Avviata la gestione finanziaria di Perseo Sirio
Come già annunciato, dal 1° ottobre 2015 Perseo Sirio è in gestione finanziaria e UnipolSai ne è il gestore professionale scelto dal CdA. UnipolSai è un primario operatore nell’ambito dei mandati di gestione dei fondi pensione negoziali, con la gestione di 21 mandati che rappresentano circa l’11% delle risorse nette di gestione, pari a 4mld di Euro, di cui quasi 3 mld di Euro per 13 mandati con garanzia di risultato. L’affidamento delle risorse, per oltre 22,5 mln di Euro, è caratterizzata da una gestione prevalentemente obbligazionaria così articolata:
- 40% JPM governativo Italia 1-5 anni
- 15% JPM governativo Italia 1-3 anni
- 10% JPM governativo EMU Investiment grade 1-5 anni
- 30% Merrill Lynch 1-5 anni Corporate Euro
- 5% MSCI Wolrd
Il gestore garantisce la restituzione integrale del capitale in caso di:
- Esercizio del diritto alla prestazione
- Decesso
- Invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo
- Inoccupazione oltre i 48 mesi
Inoltre, la garanzia è riconosciuta anche a scadenza della convenzione che avrà durata di dieci anni.
È riconosciuta al gestore una commissione onnicomprensiva pari allo 0,30% e una commissione di over performance, nel caso in cui il gestore realizzi una risultato superiore all’80% della rivalutazione legale del TFR. In tale caso la commissione riconosciuta a UnipolSai sarà pari al 10% del sovra rendimento realizzato.
Resta fermo l’obiettivo dato alla gestione di realizzare un rendimento, al netto delle commissioni, almeno pari al rendimento legale del TFR.
Con l’avvio della gestione finanziaria il Fondo Perseo Sirio si rafforza e consolida la propria struttura. Ora non resta altro che premere sull’acceleratore per associare al Fondo il maggior numero di lavoratori per consentire loro di sfruttare le occasioni che si presentano, come la trasformazione dei vecchi Trattamenti di Fine Servizio, sempre meno remunerativi, in TFR. Il tempo stringe: infatti, sarà possibile optare per il TFR solo entro il 31 dicembre 2015!
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Credito d'imposta per fondi pensione
Pronti modelli e istruzioni per enti e organismi di previdenza (anche complementare) che intendono accedere al credito d’imposta previsto dalla Legge di Stabilità 2015 previsto per investimenti finanziari a medio o lungo termine: sono contenuti nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 settembre 2015, applicativo dell’articolo 1, commi da 91 a 94, della manovra economica (legge 190/2014). Il credito bilancia l’inasprimento delle aliquote fiscali su investimenti finanziari e fondi pensione, previsto dalla stessa Legge.
- Per gli enti previdenziali il credito d’imposta è pari alla differenza fra imposta versata sulle attività finanziarie a medio lungo termine (26%) e imposta sostitutiva del 20%.
- Per la previdenza complementare, il credito è pari al 9% del risultato netto, se ci sono investimenti di pari importo a medio lungo termine.
In entrambi i casi, le attività finanziarie ammesse sono individuate dal decreto del Ministero dell’Economia del 19 giugno 2015. In estrema sintesi, sono comprese: azioni, quote, obbligazioni, altri titoli di debito, di società italiane o europee, che elaborano o realizzano progetti nei settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, telecomunicazioni, anche digitali, produzione e trasporto di energia.
I titoli devono sempre essere tenuti per almeno cinque anni. Oppure azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, di durata non inferiore ai cinque anni, che investono nelle società sopra descritte, oppure in strumenti finanziari emessi da società non quotate, con attività diverse da quella finanziaria, bancaria o assicurativa.
Il credito d’imposta parte nel 2015, quindi dai redditi realizzati o maturati nel 2015 e dagli investimenti effettuati sempre nel 2015, con richiesta nel 2016. Il credito d’imposta può essere utilizzato solo in compensazione, utilizzando il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
La domanda viene presentata ogni anno dall’1 marzo al 30 aprile, in relazione agli investimenti dell’anno precedente. Dunque, il primo appuntamento sarà per marzo-aprile 2016, con la domanda per il credito d’imposta 2015. Il modello, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, è lo stesso per enti previdenziali e previdenza complementare; contiene la cifra degli investimenti finanziari a medio lungo termine e del conseguente credito d’imposta richiesto. L’invio è telematico, utilizzando il software “Creditoprevidenza”, disponibile gratuitamente sul sito delle Entrate.
La trasmissione può essere effettuata direttamente, tramite una società del gruppo, controllante o controllata (nel caso in cui il richiedente faccia parte di un gruppo societario), o attraverso intermediari (professionisti, associazioni di categoria, Caf e via dicendo). In questo caso, il professionista rilascia un esemplare cartaceo della richiesta e copia della comunicazione all’Agenzia delle Entrate sull’avvenuto ricevimento, che costituisce prova della presentazione. L’Agenzia delle Entrate comunica poi l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto, ogni anno entro 60 giorni dal termine per la presentazione delle domande, quindi entro fine giugno.
Se un contribuente compila più di una richiesta viene considerata valida l’ultima presentata in ordine di tempo, entro il termine del 30 aprile. Nel modello c’è la casella di “Rinuncia totale a richiesta precedente” per i contribuenti che vogliono annullare gli effetti di una denuncia già presentata. In questo caso, il contribuente non compila il riquadro“Investimenti in attività finanziarie a medio o lungo termine e credito d’imposta richiesto”, che invece si compila in caso di rinuncia parziale, indicando il nuovo ammontare di credito richiesto, che sarà inferiore a quello presentato con la precedente domanda. Le richieste di rinuncia, totale o parziale, possono essere presentate dopo la scadenza dei termini (quindi, dopo il 30 aprile di ogni anno), ma entro il medesimo anno.
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DDL Concorrenza
Il Disegno di legge sulla
concorrenza, AC 3012 è approdato in Aula alla Camera a metà settembre e, se
celermente approvato sarà trasmesso al Senato per la definitiva approvazione. I
tempi sono più lunghi di quelli previsti, ma non è stato tempo sprecato. Per
quanto riguarda la previdenza complementare il testo proposto è stato
completamente rivisitato in Commissione e contiene gli elementi per il rilancio
del secondo pilastro previdenziale.
Pilastro che emerge sempre di più nella sua importanza e indispensabilità, considerando il caos in cui si sta aggrovigliando la discussione sulla riforma pensionistica generale con la presentazione di una ridda di proposte, controproposte, fughe in avanti e marce all’indietro che non solo creano esasperazione fra quelli che attendono una norma che gli consente di andare in pensione ora con minor8i danni possibili, ma sfiducia e sgomento fra coloro che in pensione vi andranno molto più in là.
Nella legge in discussione, l’articolo 15 si occupa dei fondi pensione e delle altre forme di previdenza integrativa.
Quest’articolo, radicalmente modificato durante l’esame in sede referente, contiene disposizioni che innova le procedure che permettono di anticipare la pensione integrativa nel caso di perdita del lavoro e conseguente inoccupazione: l’anticipo della prestazione, o di parti di essa, è consentito in caso di cessazione dell’attività lavorativa per un periodo di tempo superiore a 24 mesi – in luogo degli attuali 48 – con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alla pensione nel regime obbligatorio di appartenenza.
A seguito delle modifiche apportate in dalle Commissioni riunite Lavoro e Finanze, inoltre si affida ai regolamenti delle forme pensionistiche complementari la possibilità di poter portare questo anticipo fino a un massimo di dieci anni. Inolte, è stata soppressa la facoltà di raccogliere sottoscrizioni anche tra i lavoratori appartenenti a categorie professionali diverse da quella di riferimento. Era la norma che prevedeva che la cosiddetta “portabilità selvaggia” del proprio tfr e del contributo del datore di lavoro da un fondo all’altro o ad un Pip. Al suo posto ne è stata introdotta una che affida al Ministro del lavoro con il Ministro dell’economia e delle finanze, la convocazione di un tavolo di consultazione per ad avviare un processo di riforma delle forme pensionistiche complementari. Vedremo se poi seguiranno i fatti e se non è messa, come succede sovente in questo peiodo, tanto per far vedere che si fa qualcosa di interesse generale.
La lettera a) del comma 1 è stata soppressa durante l’esame in sede referente. Essa prevedeva la facoltà, per le forme pensionistiche complementari, di raccogliere sottoscrizioni anche tra i lavoratori appartenenti a categorie professionali diverse da quella di riferimento.
Pilastro che emerge sempre di più nella sua importanza e indispensabilità, considerando il caos in cui si sta aggrovigliando la discussione sulla riforma pensionistica generale con la presentazione di una ridda di proposte, controproposte, fughe in avanti e marce all’indietro che non solo creano esasperazione fra quelli che attendono una norma che gli consente di andare in pensione ora con minor8i danni possibili, ma sfiducia e sgomento fra coloro che in pensione vi andranno molto più in là.
Nella legge in discussione, l’articolo 15 si occupa dei fondi pensione e delle altre forme di previdenza integrativa.
Quest’articolo, radicalmente modificato durante l’esame in sede referente, contiene disposizioni che innova le procedure che permettono di anticipare la pensione integrativa nel caso di perdita del lavoro e conseguente inoccupazione: l’anticipo della prestazione, o di parti di essa, è consentito in caso di cessazione dell’attività lavorativa per un periodo di tempo superiore a 24 mesi – in luogo degli attuali 48 – con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alla pensione nel regime obbligatorio di appartenenza.
A seguito delle modifiche apportate in dalle Commissioni riunite Lavoro e Finanze, inoltre si affida ai regolamenti delle forme pensionistiche complementari la possibilità di poter portare questo anticipo fino a un massimo di dieci anni. Inolte, è stata soppressa la facoltà di raccogliere sottoscrizioni anche tra i lavoratori appartenenti a categorie professionali diverse da quella di riferimento. Era la norma che prevedeva che la cosiddetta “portabilità selvaggia” del proprio tfr e del contributo del datore di lavoro da un fondo all’altro o ad un Pip. Al suo posto ne è stata introdotta una che affida al Ministro del lavoro con il Ministro dell’economia e delle finanze, la convocazione di un tavolo di consultazione per ad avviare un processo di riforma delle forme pensionistiche complementari. Vedremo se poi seguiranno i fatti e se non è messa, come succede sovente in questo peiodo, tanto per far vedere che si fa qualcosa di interesse generale.
La lettera a) del comma 1 è stata soppressa durante l’esame in sede referente. Essa prevedeva la facoltà, per le forme pensionistiche complementari, di raccogliere sottoscrizioni anche tra i lavoratori appartenenti a categorie professionali diverse da quella di riferimento.
Per
quanto attiene, infine, al regime tributario delle prestazioni pensionistiche
complementari, si prevede l’applicazione di una ritenuta a seconda di
prestazioni erogate in forma di capitale o di rendita. La base imponibile è
costituita dall’ammontare complessivo della prestazione, al netto dei redditi
già assoggettati ad imposta. Per le prestazioni periodiche, inoltre, sono
esclusi dalla base imponibile anche i redditi di capitale derivanti dai
rendimenti se determinabili.
La lettera c) del comma 1 sostituisce il comma 5 dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 252 del 2005. La tassazione delle somme percepite a titolo di riscatto è diversa secondo la causa che determina il riscatto: nei casi di riscatto della posizione individuale per cessazione dell’attività lavorativa o in caso di invalidità permanente, o in favore degli eredi o dei beneficiari in caso di morte dell’iscritto, sulle somme percepite è operata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Se le cause del riscatto sono diverse si applica invece una ritenuta a titolo d’imposta, nella misura del 23%. Per aumentare l’efficienza dei fondi pensione il Ministro del lavoro. La consultazione con i sindacati ( badate bene consultazione, non concertazione o contrattazione che sono cose completamente diverse) deve svolgersi secondo le seguenti linee guida:
§ revisione dei requisiti per l’esercizio dell’attività dei fondi pensione, fondata su criteri ispirati alle migliori pratiche nazionali e internazionali, con particolare riferimento all’onorabilità e professionalità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e degli altri organi collegiali;
§ fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima in funzione delle caratteristiche dimensionali dei patrimoni gestiti, dei settori di appartenenza, della natura delle imprese interessate, delle categorie dei lavoratori interessati, nonché dei regimi gestionali;
§ individuazione di procedure di aggregazione finalizzate ad aumentare il livello medio delle consistenze e ridurre i costi di gestione e i rischi.
Vedremo l’Aula se approverà il testo predisposto dalle Commissioni oppure vi apporterà ulteriori modifiche.
Insomma se passa questo disegno di legge, qual cosina potrebbe anche cambiare in meglio. Ma si tratta di poca cosa. Occorre avere più coraggio e porre degli incentivi consistenti, altrimenti siamo sempre punto e d’accapo. Anticamente, ai tempi dei governi Prodi e di Berlusconi, si parlava di maggiori incentivi fiscali. Ma ora sembra che si preferisca agevolare i proprietari di ville con l’abolizione dell’Imu.
La lettera c) del comma 1 sostituisce il comma 5 dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 252 del 2005. La tassazione delle somme percepite a titolo di riscatto è diversa secondo la causa che determina il riscatto: nei casi di riscatto della posizione individuale per cessazione dell’attività lavorativa o in caso di invalidità permanente, o in favore degli eredi o dei beneficiari in caso di morte dell’iscritto, sulle somme percepite è operata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Se le cause del riscatto sono diverse si applica invece una ritenuta a titolo d’imposta, nella misura del 23%. Per aumentare l’efficienza dei fondi pensione il Ministro del lavoro. La consultazione con i sindacati ( badate bene consultazione, non concertazione o contrattazione che sono cose completamente diverse) deve svolgersi secondo le seguenti linee guida:
§ revisione dei requisiti per l’esercizio dell’attività dei fondi pensione, fondata su criteri ispirati alle migliori pratiche nazionali e internazionali, con particolare riferimento all’onorabilità e professionalità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e degli altri organi collegiali;
§ fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima in funzione delle caratteristiche dimensionali dei patrimoni gestiti, dei settori di appartenenza, della natura delle imprese interessate, delle categorie dei lavoratori interessati, nonché dei regimi gestionali;
§ individuazione di procedure di aggregazione finalizzate ad aumentare il livello medio delle consistenze e ridurre i costi di gestione e i rischi.
Vedremo l’Aula se approverà il testo predisposto dalle Commissioni oppure vi apporterà ulteriori modifiche.
Insomma se passa questo disegno di legge, qual cosina potrebbe anche cambiare in meglio. Ma si tratta di poca cosa. Occorre avere più coraggio e porre degli incentivi consistenti, altrimenti siamo sempre punto e d’accapo. Anticamente, ai tempi dei governi Prodi e di Berlusconi, si parlava di maggiori incentivi fiscali. Ma ora sembra che si preferisca agevolare i proprietari di ville con l’abolizione dell’Imu.
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