Il costituzionalista Augusto Barbera: «I cortei sono proteste in movimento e come tali non possono essere negati». Anche il Silp Cgil contro l’ordinanza di Alemanno: «Illegittima,un sindaco non ha il potere di imporre lo stop alle mobilitazioni». Camere penali in allarme
da www.Unità.it
«Libertà di manifestare Il divieto viola la Carta»
Giuristi, avvocati, sindacati di polizia. Lo stop ai cortei per un mese voluto da Alemanno e le nuove norme di emergenza contro i teppisti da manifestazione illustrate ieri dal ministro Maroni suscitano più da un dubbio.
A partire proprio dallo stop ai cortei, frutto di un’ordinanza del sindaco di Roma nei panni di commissario straordinario per l’emergenza traffico nella Capitale, che mutilerà la manifestazione prevista per il 21 ottobre. «C’è un problema che riguarda l’articolo 17 della Costituzione», spiega il professor Augusto Barbera, ordinario di Diritto Costituzionale all’Università di Bologna. «Sindaco e questore possono vietare una singola manifestazione, “per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica”, come recita la Carta fondamentale. Ma il divieto indiscriminato per un periodo di tempo suscita molte perplessità di ordine costituzionale». «C’è un solo precedente, a metà degli anni Settanta. L’allora ministro degli Interni Cossiga vietò per un mese le manifestazioni a Roma a seguito di alcuni gravi episodi di violenza». La decisione suscitò feroci polemiche e da allora il divieto non è stato più riproposto. Secondo il professore, «l’ordinanza del sindaco Alemanno è abile, perché cerca di sfuggire dai paletti sanciti dall’articolo 17 attraverso i poteri di commissario per il traffico. In giurisprudenza si chiama “sviamento di potere”, si utilizza cioè un potere per un fine diverso da quello per cui è stato concesso. Ma resta il tema del diritto a manifestare, e un corteo è una “riunione in movimento” e come tale rientra nelle manifestazioni garantite dalla Costituzione». «Le esigenze di sicurezza e anche di tutela della mobilità dei cittadini sono sacrosante e condivise da larga parte dell’opinione pubblica», prosegue Barbera. «Ma c’è il diritto ineludibile alla libertà di riunione, non si può aggirare la Costituzione utilizzando i poteri del sindaco in tema di traffico». Ad esempio, «se sindaco e questore avessero deciso di proibire la manifestazione Fiom del 21 ottobre per via del clima di tensione dopo i fatti di piazza San Giovanni, sarebbe stato discutibile nel merito ma legittimo sul piano giuridico».Ma per Barbera, «diverso è lo stop indiscriminato per un mese». Quanto alle ipotesi di nuove norme per bloccare i violenti preventivamente, il professore invita alla «cautela»: «Non vorrei che si scivolasse nel fermo di polizia, che ebbe vita breve anche negli anni di piombo, quando bastava un sospetto per fermare una persona. La norma che proibisce di manifestare a capo coperto esiste già: capisco che sia complicato, ma si può applicare ai black bloc». Sull’ordinanza di Alemanno duro il giudizio del segretario del Silp Cgil Claudio Giardullo: «È illegittima. La legge non riconosce ai sindaci la competenza su queste materie che spetta solo alle autorità di pubblica sicurezza. In questo caso, non è nemmeno il questore a poter decidere, ma solo il governo. La libertà di manifestare è sancita dalla Costituzione e qualsiasi organizzazione voglia manifestare con un corteo non può essere vincolata a fare un sit-in». Sulle nuove norme annunciate dal Viminale interviene anche l’Unione camere penali: «Destano il più vivo allarme e la più profonda preoccupazione, così come le reazioni politiche che hanno richiesto l’emanazione di norme emergenziali che, addirittura, richiamano gli istituti di una legge (quella Reale) che costituì una delle pagine più buie della Repubblica sul tema dei diritti civili». L’Unione camere penali chiede di «non stravolgere i principi costituzionali sul delicatissimo terreno della libertà». «La legislazione di emergenza si traduce sempre in uno strappo ai diritti fondamentali dei cittadini. Il fermo di polizia, prospettato dal ministro Maroni, è un istituto che si pone nettamente in contrasto con la Costituzione» e l’allargamento delle ipotesi di cosiddetta flagranza differita, «costituisce un arretramento della civiltà giuridica e una concessione a logiche emergenziali che non dovrebbero mai guidare i processi legislativi in campo penale», si legge nella nota dei penalisti.E ancora: «L’invocato aggravamento delle pene previste per alcuni specifici reati e l’introduzione di specifici delitti associativi costituiscono l’ennesimo esempio di risposta reattiva e non meditata da parte del legislatore».
Andrea Carugati
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