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TFS dal 1° gennaio 2011
Al danno non vorremmo si aggiungesse la beffa!
NO ALLE SPECULAZIONI ‐ SI ALLE RAGIONI DEI LAVORATORI
Dall’emanazione del DL 78/2010 (L. 122/2010) la FP CGIL ha espresso tutte le sue
preoccupazioni e la sua contrarietà, nello specifico, all’art. 12, comma 10, a seguito del quale viene
trasformata la modalità di calcolo dei Trattamenti di Fine Servizio per le anzianità contributive a
decorrere dall’anno 2011.
La FP CGIL ha denunciato, quantificandolo, il danno che da questa nuova modalità deriva, in
particolare, ai dipendenti statali e degli enti pubblici non economici.
La FP CGIL sin dal primo momento ha dichiarato, così come si evince dalla Relazione tecnica
della Ragioneria Generale dello Stato, che in ogni caso la nuova modalità di calcolo dei Trattamenti
di Fine Servizio deve avere come base di calcolo il 100% delle voci retributive utili contrariamente
a quanto sostiene l’INPDAP nella Circolare n. 17/2010.
La Circolare n.17/2010 dell’INPDAP non l’abbiamo mai condivisa come si evince chiaramente
dai nostri comunicati e come espresso pubblicamente in tutte le sedi di confronto; riteniamo che
in essa, ad eccezione di quanto sopra, non si riscontri altro che il dettato della norma, ovvero:
‐ La legge non modifica la natura giuridica dei TFS, permanendo l’identità
di“indennità equipollenti” al Trattamento di Fine Rapporto (DPR n. 917/1986 ‐ art. 19,
comma 2‐bis);
‐ Per i Trattamenti di Fine Servizio cambia esclusivamente il metodo di calcolo;
‐ I TFS non diventano TFR.
Il problema in se non è solo la Circolare INPDAP, ma risiede nell’insieme delle norme varate
dal Governo con il DL 78/2010 (es. posticipo di 12 mesi della decorrenza dei trattamenti
pensionistici, innalzamento a 65 anni di età per le donne ai fini della pensione di vecchiaia,
mancato rinnovo del CCNL, congelamento al 2010 dei trattamenti economici dei singoli dipendenti,
riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa, blocco delle progressioni di carriera
dal 2011 al 2013, etc).
Volendo, il quadro si può completare aggiungendo le inique norme contenute nel Dlvo
150/2009 che, fra l’altro, contiene l’assurda previsione secondo la quale il 25% del personale deve
preventivamente essere escluso dalla fruizione di quota parte del salario di produttività.
A fronte di questo quadro che il Governo ha approntato contro i lavoratori pubblici, nel
silenzio più totale da parte di altre organizzazioni sindacali e con la sola FP CGIL che sta attuando le
giuste e doverose politiche rivendicative, di lotta e di mobilitazione, si è aggiunto l’ accordo
separato del 4 febbraio 2010 con il quale CISL/UIL/UGL /CONFSAL e Governo confermano tutti i
contenuti del Dl 78/2010 e del Dlvo 150/2009.
È difficile abituarsi alle tante contraddizioni che animano l’attuale dibattito e confronto tra le
organizzazioni sindacali, considerando che da una parte accettano tutto quello che il Governo
propone, compreso il comma 10 dell’articolo 12 del Dl 78, per poi mostrare demagogicamente i
muscoli contro le singole amministrazioni attraverso un iperattivismo che vorrebbe coinvolgere e
indirizzare i lavoratori verso un contenzioso che potrebbe rivelarsi disastroso, poiché al danno
contenuto in quell’articolo si potrebbe aggiungere la beffa.
Addirittura viene rivolto un invito pressante alle lavoratrici ed ai lavoratori a diffidare le
amministrazioni ad effettuare la ritenuta contributiva del 2,5% sulla retribuzione, teorizzando che
l’art. 12, c. 10, abbia modificato la natura giuridica dei Trattamenti di Fine Servizio trasformandoli
in Trattamento di Fine Rapporto.
Confermiamo la nostra opinione negativa sul contenuto della norma in questione, ma
riteniamo che il presupposto dal quale muove la tesi su cui si basano i ricorsi recentemente
proposti da un’altra organizzazione sindacale sia sbagliato.
La legge non modifica la natura giuridica dei TFS e permane la loro identificazione di
“indennità equipollenti al TFR” ed in quanto tali permangono le agevolazioni fiscali
dell’abbattimento di € 309,87 per ogni anno utile e gli obblighi contributivi a carico del dipendente,
in ragione dei quali si ha diritto all’abbattimento, ai fini della determinazione dell’imponibile
fiscale, del 26,04%, per i dipendenti statali e del 40,98% per i dipendenti del SSN e degli Enti
territoriali.
Altrettanto non avverrebbe in termini di agevolazioni fiscali se, come afferma il sindacato
proponente queste diffide, la natura giuridica del TFS venisse equiparata, a tutti gli effetti, a quella
del TFR così come prevista dall’articolo 2120 del Codice civile e dall’articolo 19, 1° comma, del DPR
n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi).
Detto ancora una volta che la FP CGIL non condivide assolutamente il comma 10 dell’articolo
12 del Dl 78/2010, e quindi si tratta di una norma assolutamente da modificare; nel caso dovesse
rimanere tale per la FP CGIL la base di calcolo non può che essere il 100% delle voci retributive a
differenza di quanto sostiene l’INPDAP (predisponendo tutte le iniziative necessarie per
raggiungere questo obiettivo nell’interesse dei lavoratori), si ritiene inoltre che questa
problematica sul versamento o meno del contributo del 2,50% possa rivelarsi nel medio/lungo
periodo una beffa per le lavoratrici ed i lavoratori.
La FP CGIL chiede, stante la norma, che il calcolo dei TFS sia attuato sul 100% delle voci
retributive utili ed invita le altre organizzazioni sindacali ad unirsi a questa richiesta, per tutelare
veramente e seriamente le ragioni delle lavoratrici e dei lavoratori pubblici.
Roma, 16 febbraio 2011.
Il Coordinatore nazionale
Previdenza e Fondi Complementari
Vincenzo Di Biasi
Il Segretario nazionale
Welfare e Mercato del lavoro
Fabrizio Fratini
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