle graduatorie per la differenziazione delle valutazioni delle performance di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Conseguentemente, con l’articolo 3 è stato modificato l’articolo 31, comma 2, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, consentendo anche alle Regioni e agli enti locali con un numero inferiore o pari a 15 dipendenti o a 5 dirigenti, di non attribuire una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance del personale dipendente che si colloca nella fascia di merito alta e che le fasce di merito siano comunque non inferiori a tre.

L’articolo 4 corregge un mero refuso contenuto nell’articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 150 del 2009.

L’articolo 5 detta disposizioni interpretative dell’articolo 65 del decreto legislativo 150 del 2009: con il comma 1, superando un equivoco incorso in sede di prima applicazione dello stesso articolo 65, si chiarisce che l’ultrattività dei contratti collettivi integrativi, disposta dai commi 1, 2 e 4 del predetto articolo, opera solo nei confronti di quelli già “vigenti” al 15 novembre 2009 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2009). Al contrario, si precisa che i contratti collettivi integrativi successivi alla predetta data devono essere stipulati nel rispetto delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo, immediatamente efficaci, incluse le norme che prevedono la sostituzione automatica delle clausole contrattuali nulle, nonché quelle di azione che attribuiscono poteri alla pubblica amministrazione e quelle che impongono ai medesimi contratti collettivi un contenuto obbligatorio.
Il secondo comma fornisce l’interpretazione autentica della norma di cui all’articolo65, comma 5, del decreto legislativo n. 150 del 2009, chiarendo che le disposizioni del decreto legislativo n. 150 del 2009 relative alla contrattazione collettiva nazionale che si applicano dalla prossima tornata contrattuale sono soltanto quelle concernenti – per un’ovvia regola di diritto transitorio – il procedimento di approvazione dei contratti collettivi nazionali, mentre tutte le altre disposizioni del predetto decreto sono immediatamente applicabili sin dalla sua entrata in vigore (comprese quelle sui poteri del datore di lavoro pubblico che sostituiscono alla vecchia concertazione dei provvedimenti organizzatori la mera informazione ai sindacati).
A seguito di tale chiarimento interpretativo, troveranno applicazione sin dalla data di entrata in vigore del più volte citato decreto legislativo n. 150 del 2009 anche le norme di cui all’articolo 33, modificativo dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, all’articolo 34, modificativo dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all’articolo 54, comma 1, modificativo dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le disposizioni di cui al Capo IV del Titolo IV in materia di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa.
Non sono state accolte le osservazioni formulate in sede di Conferenza Unificata riferite all’ex articolo 2 dello schema, in quanto il mantenimento del rinvio al comma 4 comma 4 dell'articolo 65, risulta importante in presenza dell’oscillante giurisprudenza che va formandosi in materia di contrattazione integrativa. In particolare, l’esclusione del riferimento al comma 4 finirebbe con il legittimare implicitamente l’esistenza di un doppio regime, operante per regioni, sanità ed enti locali da una parte e resto delle amministrazioni dall’altro. Per i primi non opererebbe l’obbligo di adeguare i contratti integrativi successivi alla data di entrata in vigore del d,lgs. n. 150 del 2009 alle norme dello stesso decreto, per cui fino alla data del 1/1/2013 gli stessi potrebbero disciplinare in dispregio delle regole di meritocrazia (selettività, premialità) e della ripartizione delle sfere di competenza legge-contratto collettivo. Invece, ciò che la norma interpretativa vuole garantire è che la “salvaguardia” normativa disposta dal primo secondo e quarto comma dell’art. 65, operi solo nei confronti dei contratti integrativi “vigenti” (vale a dire di quelli già sottoscritti al momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2009) e non nei confronti di quelli successivamente stipulati per i quali non può che applicarsi il complesso normativo costituito dal medesimo decreto n. 150 del 2009. Ciò deve valere anche per regioni, sanità ed autonomie locali, altrimenti rimarrebbe in dubbio l’operatività della predetta disposizione per regioni, sanità ed autonomie locali.

L’articolo 6 contiene la disciplina transitoria, specificando che la differenziazione retributiva in fasce si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009. Accogliendo quanto osservato dalle Commissioni I e XI riunite della Camera dei deputati, si prevede che, per il periodo di “moratoria” della contrattazione collettiva nazionale di lavoro, per l’applicazione dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009, vengano utilizzate le eventuali economie aggiuntive - disponibili in ragione di economie e risparmi conseguenti ai processi di riorganizzazione della pubblica amministrazione - destinate all’erogazione dei premi dall’articolo 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Al comma 2, si prevede che, fino alla emanazione dei decreti con cui si individuano gli Enti locali più virtuosi e ferma restando la valutabilità della conformità dei contratti stessi e degli incarichi ad ogni altra disposizione normativa, possono essere mantenuti, sino alla loro scadenza, i contratti stipulati in base a previsioni legislative, statutarie e regolamentari, ma che hanno superato i contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, alle seguenti condizioni: i contratti devono essere stati stipulati nel rispetto delle limitazioni finanziarie sulla spesa del personale e sull'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato e devono essere in corso alla data del 9 marzo 2011.
Con il comma 3, si chiarisce la portata applicativa dell’articolo 7, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, secondo cui i posti corrispondenti all’incarico di componente, in posizione di fuori ruolo istituzionale, nei collegi dei sindaci degli enti soppressi dallo stesso articolo 7, sono trasformati in posti dirigenziali di livello generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca nell’ambito dei Ministeri interessati. Al riguardo, viene precisato che i posti in questione determinano l’incremento, per ciascun dicastero, delle dotazioni organiche dei dirigenti di prima fascia con l’utilizzo delle risorse resesi disponibili.
Si tratta di una disposizione, di natura meramente interpretativa, che non determina l’insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Il presente decreto legislativo non determina alcun onere, neppure potenziale, a carico del bilancio dello Stato contenendo esclusivamente disposizioni correttive di errori materiali e norme interpretative di disposizioni a carattere ordinamentale concernenti l’adeguamento e l’efficacia dei contratti collettivi vigenti.
Parimenti, nessun onere ulteriore per il bilancio dello Stato può derivare dall’articolo 1 che prevede un’unica percentuale per gli enti locali per il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni; ciò avviene nel rispetto della disciplina vigente in materia di dotazioni organiche, di limiti assunzionali e di vincoli di spesa.
Non viene, pertanto, redatta la relazione tecnica.

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