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venerdì 22 maggio 2015

Fondo Perseo-Sirio newletters maggio 2015


Una buona notizia: per i pubblici dipendenti investire nel fondo pensione di categoria è certamente conveniente e si pagano meno tasse. I contributi versati al Fondo Perseo Sirio sono deducibili dal proprio reddito, cioè non ci si paga l’IRPEF, i rendimenti che producono sono tassati tra il 12,50% e il 20%, mentre a qualsiasi prodotto finanziario si applica l’aliquota del 26%, le prestazioni in capitale sono tassate ad aliquota media in tassazione separata e quelle in forma di rendita in normale progressività d’imposta. 
Nonostante ciò, c’è di meglio. La riforma del 2005 (D.Lgs. 252/05) ha previsto condizioni fiscali di miglior favore, escludendo, però, i dipendenti pubblici, soprattutto sulle prestazioni che sono tassate con aliquota decrescente dal 15% al 9%.
Il Presidente del Fondo Perseo Sirio, Wladimiro Boccali, in occasione di un convegno organizzato dal Fondo nell’ambito della Giornata Nazionale della Previdenza, il 13 maggio a Napoli ha annunciato di aver presentato alla Ministra Madia una proposta di estensione della fiscalità riservata ai dipendenti del comparto privato anche ai dipendenti pubblici. Nell’incontro la Ministra Madia non ha escluso la possibilità di inserire la norma di estensione richiesta dal Perseo Sirio nel ddl di riforma della PA in discussione in Parlamento. Forse non dovremo più gridare: attenti al fisco!

Contributi per previdenza complementare nel 730/2015


 

contributi per la previdenza complementare va dichiarata nei righi da E27 a E31 del modello 730 del 2015. In questi righi vanno indicati i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, relativi sia a fondi negoziali sia a fondi individuali. Situazioni particolari sono previste per i lavoratori di prima occupazione, per i soggetti iscritti ai fondi previdenziali per i quali è stato accertato lo squilibrio finanziario (deducibilità integrale dei contributi versati), per i dipendenti pubblici iscritti ai fondi negoziali di cui sono destinatari (per i quali valgono i vecchi limiti).
Il contribuente non è tenuto alla compilazione dei righi da E27 a E31 se non ha contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione. Questa situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi non dedotti, relativi ad altre forme di previdenza integrativa, non è indicato alcun importo al punto 143 della Certificazione Unica 2015.
Limite di deducibilità dal reddito. I contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 euro.

Ai fini del computo del limite, si deve tener conto non solo di tutti i versamenti che affluiscono alle forme pensionistiche, collettive e individuali, ma anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all’articolo 105, comma 1, del TUIR, ovvero degli accantonamenti ai fondi “interni”, istituiti ai sensi dell’articolo 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti.
Gli eventuali contributi che non sono stati dedotti, compresi quelli eccedenti il limite di 5.164,57 euro, vanno comunicati, entro il 31/12 dell’anno successivo, alla forma pensionistica complementare di adesione, al fine di permettere al fondo di individuare la quota di prestazione che non dovrà essere tassata.

Il limite non si applica ai contribuenti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che possono dedurre tutti i contributi versati nell’anno d’imposta.
Per consentire a chi presta l’assistenza fiscale (CAF o professionisti abilitati) di determinare la deduzione effettivamente spettante, il contribuente deve compilare il rigo corrispondente alla forma pensionistica a cui risulta iscritto. Se il contribuente ha aderito a più di un fondo pensione, versando contributi per i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità, deve compilare più di un rigo.
Nel caso in cui il contribuente abbia aderito a più di un fondo pensione versando contributi per i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità, deve compilare più di un rigo.
Se nel corso dell’anno si sono verificate in capo al contribuente più situazioni riconducibili a diverse tipologie di fondi va verificato che il sostituto abbia dato distinta indicazione di ciascuna situazione compilando più volte i campi interessati.
In presenza di contributi per previdenza complementare indicati in più certificazioni non conguagliate chi presta assistenza fiscale dovrà verificare che il sostituto abbia compilato le annotazioni (codice CC) al fine di accertare che non siano stati superati i limiti di deducibilità.
Vediamo ora tutti i righi interessati.
SOMMARIO:E27 – Deducibilità ordinaria
E28 – Lavoratori di prima occupazione
E29 – Fondi squilibrio finanziario
E30 – Familiari a carico
E31 – Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici

Rigo E27 – Contributi a deducibilità ordinaria

In questo rigo E27 vanno indicate, entro il limite di 5.164,57 euro, le somme versate alle forme pensionistiche complementari relative sia a fondi negoziali sia alle forme pensionistiche individuali. Nel limite di deducibilità di 5.164,57 euro si devono considerare i versamenti a carico del contribuente e del datore di lavoro.
Per i contributi versati a fondi negoziali tramite il sostituto di imposta datore di lavoro, se nel punto 141 della Certificazione Unica (ex modello CUD) è indicato il codice 1, i dati da indicare sono quelli riportati nei punti 142 e 143 della Certificazione Unica.
Per i contributi versati ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del sostituto di imposta, si dovrà indicare l’ammontare dei versamenti di cui si richiede la deduzione.
I dipendenti pubblici possono compilare questo rigo solo per indicare i contributi versati ai fondi pensione per i quali non rileva la loro qualifica, mentre per dichiarare i contributi versati ai fondi negoziali a essi riservati devono compilare il rigo E31.
In particolare:
  • colonna 1: riportare l’importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall’imponibile, indicato nel punto 142 della Certificazione Unica. Se è stato compilato il punto 151 della Certificazione Unica – previdenza per familiari a carico – la cifra da riportare nella colonna 1 è pari alla differenza tra gli importi indicati nei seguenti punti della Certificazione Unica: punto 142 e punto 152 (contributo dedotto dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico);
  • colonna 2: riportare l’importo degli oneri di previdenza complementare dei quali si chiede la deduzione in dichiarazione: contributi versati tramite il sostituto di imposta, indicati nel punto 143 della Certificazione Unica. Se è stato compilato il punto 151 della Certificazione Unica – previdenza per familiari a carico – la cifra da riportare nella colonna 2 è pari alla differenza tra gli importi indicati nei seguenti punti della Certificazione Unica: punto 143 e punto 153 (contributo non dedotto dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico); 
somme versate sia ai fondi negoziali e sia alle forme pensionistiche individuali senza il tramite del sostituto di imposta.

Rigo E28 – Contributi versati da lavoratori di prima occupazione

I lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, oppure i contribuenti che a quella data non avevano una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria possono dedurre i contributi versati entro il limite di 5.164,57 euro.
Se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari hanno effettuato versamenti di importo inferiore, possono godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad 2.582,29 euro.
Pertanto l’importo massimo annuale complessivamente deducibile a partire dal sesto anno successivo a quello di iscrizione alla forma pensionistica complementare è di euro 7.746,86.
A partire dall’anno 2012, per i lavoratori iscritti dal 2007 alle forme pensionistiche obbligatorie, è possibile usufruire per la prima volta di tale incentivo.
Se nel punto 141 della Certificazione Unica è indicato il codice 3, i dati da indicare in questo rigo sono quelli riportati nei punti 142, 143 e 147 della Certificazione Unica. 
In particolare:
  • colonna 1: riportare l’importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall’imponibile, risultante dalla somma degli importi indicati 
nei punti 142 e 147 della Certificazione Unica;
  • colonna 2: riportare l’importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall’imponibile, indicato nel punto 143 della Certificazione Unica, e le somme versate ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del datore di lavoro.

Rigo E29 – Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario

I contributi versati da quei soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Questi soggetti possono dedurre interamente le somme versate.
Per i contributi versati a fondi in squilibrio finanziario non è previsto alcun limite di deducibilità.
Se nel punto 141 della Certificazione Unica è indicato il codice 2, i dati da indicare in questo rigo sono riportati nei punti 142 e 143 della Certificazione Unica.
In particolare:
  • colonna 1: riportare l’importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall’imponibile, indicato nel punto 142 della Certificazione Unica;
  • colonna 2: riportare l’importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall’imponibile, indicato nel punto 143 della Certificazione Unica.

Rigo E30 – Contributi versati per familiari a carico

In questo rigo vanno indicate le somme versate per i familiari fiscalmente a carico per la parte da questi non dedotta. Sono considerati a carico coloro che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro.
La deduzione spetta, infatti, prima di tutto alla persona a carico, entro il limite assoluto di 5.164,57 euro, fino a capienza del reddito complessivo.
 Se il reddito complessivo di tale familiare non è capiente per consentire l'intera deduzione delle somme versate, l'eccedenza non dedotta può essere dedotta dal reddito complessivo del soggetto cui questi è a carico. Naturalmente, quest’ultimo potrà dedurre dette somme eccedenti, oltre quelle versate per la propria previdenza, sempre nel rispetto del limite di 5.164,57 euro.
Se i contributi per familiari a carico sono stati versati tramite il datore di lavoro e, quindi, è compilato il punto 151 della Certificazione Unica, bisogna indicare:
  • nella colonna 1, l’importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall’imponibile, desumibile dal punto 152 della Certificazione Unica;
  • nella colonna 2, l’importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall’imponibile, desumibile dal punto 153 della Certificazione Unica.
La comunicazione dei contributi non dedotti, ossia l’informazione al fondo, deve essere resa con riferimento al titolare della posizione previdenziale e va precisato che l’ammontare complessivo delle somme non dedotte dall’iscritto non è stato dedotto dal soggetto di cui questo è a carico.
Se la persona alla quale sono state versate le somme è carico di più soggetti, si applicano le regole generali previste per gli oneri sostenuti nell’interesse delle persone fiscalmente a carico. I contributi versati per un figlio vanno ripartiti dai genitori in parti uguali e nella proporzione in cui è stato effettivamente sostenuto l’onere. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può dedurre l’intero importo dell’onere.

Rigo E31 – Contributi versati a fondi pensione negoziali da dipendenti pubblici

Questo rigo è riservato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che si iscrivono a forme pensionistiche di natura negoziale di cui siano destinatari (ad esempio, il Fondo Scuola Espero destinato ai lavoratori della scuola).
Per questi contribuenti continuano a valere le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2006, secondo cui l’importo deducibile non può superare il 12 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, 5.164,57 euro.
Per quanto riguarda i soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può superare il doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione, sempre nel rispetto dei precedenti limiti.
Al contrario, i dipendenti pubblici che si iscrivono a forme pensionistiche per le quali non rileva la loro qualifica (ad esempio, adesione a un fondo aperto) devono compilare il rigo E27.
Se nel punto 141 della Certificazione Unica è indicato il codice 4, i dati da indicare nel rigo sono quelli riportati nei punti 142 e 143 della Certificazione Unica.
In particolare, nella 
colonna 1 bisogna riportare l’importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall’imponibile, indicato nel punto 142 della Certificazione Unica; nella colonna 2 bisogna riportare l’importo indicato nel punto 144 della Certificazione Unica;
 Infine nella colonna 3 bisogna riportare l’importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall’imponibile, indicato nel punto 143 della Certificazione Unica


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