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lunedì 11 luglio 2011

Circolare sulla giustificazione per gli accertamenti clinici\diagnostici


" A conclusione di quanto sopra esposto, gli uffici in indirizzo, a giustificazione della
malattia per accertamenti, potranno accettare o la certificazione del medico di base o quella
rilasciata dalla struttura pubblica presso la quale l'accertamento è stato effettuato."


A TUTTI I DIRIGENTE DEGLI UFFICI E SERVIZI
Com'è alle SS.LL. noto a cura dello scrivente ufficio sono state diramate le circolari n.
735225 del 13.10.2010e n. 789626 del 2.11.2010r elative alle assenzep er accertamenti
clinici preventivi, diagnostici e per prestazioni specialistiche.
Relativamente a iale tema sono state segnalate da parte delle OO.SS. di categoria talune
incongruenze connesse alla certiftcazione medica da produrre a supporto dell'assenza
correlata all'espletamento degli accertamenti di che trattasi.
Viene lamentato infatti che taluni uffici richiedono una doppia certificazione medica, in
quanto, al certificato rilasciato dal medico che ha compiuto la visita o I'esame, si chiede la
produzione di una ulteriore certificazione del medico di base.
A tale proposito, al fine di dirimere dubbi interpretativi e conferire univocità di
comportamento da parte degli uffici in indirizzo, si ritiene opportuno richiamare il contenuto
della circolare n. 7 del 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica, laddove vengono
diramate specifiched irettive in ordine alle assenzep er malattia.
La circolare in parola intanto richiama il c.2 dell'art. 71 che così recita: "Nell'ipotesi di
assenzap er malattia protrattap er un periodo superiorea dieci giorni, e, in ogni caso,d opo il
secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza viene giustificata esclusivamente
mediantep resentazioned i certificazionem edica rilasciatad a strutturas anitariap ubblica".
La norma citata fa riferimento alla giustificazione delle assenze che si protraggono per un
periodo superiore a dieci giorni e alla giustificazione delle assenze che riguardano il terzo
episodio di assenzain ciascuna nno solare.
Nella nozione di "secondo evento" rientra anche l'ipotesi di un solo giorno di malattia
successivo ad un precedente e distinto evento di un solo giorno.
Nei casi soprai ndicati "l'assenzaviene giustificata esclusivamentem ediantep resentazione
di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica".
Si esclude che nella ipotesi descritta la certificazione a giustificazione dell'assenza possa
essere rilasciata da un medico libero professionista non convenzionato con il Servizio
Sanitario nazionale.
"Le Amministrazioni pertanto non potranno considerare come assenze giustificate quelle
avvenute per malattia per le quali il dipendente produce un certificato di un medico libero
professionistan on convenzionato"( circolaren . 7).
La circolare ritiene parimenti ammissibile la certificazione rilasciata dalle persone fisiche
che comunque fanno parte del Servizio Sanitario in questione e cioè dai medici
convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (art. 8 D.lgs. 502 del 1992), i quali in base
alla convenzione stipulata con le ASL sono tenuti al rilascio della certiftcazione."
In conclusione va rilevato che le certificazioni del medico libero professionista possono
essere accettate'soltanto nel primo evento di malattia, mentre per i periodi successivi
(secondo evento) le certificazioni dovranno fare riferimento a medici o strutture
convenzionati col SSN.
In tale contesto si ritiene utile richiamare la circolare n. 8 del 5 settembre 2008 sempre del
Dipartimento della Funzione Pubblica che si sofferma tra l'altro sulle modalità con cui
considerarel e assenzed ovute a visite specialistichee ad esami diagnostici.
La circolare,r ichiamandoi l d.l. I 12 del2008, fa presentec he gli istituti cui il dipendente
può ricorrere per giustificazione dell'assenza sono: i permessi brevi, soggetti a recupero, i
permessi per documentati motivi personali, secondo il ccnl di comparto, l'assenza per
malattia, giustifi cata mediante certiftcazione medica, nei casi in cui ne ricorrono i
presupposti, gli altri pennessi per ciascuna specifica situazione - previsti da leggi o
contratti- le ferie
il ricorso all'uno o all'altro istituto dipende dalle singole circostanze concrete che il
dipendente valuterà.
Quanto alle modalita di certificazione di questea ssenzel a circolare n. 8 citata stabilisce
che " nel casoi n cui l'assenzav engaa coinciderec on il terzo o successivoe venton ell'arco
dell'anno solare ovvero I'assenza per malattia si protragga oltre il decimo giorno, qualora il
dipendente debba o voglia sottoporsi ad una prestazione specialistica presso una struttura
privata dovrà produrre, unitamente all'attestazione da quest'ultima rilasciata, la relativa
prescrizione effettuata da una struttura pubblica o dal medico convenzionato con il S.S.N."
A conclusione di quanto sopra esposto, gli uffici in indirizzo, a giustificazione della
malattia per accertamenti, potranno accettare o la certiftcazione del medico di base o quella
rilasciata dalla struttura pubblica presso la quale l'accertamento è stato effettuato.
Il Dirigent Coordinatore
Dott. Mercurio

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