Segreteria Aziendale e Gruppo RSU FPCGIL
Prot. n. 339 FPCGILRSU-u
Palermo,
27/11/2014
Al Sig. Sindaco
n.q. Assessore al Personale
Ai Sigg. Dirigenti
Alle, Ai Dipendenti dell’Amm.ne Comunale
LL.SS.
Si
assiste, ogni fine anno, alle libere interpretazioni degli istituti
contrattuali e, nello specifico dell’art.18 del CCNL del 6/7/1995 meglio noto
come periodo di ferie.
Tra le stravaganti interpretazioni
del diritto si citano, solo a titolo esemplificativo e non esaustivo: la
pretesa dirigenziale dell’azzeramento delle ferie, il rinvio di alcuni
giorni al 30 aprile dell’anno successivo, la fruizione postuma di solo otto
giornate, la non concessione di un periodo superiore ad una settimana, nel
periodo delle festività natalizie, se il dipendente ha già goduto nell’anno in
corso di due settimane consecutive.
Se l’argomento restasse nel campo
delle ilarità ci faremmo due risate ma, poiché investe in pieno, un diritto
garantito dall’art.36 della Costituzione Italiana (ancora vigente…) e dall’art.
7 della direttiva 2003/88/CE, non ridiamo affatto.
E’ bene precisare che, le
stravaganti interpretazioni non hanno, un supporto normativo ne giuridico ma, si
basano esclusivamente sul modus operandi
messo in piedi per permettere di portare a compimento gli obiettivi assegnati
ai Sigg. Dirigenti; uno su tutti, appunto, la fruizione quanto più ampia
possibile del diritto - periodo di ferie (N.
B. non quello dei dirigenti!)
Il
bene ferie è il periodo di riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità
di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l’opportunità di svolgere
attività ricreative e simili, così hanno stabilito i Giudici della Suprema
Corte con la sentenza 18168 del 26/07/2013, prevedendo che, ove
in concreto le ferie non siano state effettivamente fruite, anche senza
responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l’indennità
sostitutiva che ha per un verso carattere risarcitorio poiché idonea a
compensare il danno costituito dalla perdita di un bene.
A ciò si aggiunga altresì che,
(art.18 CCNL del 6/7/1995 c.13), in caso di motivate esigenze di carattere
personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue
al 31 dicembre entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di
spettanza.
Il diritto irrinunciabile, non
monetizzabile - salvo quanto previsto
dal c.16 (art. 18 del CCNL del 6/7/1995 c. 9) e, la fruizione nel corso di ciascun anno solare, in
periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle
richieste del dipendente, non cozzano con la richiesta di fruizione da
assolvere entro il mese di aprile dell’anno successivo, poiché alla base del
costrutto normativo vi è il godimento del bene irrinunciabile di tipo
personale, non un capriccio del dipendente.
Alla luce di quanto sopra esposto, voglia la S.V. nella qualità di vertice
dell’Amministrazione Comunale, invitare i sigg. Dirigenti alla corretta
applicazione del contratto di lavoro e, invitarli astenersi dall’emanare interpretazioni
fantasiose, unilaterali ed extra legis.
Si resta in attesa di riscontro e si coglie l’occasione per porgere
distinti saluti
Il Segretario Aziendale per il Gruppo RSU FPCGIL
P. Caselli
M. Leo
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