Alla c. a. del Dirigente Coordinatore del Settore R.U.
SEDE
Oggetto: quesito Decreto n. 206
Con il Decreto n. 206, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su indirizzo del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione, ha stabilito le nuove fasce di reperibilità in caso di assenza per malattia.
All'art. 1 comma 2 specifica che: "in tutti casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istitituto nazionale per la previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato..."
Sorge spontaneo un dubbio, che il decreto non chiarisce, alla segreteria del personale di un qualsivoglia Ufficio o Ripartizione, chi o cosa giustifica l'assenza del lavoratore? E' ragionevole pensare che basti il certificato medico presentato dal lavoratore o occorre, come recita il decreto, il certificato medico inviato per via telematica dal medico all'Inps ?
All'art. 2 c.1 lettere a,b,c, d il decreto specifica i soggetti esclusi dall'obbligo della reperibilità tra i quali rientrano gli stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, patologie gravi, infortuni sul lavoro, causa di servizio
Posto che il Settore da Lei diretto è in possesso delle schede personali dei singoli dipendenti dell'Amministrazione e che lo stato patologico sopratutto se connesso o all'invalidità riconosciuta o alla causa di servizio, è parte costituente delle schede personali, [pertanto rientra nella fattispecie dei dati ipersensibili e non divulgabili] si chiede di venire a conoscenza dei provvedimenti emessi da codesto Settore al fine di chiarire i dubbi interpretativi e se ha già ottemperato, le modalità operative per la fruizione di quanto riportato dal su esposto art. 2 - oggi lasciato alla libera interpretazione dei singoli Sigg. Dirigenti.
Cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.
Palermo, 21/05/2010
f.to Capogruppo Rsu CgilFp f.to Segretario Aziendale
Marco Leo Paola Caselli
SEDE
Oggetto: quesito Decreto n. 206
Con il Decreto n. 206, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su indirizzo del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione, ha stabilito le nuove fasce di reperibilità in caso di assenza per malattia.
All'art. 1 comma 2 specifica che: "in tutti casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istitituto nazionale per la previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato..."
Sorge spontaneo un dubbio, che il decreto non chiarisce, alla segreteria del personale di un qualsivoglia Ufficio o Ripartizione, chi o cosa giustifica l'assenza del lavoratore? E' ragionevole pensare che basti il certificato medico presentato dal lavoratore o occorre, come recita il decreto, il certificato medico inviato per via telematica dal medico all'Inps ?
All'art. 2 c.1 lettere a,b,c, d il decreto specifica i soggetti esclusi dall'obbligo della reperibilità tra i quali rientrano gli stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, patologie gravi, infortuni sul lavoro, causa di servizio
Posto che il Settore da Lei diretto è in possesso delle schede personali dei singoli dipendenti dell'Amministrazione e che lo stato patologico sopratutto se connesso o all'invalidità riconosciuta o alla causa di servizio, è parte costituente delle schede personali, [pertanto rientra nella fattispecie dei dati ipersensibili e non divulgabili] si chiede di venire a conoscenza dei provvedimenti emessi da codesto Settore al fine di chiarire i dubbi interpretativi e se ha già ottemperato, le modalità operative per la fruizione di quanto riportato dal su esposto art. 2 - oggi lasciato alla libera interpretazione dei singoli Sigg. Dirigenti.
Cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.
Palermo, 21/05/2010
f.to Capogruppo Rsu CgilFp f.to Segretario Aziendale
Marco Leo Paola Caselli
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