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mercoledì 23 dicembre 2015

Fodo PerseoSirio novità dicembre 2015

 

Banche, assicurazioni e Fondo Perseo Sirio: facciamo chiarezza

Articolo pubblicato 15 dicembre 2015

Proviamo a comprendere meglio alcune questioni, che hanno rivelato aspetti confusionali.
Banche e Assicurazioni
Entrambi gli enti sono soggetti commerciali che operano nel mercato e hanno come obiettivo principale quello di generare profitti per i loro azionisti; è nella loro natura, se pensiamo che dipendono da una proprietà che ha investito capitali, e dalla vendita dei prodotti bancari e assicurativi (compresi fondi aperti e piani pensionistici individuali).
Fondo Perseo Sirio
Il Fondo è una struttura costituita dalle parti sociali del pubblico impiego in forma di associazione senza scopo di lucro, il cui fine esclusivo è quello di dare l’opportunità ai lavoratori di dotarsi di una copertura previdenziale complementare al sistema pubblico obbligatorio, che, per noi e per i nostri istitutori, è il pilastro fondamentale del sistema previdenziale italiano.
Come investe le risorse il Fondo negoziale? Perché ha scelto un’assicurazione come gestore?
La risposta è semplice: per garantire ai nostri associati (e non clienti), il massimo della professionalità possibile, e il nostro gestore – Unipol Sai – la garantisce.
Qual è, quindi, la differenza tra Perseo Sirio e una banca o un’assicurazione qualsiasi?
Perseo Sirio non consegna le risorse all’assicurazione acquistando quote di un suo prodotto, ma, al contrario, è il Fondo che definisce la composizione del portafoglio per tipologia di titoli (obbligazioni statali e aziendali e azioni) e per aree geografiche;  al gestore è affidata la cosiddetta gestione tattica, il materiale acquisto dei titoli,  e la banca depositaria è incaricata della loro custodia. Il controllo del gestore è compito del Fondo che, al suo interno, si è dotato di una specifica funzione finanziaria.
Il patrimonio costituito dai risparmi dei lavoratori è custodito della funzione di banca depositaria di ICBPI (Istituto Centrale delle Banche Popolari). I depositi in banca depositaria non sono soggetti al procedimento fallimentare, in quanto non costituiscono patrimonio della banca.  Pertanto, Perseo Sirio non sarà soggetto al bail-in (la direttiva europea sulla risoluzione delle crisi bancarie, in vigore dal 2016), non esistendone tecnicamente le condizioni
 

mercoledì 25 novembre 2015

PerseoSirio - novità novembre 2015

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Comparto di garanzia

Relazione alla gestione ottobre 2015
 
Il 1° ottobre 2015 Previnet ha autorizzato il giroconto per un importo pari a 22.532.659,98 euro e con un valore quota di 10,554 al 30 settembre 2015. L’operatività del gestore finanziario sul mercato è iniziata il giorno 8 ottobre 2015.
In linea con il benchmark della convenzione, il Gestore ha diversificato privilegiando l’investimento in titoli del debito pubblico; Italiano ed in particolare BTP e area UE sempre a tasso fisso. Per quanto riguarda l’investimento in Corporate la scelta è ricaduta principalmente su settori industriali e finanziari, marginalmente su merceologico. La quota destinata da convenzione alle azioni è stata approcciata con degli ETF, che riducono il profilo di rischio replicando gli indici. La scelta è ricaduta su USA (61,10%), Europa area euro (24,52%), Giappone (9,72%) e Emergenti Europa (4,57%).
 

Nell’acquisto dei titoli, si è fatta la scelta di titoli a tasso fisso, sul mercato secondario quindi con flusso cedolare sopra mercato primario, che attualmente è negativo sul breve termine (tre/sei mesi), mentre su emissioni di medio/lungo periodo i rendimenti dei titoli Italiani si attestano tra lo 0,84% (scadenze a cinque anni) e l’1,38% (scadenze a sette anni). Per quanto riguarda il patrimonio PerseoSirio attualmente c’è un flusso cedolare medio del 2,45% e una duration di 3,87. Questa scelta ha portato ad acquisti sopra la pari mediamente dello 0,67%. Il rendimento atteso dal presente portafoglio, in assenza di sostanziali mutamenti di mercato, è pari all’1,80%.
 
 
 

martedì 27 ottobre 2015

Fondo PerseoSirio 31/12/2015 scade la possibilità di ottenere il contributo aggiuntivo a carico dello Stato

Il 31 dicembre 2015 è una data preziosa per i lavoratori assunti prima del 2001, perché scade la possibilità di ottenere il contributo aggiuntivo a carico dello Stato (eccetto i lavoratori in regime di Indennità di Anzianità), un diritto di cui si può godere per tutta la vita. Ma ciascun lavoratore deve prima di tutto considerare un punto fondamentale: il percorso lavorativo ci accompagna anche attraverso ogni piccolo risparmio, aiutandoci a costruire la nostra pensione. Per questo, cominciare ora a pensare alla scelta più conveniente, è importante per iniziare subito un proprio cammino di previdenza.

Assicurati un diritto in più!

Articolo pubblicato 27 ottobre 2015

Per te che eri già in servizio al 31/12/2000, a normativa vigente, non sarà più possibile fruire del contributo aggiuntivo a carico dello Stato dell’1,50% della retribuzione utile al TFS (1,20% su base TFR), se non ti affretti ad aderire a Fondo Perseo Sirio entro il 31 dicembre 2015.
Infatti, è previsto che, a fronte di una contribuzione propria dell’1%, si ha diritto ad una contribuzione del datore dell’1% e un ulteriore contributo a carico dello Stato dell’1,20%, il tutto calcolato sulla retribuzione utile al TFR, mese dopo mese, per sempre.
Ti basta aderire al Fondo, e trasformare il TFS in godimento in TFR.
In più, il contributo a carico del lavoratore è totalmente deducibile dal proprio reddito, con conseguente risparmio dell’imposta IRPEF.
Facciamo due conti:
  1. per ogni euro versato alla previdenza complementare, puoi immediatamente usufruire della deducibilità fiscale (ad esempio, se la tua aliquota marginale IRPEF è del 27%, un euro di versamento al Fondo Perseo Sirio determina una trattenuta netta sullo stipendio di soli 73 centesimi, a fronte di un accredito sul tuo conto individuale pari ad un euro);
  2. per ogni euro versato da te al Fondo Perseo Sirio, il datore di lavoro verserà al Fondo, come previsto dagli accordi contrattuali, un altro euro e un altro euro e venti centesimi saranno accreditati sul tuo conto a carico dello Stato.
Quindi, a fronte di una trattenuta netta di 73 centesimi, il tuo conto individuale vedrà affluire un versamento complessivo di tre euro e venti centesimi. Quale altra forma di risparmio potrebbe assicurarti una simile opportunità?
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E’ importante, inoltre, tenere conto che il TFR è, nella generalità dei casi, più favorevole del TFS e viene rivalutato annualmente sulla base di un tasso stabilito dalla legge, anche se la tua retribuzione non varia. Nel periodo tra il 2005 e il 2014 la rivalutazione media è stata pari al 2,5% annuo; nello stesso periodo, per gli aderenti ai fondi pensione negoziali come il Fondo Perseo Sirio, la rivalutazione media annua del TFR è risultata invece pari al 3,9%.
Conviene?
L’abbiamo chiesto a Francesca.
 
 
“Pensandoci e ripensandoci, iscriversi al Fondo Pensione di categoria Perseo Sirio è conveniente perché posso avere il contributo del mio datore di lavoro (1%) e, per me che sono in servizio dapprima del 2001, anche un ulteriore contributo dello stato (1,5% calcolato sulla base TFS), per tutto il periodo di lavoro.
Insomma, metto 1 euro (totalmente deducibile dal mio reddito) e mi ritrovo, sul mio personale conto presso il Fondo, 2,20 euro in più, per un totale di 3,20 euro. Devo ammettere che nessuna banca mi può dare tanto!
E il mio TFS? Non ho ancora capito se convenga veramente trasformarlo in TFR. Così ho preso mia sorella gemella Maria, che è stata una delle prime ad optare per il TFR e aderire al Fondo, e l’ho confrontata con me che non ho ancora aderito a Perseo Sirio.
gemelle-TMP
Ho capito! In soli due anni mia sorella Maria ha guadagnato più di 3.300 euro che io, invece, ho irrimediabilmente perso.
Mi sono sempre preoccupata di poter perdere i miei risparmi, da non accorgermi che esiste una soluzione più conveniente. Ora mi sbrigo e mi iscrivo, perché dopo il 31 dicembre non potrò più optare per il TFR e godere del contributo aggiuntivo.”

martedì 13 ottobre 2015

Fondo PerseoSirio - ottobre 2015

Avviata la gestione finanziaria di Perseo Sirio

Come già annunciato, dal 1° ottobre 2015 Perseo Sirio è in gestione finanziaria e UnipolSai ne è il gestore professionale scelto dal CdA. UnipolSai è un primario operatore nell’ambito dei mandati di gestione dei fondi pensione negoziali, con la gestione di 21 mandati che rappresentano circa l’11% delle risorse nette di gestione, pari a 4mld di Euro, di cui quasi 3 mld di Euro per 13 mandati con garanzia di risultato. L’affidamento delle risorse, per oltre 22,5 mln di Euro, è caratterizzata da una gestione prevalentemente  obbligazionaria così articolata:
 
  • 40% JPM governativo Italia 1-5 anni
  • 15% JPM governativo Italia 1-3 anni
  • 10% JPM governativo EMU Investiment grade 1-5 anni
  • 30% Merrill Lynch 1-5 anni Corporate Euro
  • 5% MSCI Wolrd
Il gestore garantisce la restituzione integrale del capitale in caso di:
  • Esercizio del diritto alla prestazione
  • Decesso
  • Invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo
  • Inoccupazione oltre i 48 mesi
Inoltre, la garanzia è riconosciuta anche a scadenza della convenzione che avrà durata di dieci anni.
È riconosciuta al gestore una commissione onnicomprensiva pari allo 0,30% e una commissione di over performance, nel caso in cui il gestore realizzi una risultato superiore all’80% della rivalutazione legale del TFR. In tale caso la commissione riconosciuta a UnipolSai sarà pari al 10% del sovra rendimento realizzato.
Resta fermo l’obiettivo dato alla gestione di realizzare un rendimento, al netto delle commissioni, almeno pari al rendimento legale del TFR.
Con l’avvio della gestione finanziaria il Fondo Perseo Sirio si rafforza e consolida la propria struttura. Ora non resta altro che premere sull’acceleratore per associare al Fondo il maggior numero di lavoratori per consentire loro di sfruttare le occasioni che si presentano, come la trasformazione dei vecchi Trattamenti di Fine Servizio, sempre meno remunerativi, in TFR. Il tempo stringe: infatti, sarà possibile optare per il TFR solo entro il 31 dicembre 2015!


 
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Credito d'imposta per fondi pensione
 
Pronti modelli e istruzioni per enti e organismi di previdenza (anche complementare) che intendono accedere al credito d’imposta previsto dalla Legge di Stabilità 2015 previsto per investimenti finanziari a medio o lungo termine: sono contenuti nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 settembre 2015, applicativo dell’articolo 1, commi da 91 a 94, della manovra economica (legge 190/2014). Il credito bilancia l’inasprimento delle aliquote fiscali su investimenti finanziari e fondi pensione, previsto dalla stessa Legge.
  • Per gli enti previdenziali il credito d’imposta è pari alla differenza fra imposta versata sulle attività finanziarie a medio lungo termine (26%) e imposta sostitutiva del 20%.
  • Per la previdenza complementare, il credito è pari al 9% del risultato netto, se ci sono investimenti di pari importo a medio lungo termine.
In entrambi i casi, le attività finanziarie ammesse sono individuate dal decreto del Ministero dell’Economia del 19 giugno 2015. In estrema sintesi, sono comprese: azioni, quote, obbligazioni, altri titoli di debito, di società italiane o europee, che elaborano o realizzano progetti nei settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, telecomunicazioni, anche digitali, produzione e trasporto di energia. 
I titoli devono sempre essere tenuti per almeno cinque anni. Oppure azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, di durata non inferiore ai cinque anni, che investono nelle società sopra descritte, oppure in strumenti finanziari emessi da società non quotate, con attività diverse da quella finanziaria, bancaria o assicurativa.

 Il credito d’imposta parte nel 2015, quindi dai redditi realizzati o maturati nel 2015 e dagli investimenti effettuati sempre nel 2015, con richiesta nel 2016. Il credito d’imposta può essere utilizzato solo in compensazione, utilizzando il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

La domanda viene presentata ogni anno dall’1 marzo al 30 aprile, in relazione agli investimenti dell’anno precedente. Dunque, il primo appuntamento sarà per marzo-aprile 2016, con la domanda per il credito d’imposta 2015. Il modello, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, è lo stesso per enti previdenziali e previdenza complementare; contiene la cifra degli investimenti finanziari a medio lungo termine e del conseguente credito d’imposta richiesto. L’invio è telematico, utilizzando il software “Creditoprevidenza”, disponibile gratuitamente sul sito delle Entrate.
La trasmissione può essere effettuata direttamente, tramite una società del gruppo, controllante o controllata (nel caso in cui il richiedente faccia parte di un gruppo societario), o attraverso intermediari (professionisti, associazioni di categoria, Caf e via dicendo). In questo caso, il professionista rilascia un esemplare cartaceo della richiesta e copia della comunicazione all’Agenzia delle Entrate sull’avvenuto ricevimento, che costituisce prova della presentazione. L’Agenzia delle Entrate comunica poi l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto, ogni anno entro 60 giorni dal termine per la presentazione delle domande, quindi entro fine giugno.
Se un contribuente compila più di una richiesta viene considerata valida l’ultima presentata in ordine di tempo, entro il termine del 30 aprile. Nel modello c’è la casella di “Rinuncia totale a richiesta precedente” per i contribuenti che vogliono annullare gli effetti di una denuncia già presentata. In questo caso, il contribuente non compila il riquadro“Investimenti in attività finanziarie a medio o lungo termine e credito d’imposta richiesto”, che invece si compila in caso di rinuncia parziale, indicando il nuovo ammontare di credito richiesto, che sarà inferiore a quello presentato con la precedente domanda. Le richieste di rinuncia, totale o parziale, possono essere presentate dopo la scadenza dei termini (quindi, dopo il 30 aprile di ogni anno), ma entro il medesimo anno.

 
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DDL Concorrenza
Il Disegno di legge sulla concorrenza, AC 3012 è approdato in Aula alla Camera a metà settembre e, se celermente approvato sarà trasmesso al Senato per la definitiva approvazione. I tempi sono più lunghi di quelli previsti, ma non è stato tempo sprecato. Per quanto riguarda la previdenza complementare il testo proposto è stato completamente rivisitato in Commissione e contiene gli elementi per il rilancio del secondo pilastro previdenziale.
Pilastro che emerge sempre di più nella sua importanza e indispensabilità, considerando il caos in cui si sta aggrovigliando la discussione sulla riforma pensionistica generale con la presentazione di una ridda di proposte, controproposte, fughe in avanti e marce all’indietro che non solo creano esasperazione fra quelli che attendono una norma che gli consente di andare in pensione ora con minor8i danni possibili, ma sfiducia e sgomento fra coloro che in pensione vi andranno molto più in là.
Nella legge in discussione, l’articolo 15 si occupa dei fondi pensione e delle altre forme di previdenza integrativa. 
Quest’articolo, radicalmente modificato durante l’esame in sede referente, contiene disposizioni che innova le procedure che permettono di anticipare la pensione integrativa nel caso di perdita del lavoro e conseguente inoccupazione: l’anticipo della prestazione, o di parti di essa, è consentito in caso di cessazione dell’attività lavorativa per un periodo di tempo superiore a 24 mesi – in luogo degli attuali 48 – con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alla pensione nel regime obbligatorio di appartenenza.
A seguito delle modifiche apportate in dalle Commissioni riunite Lavoro e Finanze, inoltre si affida ai regolamenti delle forme pensionistiche complementari la possibilità di poter portare questo  anticipo fino a un massimo di dieci anni. Inolte,  è stata soppressa la facoltà  di raccogliere sottoscrizioni anche tra i lavoratori appartenenti a categorie professionali diverse da quella di riferimento. Era la norma che prevedeva che la cosiddetta “portabilità selvaggia” del proprio tfr e del contributo del datore di lavoro da un fondo all’altro o ad un Pip. Al suo posto ne è stata introdotta una  che affida al Ministro del lavoro con il Ministro dell’economia e delle finanze, la convocazione di un tavolo di consultazione per ad avviare un processo di riforma delle forme pensionistiche complementari. Vedremo se poi seguiranno i fatti e se non è messa, come succede sovente in questo peiodo, tanto per far vedere che si fa qualcosa di interesse generale.
La lettera a) del comma 1 è stata soppressa durante l’esame in sede referente. Essa prevedeva la facoltà, per le forme pensionistiche complementari, di raccogliere sottoscrizioni anche tra i lavoratori appartenenti a categorie professionali diverse da quella di riferimento.
Per quanto attiene, infine, al regime tributario delle prestazioni pensionistiche complementari, si prevede l’applicazione di una ritenuta a seconda di prestazioni erogate in forma di capitale o di rendita. La base imponibile è costituita dall’ammontare complessivo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Per le prestazioni periodiche, inoltre, sono esclusi dalla base imponibile anche i redditi di capitale derivanti dai rendimenti se determinabili.
La lettera c) del comma 1 sostituisce il comma 5 dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 252 del 2005. La tassazione delle somme percepite a titolo di riscatto è diversa secondo la causa che determina il riscatto: nei casi di riscatto della posizione individuale per cessazione dell’attività lavorativa o in caso di invalidità permanente, o in favore degli eredi o dei beneficiari in caso di morte dell’iscritto, sulle somme percepite è operata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Se le cause del riscatto sono diverse si applica invece una ritenuta a titolo d’imposta, nella misura del 23%. Per aumentare l’efficienza dei fondi pensione il Ministro del lavoro. La consultazione con i sindacati ( badate bene consultazione, non concertazione o contrattazione che sono cose completamente diverse) deve svolgersi secondo le seguenti linee guida:
§ revisione dei requisiti per l’esercizio dell’attività dei fondi pensione, fondata su criteri ispirati alle migliori pratiche nazionali e internazionali, con particolare riferimento all’onorabilità e professionalità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e degli altri organi collegiali;
§ fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima in funzione delle caratteristiche dimensionali dei patrimoni gestiti, dei settori di appartenenza, della natura delle imprese interessate, delle categorie dei lavoratori interessati, nonché dei regimi gestionali;
§ individuazione di procedure di aggregazione finalizzate ad aumentare il livello medio delle consistenze e ridurre i costi di gestione e i rischi.
Vedremo l’Aula se approverà il testo predisposto dalle Commissioni oppure vi apporterà ulteriori modifiche.
Insomma se passa questo disegno di legge, qual cosina potrebbe anche cambiare in meglio. Ma si tratta di poca cosa. Occorre avere più coraggio e porre degli incentivi consistenti, altrimenti siamo sempre punto e d’accapo. Anticamente, ai tempi dei governi Prodi e di Berlusconi, si parlava di maggiori incentivi fiscali. Ma ora sembra che si preferisca agevolare i proprietari di ville con l’abolizione dell’Imu.

 
 

venerdì 26 giugno 2015

Fondo PerseoSirio, le NOVITÀ di GIUGNO 2015

Perseo Sirio sale la graduatoria dei più grandi Fondi pensione negoziali

Articolo pubblicato 1 giugno 2015

Sfogliando la relazione della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione relativa all’anno 2014 scopriamo che, ad oggi, con i suoi 19.362 iscritti a libro soci (17.240 al 31 dicembre 2014), ai quali devono aggiungersi gli oltre i 1.000 moduli di adesione in attesa di iscrizione, il Fondo Perseo Sirio si posiziona al 24° posto sui 38 fondi pensione negoziali attivi in Italia, e che, con una crescita delle adesioni registrata nel corso del 2014 del 141,5%, nei prossimi mesi potrà entrare in scia di altri 8 Fondi pensione che hanno un numero d’iscritti tra i 30 e i 40 mila. Indubbiamente un ottimo risultato se si tiene conto che Perseo Sirio ha iniziato la raccolta dei contributi solo nel mese di gennaio 2013.
Intanto, il Fondo pensione dei lavoratori delle Pubbliche Amministrazioni, prosegue freneticamente la sua attività, battendo a tappeto l’Italia in lungo e in largo con assemblee e apertura di sportelli temporanei che consentono di parlare con i lavoratori interessati a costruirsi una copertura previdenziale complementare alla pensione pubblica, offrendo loro una consulenza personalizzata, e sono in fase di conclusione le procedure di gara per l’affidamento in gestione delle risorse attraverso la costituzione di un comparto in garanzia. Il Fondo Perseo Sirio conta, infatti, di avviare la gestione finanziaria entro il mese di luglio con almeno 20 milioni di Euro.
Ormai, ci sono tutte le condizioni per considerare Perseo Sirio in età matura, occorre solo un piccolo sforzo per toccare i 30.000 aderenti che sono il nostro primo obiettivo
http://www.covip.it/wp-content/uploads/RelazioneAnnuale2014.pdf



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CGIL, CISL E UIL si oppongono alla “portabilità” del contributo datoriale a previdenza complementare

 

Il Governo con il disegno di legge “concorrenza” – sottolinea la CGIL – “introduce l’obbligo per il datore di lavoro del versamento del contributo posto a suo carico, oggi previsto dalla contrattazione collettiva solo in caso di adesione ad un fondo pensione complementare negoziale, anche nei casi di trasferimento della posizione individuale ad un fondo di previdenza promosso da una banca o ad un piano individuale di previdenza con una compagnia di assicurazione”.
La CISL aggiunge che il provvedimento in discussione in Parlamento introduce una forma  di ”“concorrenza” sleale fra soggetti promotori che hanno finalità diverse (i fondi pensione istituiti dalla contrattazione collettiva sono associazioni riconosciute di diritto privato senza scopo di lucro) e modalità di funzionamento pure differenti (le forme pensionistiche individuali presentano più elevati costi di adesione e partecipazione, che spesso erodono l’intero rendimento finanziario conseguito). I fondi pensione negoziali presentano, infatti, bassissimi costi di adesione e partecipazione, che si rifletteranno in prestazioni finali”.
La UIL, infine, rileva che “Il modello di previdenza complementare italiano è uno dei frutti migliori delle relazioni industriali degli ultimi venti anni. Questa è la dimostrazione che quando si coinvolgono le parti sociali a progettare il futuro del Paese, si conseguono sempre buoni risultati. È una delle cose concrete fatta in questi anni dal sindacato e dalle parti sociali per il futuro previdenziali delle giovani generazioni. Questo modello ha retto alla più grande crisi dei mercati finanziari degli ultimi ottant’anni e oggi è preso ad esempio in Europa e in tutto l’Occidente”.
Tutte e tre le Organizzazioni Sindacali chiedono di stralciare dal ddl “concorrenza” la parte che riguarda i Fondi pensione e di avviare iniziative per un forte rilancio della previdenza complementare nel nostro paese.
Documento CGIL: http://www.rassegna.it/articoli/2015/06/4/122347/fondi-pensione-cgil-il-governo-risponde-a-banche-e-assicurazioni
Documento CISL : http://www.cisl.it/Sito.nsf/Documenti/4E17728E7EEB7CE8C1257E5A0054C3AD/$File/metoria-audiz-4-giugno.pdf
Documento UIL: http://www.uil.it/documents/2015_4%20giugno_Testo%20Audizione%20UIL.pdf

venerdì 22 maggio 2015

Fondo Perseo-Sirio newletters maggio 2015


Una buona notizia: per i pubblici dipendenti investire nel fondo pensione di categoria è certamente conveniente e si pagano meno tasse. I contributi versati al Fondo Perseo Sirio sono deducibili dal proprio reddito, cioè non ci si paga l’IRPEF, i rendimenti che producono sono tassati tra il 12,50% e il 20%, mentre a qualsiasi prodotto finanziario si applica l’aliquota del 26%, le prestazioni in capitale sono tassate ad aliquota media in tassazione separata e quelle in forma di rendita in normale progressività d’imposta. 
Nonostante ciò, c’è di meglio. La riforma del 2005 (D.Lgs. 252/05) ha previsto condizioni fiscali di miglior favore, escludendo, però, i dipendenti pubblici, soprattutto sulle prestazioni che sono tassate con aliquota decrescente dal 15% al 9%.
Il Presidente del Fondo Perseo Sirio, Wladimiro Boccali, in occasione di un convegno organizzato dal Fondo nell’ambito della Giornata Nazionale della Previdenza, il 13 maggio a Napoli ha annunciato di aver presentato alla Ministra Madia una proposta di estensione della fiscalità riservata ai dipendenti del comparto privato anche ai dipendenti pubblici. Nell’incontro la Ministra Madia non ha escluso la possibilità di inserire la norma di estensione richiesta dal Perseo Sirio nel ddl di riforma della PA in discussione in Parlamento. Forse non dovremo più gridare: attenti al fisco!

Contributi per previdenza complementare nel 730/2015


 

contributi per la previdenza complementare va dichiarata nei righi da E27 a E31 del modello 730 del 2015. In questi righi vanno indicati i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, relativi sia a fondi negoziali sia a fondi individuali. Situazioni particolari sono previste per i lavoratori di prima occupazione, per i soggetti iscritti ai fondi previdenziali per i quali è stato accertato lo squilibrio finanziario (deducibilità integrale dei contributi versati), per i dipendenti pubblici iscritti ai fondi negoziali di cui sono destinatari (per i quali valgono i vecchi limiti).
Il contribuente non è tenuto alla compilazione dei righi da E27 a E31 se non ha contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione. Questa situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi non dedotti, relativi ad altre forme di previdenza integrativa, non è indicato alcun importo al punto 143 della Certificazione Unica 2015.
Limite di deducibilità dal reddito. I contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 euro.

Ai fini del computo del limite, si deve tener conto non solo di tutti i versamenti che affluiscono alle forme pensionistiche, collettive e individuali, ma anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all’articolo 105, comma 1, del TUIR, ovvero degli accantonamenti ai fondi “interni”, istituiti ai sensi dell’articolo 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti.
Gli eventuali contributi che non sono stati dedotti, compresi quelli eccedenti il limite di 5.164,57 euro, vanno comunicati, entro il 31/12 dell’anno successivo, alla forma pensionistica complementare di adesione, al fine di permettere al fondo di individuare la quota di prestazione che non dovrà essere tassata.

Il limite non si applica ai contribuenti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che possono dedurre tutti i contributi versati nell’anno d’imposta.
Per consentire a chi presta l’assistenza fiscale (CAF o professionisti abilitati) di determinare la deduzione effettivamente spettante, il contribuente deve compilare il rigo corrispondente alla forma pensionistica a cui risulta iscritto. Se il contribuente ha aderito a più di un fondo pensione, versando contributi per i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità, deve compilare più di un rigo.
Nel caso in cui il contribuente abbia aderito a più di un fondo pensione versando contributi per i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità, deve compilare più di un rigo.
Se nel corso dell’anno si sono verificate in capo al contribuente più situazioni riconducibili a diverse tipologie di fondi va verificato che il sostituto abbia dato distinta indicazione di ciascuna situazione compilando più volte i campi interessati.
In presenza di contributi per previdenza complementare indicati in più certificazioni non conguagliate chi presta assistenza fiscale dovrà verificare che il sostituto abbia compilato le annotazioni (codice CC) al fine di accertare che non siano stati superati i limiti di deducibilità.
Vediamo ora tutti i righi interessati.
SOMMARIO:E27 – Deducibilità ordinaria
E28 – Lavoratori di prima occupazione
E29 – Fondi squilibrio finanziario
E30 – Familiari a carico
E31 – Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici

Rigo E27 – Contributi a deducibilità ordinaria

In questo rigo E27 vanno indicate, entro il limite di 5.164,57 euro, le somme versate alle forme pensionistiche complementari relative sia a fondi negoziali sia alle forme pensionistiche individuali. Nel limite di deducibilità di 5.164,57 euro si devono considerare i versamenti a carico del contribuente e del datore di lavoro.
Per i contributi versati a fondi negoziali tramite il sostituto di imposta datore di lavoro, se nel punto 141 della Certificazione Unica (ex modello CUD) è indicato il codice 1, i dati da indicare sono quelli riportati nei punti 142 e 143 della Certificazione Unica.
Per i contributi versati ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del sostituto di imposta, si dovrà indicare l’ammontare dei versamenti di cui si richiede la deduzione.
I dipendenti pubblici possono compilare questo rigo solo per indicare i contributi versati ai fondi pensione per i quali non rileva la loro qualifica, mentre per dichiarare i contributi versati ai fondi negoziali a essi riservati devono compilare il rigo E31.
In particolare:
  • colonna 1: riportare l’importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall’imponibile, indicato nel punto 142 della Certificazione Unica. Se è stato compilato il punto 151 della Certificazione Unica – previdenza per familiari a carico – la cifra da riportare nella colonna 1 è pari alla differenza tra gli importi indicati nei seguenti punti della Certificazione Unica: punto 142 e punto 152 (contributo dedotto dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico);
  • colonna 2: riportare l’importo degli oneri di previdenza complementare dei quali si chiede la deduzione in dichiarazione: contributi versati tramite il sostituto di imposta, indicati nel punto 143 della Certificazione Unica. Se è stato compilato il punto 151 della Certificazione Unica – previdenza per familiari a carico – la cifra da riportare nella colonna 2 è pari alla differenza tra gli importi indicati nei seguenti punti della Certificazione Unica: punto 143 e punto 153 (contributo non dedotto dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico); 
somme versate sia ai fondi negoziali e sia alle forme pensionistiche individuali senza il tramite del sostituto di imposta.

Rigo E28 – Contributi versati da lavoratori di prima occupazione

I lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, oppure i contribuenti che a quella data non avevano una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria possono dedurre i contributi versati entro il limite di 5.164,57 euro.
Se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari hanno effettuato versamenti di importo inferiore, possono godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad 2.582,29 euro.
Pertanto l’importo massimo annuale complessivamente deducibile a partire dal sesto anno successivo a quello di iscrizione alla forma pensionistica complementare è di euro 7.746,86.
A partire dall’anno 2012, per i lavoratori iscritti dal 2007 alle forme pensionistiche obbligatorie, è possibile usufruire per la prima volta di tale incentivo.
Se nel punto 141 della Certificazione Unica è indicato il codice 3, i dati da indicare in questo rigo sono quelli riportati nei punti 142, 143 e 147 della Certificazione Unica. 
In particolare:
  • colonna 1: riportare l’importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall’imponibile, risultante dalla somma degli importi indicati 
nei punti 142 e 147 della Certificazione Unica;
  • colonna 2: riportare l’importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall’imponibile, indicato nel punto 143 della Certificazione Unica, e le somme versate ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del datore di lavoro.

Rigo E29 – Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario

I contributi versati da quei soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Questi soggetti possono dedurre interamente le somme versate.
Per i contributi versati a fondi in squilibrio finanziario non è previsto alcun limite di deducibilità.
Se nel punto 141 della Certificazione Unica è indicato il codice 2, i dati da indicare in questo rigo sono riportati nei punti 142 e 143 della Certificazione Unica.
In particolare:
  • colonna 1: riportare l’importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall’imponibile, indicato nel punto 142 della Certificazione Unica;
  • colonna 2: riportare l’importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall’imponibile, indicato nel punto 143 della Certificazione Unica.

Rigo E30 – Contributi versati per familiari a carico

In questo rigo vanno indicate le somme versate per i familiari fiscalmente a carico per la parte da questi non dedotta. Sono considerati a carico coloro che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro.
La deduzione spetta, infatti, prima di tutto alla persona a carico, entro il limite assoluto di 5.164,57 euro, fino a capienza del reddito complessivo.
 Se il reddito complessivo di tale familiare non è capiente per consentire l'intera deduzione delle somme versate, l'eccedenza non dedotta può essere dedotta dal reddito complessivo del soggetto cui questi è a carico. Naturalmente, quest’ultimo potrà dedurre dette somme eccedenti, oltre quelle versate per la propria previdenza, sempre nel rispetto del limite di 5.164,57 euro.
Se i contributi per familiari a carico sono stati versati tramite il datore di lavoro e, quindi, è compilato il punto 151 della Certificazione Unica, bisogna indicare:
  • nella colonna 1, l’importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall’imponibile, desumibile dal punto 152 della Certificazione Unica;
  • nella colonna 2, l’importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall’imponibile, desumibile dal punto 153 della Certificazione Unica.
La comunicazione dei contributi non dedotti, ossia l’informazione al fondo, deve essere resa con riferimento al titolare della posizione previdenziale e va precisato che l’ammontare complessivo delle somme non dedotte dall’iscritto non è stato dedotto dal soggetto di cui questo è a carico.
Se la persona alla quale sono state versate le somme è carico di più soggetti, si applicano le regole generali previste per gli oneri sostenuti nell’interesse delle persone fiscalmente a carico. I contributi versati per un figlio vanno ripartiti dai genitori in parti uguali e nella proporzione in cui è stato effettivamente sostenuto l’onere. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può dedurre l’intero importo dell’onere.

Rigo E31 – Contributi versati a fondi pensione negoziali da dipendenti pubblici

Questo rigo è riservato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che si iscrivono a forme pensionistiche di natura negoziale di cui siano destinatari (ad esempio, il Fondo Scuola Espero destinato ai lavoratori della scuola).
Per questi contribuenti continuano a valere le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2006, secondo cui l’importo deducibile non può superare il 12 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, 5.164,57 euro.
Per quanto riguarda i soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può superare il doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione, sempre nel rispetto dei precedenti limiti.
Al contrario, i dipendenti pubblici che si iscrivono a forme pensionistiche per le quali non rileva la loro qualifica (ad esempio, adesione a un fondo aperto) devono compilare il rigo E27.
Se nel punto 141 della Certificazione Unica è indicato il codice 4, i dati da indicare nel rigo sono quelli riportati nei punti 142 e 143 della Certificazione Unica.
In particolare, nella 
colonna 1 bisogna riportare l’importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall’imponibile, indicato nel punto 142 della Certificazione Unica; nella colonna 2 bisogna riportare l’importo indicato nel punto 144 della Certificazione Unica;
 Infine nella colonna 3 bisogna riportare l’importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall’imponibile, indicato nel punto 143 della Certificazione Unica


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giovedì 30 aprile 2015

Fondo PerseoSirio - newsletters aprile 2015

Il Fondo Pensione Complementare Perseo Sirio viene da te aprendo “sportelli temporanei” nel tuo posto di lavoro, per avvicinare ancora di più il fondo pensione di categoria ai lavoratori e alle lavoratrici del settore pubblico
Dal mese di febbraio Perseo Sirio supporta le proprie iniziative di diffusione della previdenza complementare e del fondo pensione di categoria attraverso incontri informativi nei luoghi di lavoro a cui, ora, si aggiungono giornate di “sportello” che consentono ai lavoratori e alle lavoratrici pubblici di incontrare direttamente il Fondo per meglio conoscerne tutte caratteristiche e gli aspetti pratici e per poter meglio valutare la propria situazione previdenziale e quanto il Fondo può rispondere alle esigenze pensionistiche personali. Inoltre è possibile, presso lo “sportello”, avere simulazioni personalizzate anche in ordine alla convenienza relativa al passaggio dal TFS al TFR attraverso l’adesione a Perseo Sirio, perché, oltre a poter godere del contributo datoriale, è possibile approfittare della maggiore redditività del TFR rispetto alle indennità di Buonuscita e di Premio Servizio attualmente vigenti.
Questa possibilità non sarà per sempre, infatti sarà possibile optare per il TFR solo entro il 31 dicembre 2015.
Grazie alla tua Amministrazione e alle Organizzazioni Sindacali è possibile concordare la presenza del Fondo nel tuo luogo di lavoro.
La previdenza pubblica è necessaria, quella complementare è una scelta. Aiuta i tuoi colleghi e colleghe a conoscere il Fondo e le opportunità che offre.


Limitazione dell’importo della pensione e riduzione della pensione anticipata per età inferiore a 62 anni


Limitazione dell’importo della pensione e riduzione  della pensione anticipata  per età inferiore a 62 anni.
L’Inps ha emanato la circolare n. 74 del 10/4/2015 relativa all’articolo 1, commi da 707 a 709 e 113, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”. Importo massimo complessivo del trattamento pensionistico nel sistema misto e  riduzione percentuale della pensione anticipata prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni.
 L'importo complessivo del trattamento pensionistico nel sistema misto non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in  vigore  del decreto legge n. 201 del 2011, computando, ai fini della  determinazione  della  misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del  diritto  alla  prestazione, integrata  da  quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e  la data di decorrenza del primo  periodo  utile  per  la  corresponsione della prestazione stessa.
Alle pensioni anticipate nel sistema misto aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015, liquidate in favore dei soggetti  che  maturano   il   previsto   requisito   di   anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, non si applica la riduzione percentuale prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni.
Importo complessivo del trattamento pensionistico e doppio calcolo.
L’articolo 1, comma 707, della citata legge ha modificato, integrandolo, l’art. 24, comma 2, della riforma  Fornero. Il testo coordinato dell’articolo 24, comma 2, alla luce delle modifiche normative risulta così riformulato: “A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di  pensione corrispondente a tali anzianità  è  calcolata  secondo  il  sistema contributivo.  «In  ogni  caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in  vigore  del  presente decreto computando, ai fini della  determinazione  della  misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del  diritto  alla  prestazione, integrata  da  quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e  la data di decorrenza del primo  periodo  utile  per  la  corresponsione della prestazione stessa»”.

Destinatari
Al riguardo si chiarisce che la norma interessa i soggetti iscritti che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e con riferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo.

La norma non si applica alle pensioni ordinarie di inabilità di cui alla legge 12 giugno 1984 n. 222, stante il limite di computo dell’anzianità contributiva espressamente previsto dall’articolo 2, comma 3, lettera a), della citata legge.

Criteri applicativi
Nei confronti dei lavoratori interessati, ai fini della determinazione dell’importo del trattamento pensionistico la norma in commento richiede che venga effettuato un doppio calcolo con le regole che verranno di seguito descritte. L’importo più basso sarà quello messo in pagamento.
  
I due sistemi di calcolo della pensione da mettere a confronto sono i seguenti:
a. pensione calcolata applicando i criteri vigenti a partire dal 1° gennaio 2012: calcolo retributivo fino al 31 dicembre 2011 e calcolo contributivo per le anzianità maturate a partire dal 1° gennaio 2012;
b. pensione calcolata applicando il calcolo interamente retributivo per tutte le anzianità contributive maturate dall’assicurato. Le differenze con il calcolo interamente retributivo in vigore fino al 31 dicembre 2011 si limitano al limite massimo di anzianità contributiva valorizzabile rimanendo inalterati i criteri per la determinazione della retribuzione pensionabile e delle aliquote di rendimento per la generalità dei lavoratori decrescenti al crescere dell’importo della stessa retribuzione pensionabile.

Fatto questo sarà messo in pagamento l’importo minore.
 
Il doppio calcolo applica anche ai trattamenti pensionistici già liquidati alla data del 1° gennaio 2015, data di entrata in vigore della legge in esame, con effetto a decorrere dalla medesima data.


   Supplementi di pensione
 
La determinazione della misura dei supplementi di pensione relativi ai contributi successivi al 31 dicembre 2011, come chiarito al punto 2 del messaggio n. 219 del 4 gennaio 2013, deve essere effettuata secondo il sistema contributivo.


   Risparmi
 
Le  economie,  che saranno verificate  a  consuntivo, affluiranno  in  un  apposito  fondo, istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza  delle prestazioni pensionistiche in  favore  di  particolari  categorie  di soggetti, individuate dal governo. Con il medesimo decreto si provvede altresì a definire i  criteri  e le modalità di utilizzo delle risorse.
Riduzione percentuale della pensione anticipata prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni. L’art. 1, comma 113, della legge n. 190 del 2014, ha stabilito che con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015, le  disposizioni in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non si applicano limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.
  
Pensioni anticipate nel regime misto aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015. 

L’articolo 1, comma 113, della legge n. 190 del 2014 si applica alle pensioni anticipate nel regime misto aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015 e limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, anche se la decorrenza della pensione si collochi successivamente a tale ultima data.

Pertanto, alle predette pensioni non si applica la riduzione percentuale prevista.
    Pensioni anticipate nel regime misto aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015. 

Con riferimento alle pensioni anticipate nel regime misto aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015 continuano a trovare applicazione le decurtazioni.

Al riguardo si precisa che, ai fini previdenziali, per “anzianità contributiva derivante esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro”, deve intendersi la contribuzione obbligatoria dovuta per i periodi di “prestazione effettiva di lavoro”, espressa in mesi, settimane o giorni a seconda della gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore.

Pertanto, ai fini della non riduzione percentuale della pensione anticipata nel regime misto, occorre tener conto sia della contribuzione obbligatoria sia della contribuzione diversa da quella.

   Cristallizzazione del diritto alla pensione anticipata
 
In applicazione del principio della cristallizzazione del diritto a pensione, volto a tutelare il legittimo affidamento e la certezza del diritto, i soggetti che perfezionano il diritto alla pensione anticipata in base al requisito contributivo richiesto dalla legge ad una certa data, possono accedere alla pensione, previa cessazione del rapporto di lavoro subordinato, successivamente alla predetta data senza che sia loro richiesto il perfezionamento dell’eventuale più elevato requisito contributivo vigente, anche per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita, alla data di presentazione della domanda di pensione.

Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui il lavoratore, pur avendo perfezionato il requisito contributivo prescritto dalla legge ad una certa data, avendo meno di 62 anni di età, abbia continuato a svolgere attività lavorativa al fine di evitare, la riduzione percentuale della pensione anticipata in regime misto, prevista dal sopra richiamato art. 24, comma 10.

In applicazione di detto principio, con riferimento ai soggetti che entro il 31 dicembre 2017 maturino il diritto alla pensione anticipata, ancorché abbiano alla stessa data meno di 62 anni di età, non si applicano le penalizzazioni,  anche se la decorrenza della pensione si collochi successivamente alla predetta data ed a quest’ultima l’interessato abbia un’età inferiore a 62 anni.


Statali: potersi iscrivere senza Tfr
Se i lavoratori pubblici potessero
iscriversi al Fondo Perseo Sirio senza versare il tfr  ci sarebbero più adesioni. E’ una vecchia questione che la legge di stabilità 2015 rende realizzabile.
 Il comma 26 dell’art 1 della legge 190/14 stabilisce che i lavoratori dipendenti del settore privato possono richiedere al datore di lavoro di percepire la quota maturanda del  tfr mensilmente in busta paga, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare.
 Cioè un lavoratore del settore privato in base a questa disposizione può rimanere iscritto alla previdenza complementare anche senza versare ad essa il proprio tfr. La stessa cosa si dovrebbe poter fare per i dipendenti pubblici, se il governo avesse veramente a cuore le loro sorti.
L’obbligo del passaggio dalla buonuscita al Tfr e il suo versamento alla previdenza complementare forse è una delle cause principali  del mancato decollo dei fondi pensione pubblici.  Il fondo pensione Perseo Sirio a tutt’oggi ha raccolto circa 18.000 adesione ed ha ancora un anno di tempo per raggiungere il target stabilito dalla Covip di 30.000, rispetto ad una platea di un milione e mezzo.
Per  rilanciare le adesioni dei dipendenti pubblici si possono ipotizzare tre opzioni che meritano di essere approfondite:
1. Adesione senza destinare il Tfr;
 2. Adesione rimanendo in regime Tfs;
 3.  Adesione destinando a previdenza complementare il Tfs alla cessazione del rapporto di lavoro
 Considerata la ritrosia di molti dipendenti pubblici al “doppio salto”, vale a dire aderire alla previdenza complementare e abbandonare una prestazione in qualche modo conosciuta (il Tfs) per una meno nota e familiare (il Tfr), un impulso all’adesione  potrebbe venire se si potesse aderire  senza obbligo di trasformazione del Tfs in Tfr, rimanendo in regime di trattamento di fine servizio.
Ogni dipendente  dovrebbe poter scegliere se aderire con la sola contribuzione a  proprio carico e quella del datore di lavoro, mantenendo il Tfs, ovvero se optare per la trasformazione del Tfs in Tfr.
In questo caso l’opzione per la trasformazione del Tfs in trattamento di fine rapporto, non sarebbe più conseguenza dell’adesione ma una libera scelta, una  facoltà esercitabile in qualsiasi momento  se si vuole  rimpinguare meglio la  propria posizione di previdenza complementare.
 Si potrebbe poi prevedere che, alla cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore possa destinare una quota ovvero l’intero Tfs maturato al fondo pensione.
 Questa  facoltà può  valere sia per i lavoratori pubblici disciplinati dai CCNL ( i cosiddetti contrattualizzati) , sia per coloro il cui rapporto di lavoro è stabilito dalla legge (magistrati, ambasciatori, prefetti ecc ). Per questi lavoratori la possibilità di aderire a fondi pensione negoziali senza dover trasformare il Tfs in Tfr sarebbe un‘opportunità.  Soprattutto, per quelle categorie (in particolare militari e forze dell’ordine) per le quali il Tfs, diversamente da quanto avviene per la generalità dei lavoratori, continua ad essere più vantaggioso del Tfr per l’effetto di vari fattori (meno rilevanti o assenti per le altre categorie) come la carriera,  il riconoscimento di incrementi convenzionali  ecc… che accrescono in modo significativo l’importo della buonuscita.
 I meccanismi sopra delineati possono essere introdotti  con modifiche  legislative , ma per alcuni basterebbero  solamente accordi fra le parti. Va da sé che in questo modo la rendita pensionistica che ne deriverebbe sarebbe molto bassa.