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giovedì 30 aprile 2015

Fondo PerseoSirio - newsletters aprile 2015

Il Fondo Pensione Complementare Perseo Sirio viene da te aprendo “sportelli temporanei” nel tuo posto di lavoro, per avvicinare ancora di più il fondo pensione di categoria ai lavoratori e alle lavoratrici del settore pubblico
Dal mese di febbraio Perseo Sirio supporta le proprie iniziative di diffusione della previdenza complementare e del fondo pensione di categoria attraverso incontri informativi nei luoghi di lavoro a cui, ora, si aggiungono giornate di “sportello” che consentono ai lavoratori e alle lavoratrici pubblici di incontrare direttamente il Fondo per meglio conoscerne tutte caratteristiche e gli aspetti pratici e per poter meglio valutare la propria situazione previdenziale e quanto il Fondo può rispondere alle esigenze pensionistiche personali. Inoltre è possibile, presso lo “sportello”, avere simulazioni personalizzate anche in ordine alla convenienza relativa al passaggio dal TFS al TFR attraverso l’adesione a Perseo Sirio, perché, oltre a poter godere del contributo datoriale, è possibile approfittare della maggiore redditività del TFR rispetto alle indennità di Buonuscita e di Premio Servizio attualmente vigenti.
Questa possibilità non sarà per sempre, infatti sarà possibile optare per il TFR solo entro il 31 dicembre 2015.
Grazie alla tua Amministrazione e alle Organizzazioni Sindacali è possibile concordare la presenza del Fondo nel tuo luogo di lavoro.
La previdenza pubblica è necessaria, quella complementare è una scelta. Aiuta i tuoi colleghi e colleghe a conoscere il Fondo e le opportunità che offre.


Limitazione dell’importo della pensione e riduzione della pensione anticipata per età inferiore a 62 anni


Limitazione dell’importo della pensione e riduzione  della pensione anticipata  per età inferiore a 62 anni.
L’Inps ha emanato la circolare n. 74 del 10/4/2015 relativa all’articolo 1, commi da 707 a 709 e 113, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”. Importo massimo complessivo del trattamento pensionistico nel sistema misto e  riduzione percentuale della pensione anticipata prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni.
 L'importo complessivo del trattamento pensionistico nel sistema misto non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in  vigore  del decreto legge n. 201 del 2011, computando, ai fini della  determinazione  della  misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del  diritto  alla  prestazione, integrata  da  quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e  la data di decorrenza del primo  periodo  utile  per  la  corresponsione della prestazione stessa.
Alle pensioni anticipate nel sistema misto aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015, liquidate in favore dei soggetti  che  maturano   il   previsto   requisito   di   anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, non si applica la riduzione percentuale prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni.
Importo complessivo del trattamento pensionistico e doppio calcolo.
L’articolo 1, comma 707, della citata legge ha modificato, integrandolo, l’art. 24, comma 2, della riforma  Fornero. Il testo coordinato dell’articolo 24, comma 2, alla luce delle modifiche normative risulta così riformulato: “A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di  pensione corrispondente a tali anzianità  è  calcolata  secondo  il  sistema contributivo.  «In  ogni  caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in  vigore  del  presente decreto computando, ai fini della  determinazione  della  misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del  diritto  alla  prestazione, integrata  da  quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e  la data di decorrenza del primo  periodo  utile  per  la  corresponsione della prestazione stessa»”.

Destinatari
Al riguardo si chiarisce che la norma interessa i soggetti iscritti che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e con riferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo.

La norma non si applica alle pensioni ordinarie di inabilità di cui alla legge 12 giugno 1984 n. 222, stante il limite di computo dell’anzianità contributiva espressamente previsto dall’articolo 2, comma 3, lettera a), della citata legge.

Criteri applicativi
Nei confronti dei lavoratori interessati, ai fini della determinazione dell’importo del trattamento pensionistico la norma in commento richiede che venga effettuato un doppio calcolo con le regole che verranno di seguito descritte. L’importo più basso sarà quello messo in pagamento.
  
I due sistemi di calcolo della pensione da mettere a confronto sono i seguenti:
a. pensione calcolata applicando i criteri vigenti a partire dal 1° gennaio 2012: calcolo retributivo fino al 31 dicembre 2011 e calcolo contributivo per le anzianità maturate a partire dal 1° gennaio 2012;
b. pensione calcolata applicando il calcolo interamente retributivo per tutte le anzianità contributive maturate dall’assicurato. Le differenze con il calcolo interamente retributivo in vigore fino al 31 dicembre 2011 si limitano al limite massimo di anzianità contributiva valorizzabile rimanendo inalterati i criteri per la determinazione della retribuzione pensionabile e delle aliquote di rendimento per la generalità dei lavoratori decrescenti al crescere dell’importo della stessa retribuzione pensionabile.

Fatto questo sarà messo in pagamento l’importo minore.
 
Il doppio calcolo applica anche ai trattamenti pensionistici già liquidati alla data del 1° gennaio 2015, data di entrata in vigore della legge in esame, con effetto a decorrere dalla medesima data.


   Supplementi di pensione
 
La determinazione della misura dei supplementi di pensione relativi ai contributi successivi al 31 dicembre 2011, come chiarito al punto 2 del messaggio n. 219 del 4 gennaio 2013, deve essere effettuata secondo il sistema contributivo.


   Risparmi
 
Le  economie,  che saranno verificate  a  consuntivo, affluiranno  in  un  apposito  fondo, istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza  delle prestazioni pensionistiche in  favore  di  particolari  categorie  di soggetti, individuate dal governo. Con il medesimo decreto si provvede altresì a definire i  criteri  e le modalità di utilizzo delle risorse.
Riduzione percentuale della pensione anticipata prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni. L’art. 1, comma 113, della legge n. 190 del 2014, ha stabilito che con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015, le  disposizioni in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non si applicano limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.
  
Pensioni anticipate nel regime misto aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015. 

L’articolo 1, comma 113, della legge n. 190 del 2014 si applica alle pensioni anticipate nel regime misto aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015 e limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, anche se la decorrenza della pensione si collochi successivamente a tale ultima data.

Pertanto, alle predette pensioni non si applica la riduzione percentuale prevista.
    Pensioni anticipate nel regime misto aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015. 

Con riferimento alle pensioni anticipate nel regime misto aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015 continuano a trovare applicazione le decurtazioni.

Al riguardo si precisa che, ai fini previdenziali, per “anzianità contributiva derivante esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro”, deve intendersi la contribuzione obbligatoria dovuta per i periodi di “prestazione effettiva di lavoro”, espressa in mesi, settimane o giorni a seconda della gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore.

Pertanto, ai fini della non riduzione percentuale della pensione anticipata nel regime misto, occorre tener conto sia della contribuzione obbligatoria sia della contribuzione diversa da quella.

   Cristallizzazione del diritto alla pensione anticipata
 
In applicazione del principio della cristallizzazione del diritto a pensione, volto a tutelare il legittimo affidamento e la certezza del diritto, i soggetti che perfezionano il diritto alla pensione anticipata in base al requisito contributivo richiesto dalla legge ad una certa data, possono accedere alla pensione, previa cessazione del rapporto di lavoro subordinato, successivamente alla predetta data senza che sia loro richiesto il perfezionamento dell’eventuale più elevato requisito contributivo vigente, anche per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita, alla data di presentazione della domanda di pensione.

Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui il lavoratore, pur avendo perfezionato il requisito contributivo prescritto dalla legge ad una certa data, avendo meno di 62 anni di età, abbia continuato a svolgere attività lavorativa al fine di evitare, la riduzione percentuale della pensione anticipata in regime misto, prevista dal sopra richiamato art. 24, comma 10.

In applicazione di detto principio, con riferimento ai soggetti che entro il 31 dicembre 2017 maturino il diritto alla pensione anticipata, ancorché abbiano alla stessa data meno di 62 anni di età, non si applicano le penalizzazioni,  anche se la decorrenza della pensione si collochi successivamente alla predetta data ed a quest’ultima l’interessato abbia un’età inferiore a 62 anni.


Statali: potersi iscrivere senza Tfr
Se i lavoratori pubblici potessero
iscriversi al Fondo Perseo Sirio senza versare il tfr  ci sarebbero più adesioni. E’ una vecchia questione che la legge di stabilità 2015 rende realizzabile.
 Il comma 26 dell’art 1 della legge 190/14 stabilisce che i lavoratori dipendenti del settore privato possono richiedere al datore di lavoro di percepire la quota maturanda del  tfr mensilmente in busta paga, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare.
 Cioè un lavoratore del settore privato in base a questa disposizione può rimanere iscritto alla previdenza complementare anche senza versare ad essa il proprio tfr. La stessa cosa si dovrebbe poter fare per i dipendenti pubblici, se il governo avesse veramente a cuore le loro sorti.
L’obbligo del passaggio dalla buonuscita al Tfr e il suo versamento alla previdenza complementare forse è una delle cause principali  del mancato decollo dei fondi pensione pubblici.  Il fondo pensione Perseo Sirio a tutt’oggi ha raccolto circa 18.000 adesione ed ha ancora un anno di tempo per raggiungere il target stabilito dalla Covip di 30.000, rispetto ad una platea di un milione e mezzo.
Per  rilanciare le adesioni dei dipendenti pubblici si possono ipotizzare tre opzioni che meritano di essere approfondite:
1. Adesione senza destinare il Tfr;
 2. Adesione rimanendo in regime Tfs;
 3.  Adesione destinando a previdenza complementare il Tfs alla cessazione del rapporto di lavoro
 Considerata la ritrosia di molti dipendenti pubblici al “doppio salto”, vale a dire aderire alla previdenza complementare e abbandonare una prestazione in qualche modo conosciuta (il Tfs) per una meno nota e familiare (il Tfr), un impulso all’adesione  potrebbe venire se si potesse aderire  senza obbligo di trasformazione del Tfs in Tfr, rimanendo in regime di trattamento di fine servizio.
Ogni dipendente  dovrebbe poter scegliere se aderire con la sola contribuzione a  proprio carico e quella del datore di lavoro, mantenendo il Tfs, ovvero se optare per la trasformazione del Tfs in Tfr.
In questo caso l’opzione per la trasformazione del Tfs in trattamento di fine rapporto, non sarebbe più conseguenza dell’adesione ma una libera scelta, una  facoltà esercitabile in qualsiasi momento  se si vuole  rimpinguare meglio la  propria posizione di previdenza complementare.
 Si potrebbe poi prevedere che, alla cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore possa destinare una quota ovvero l’intero Tfs maturato al fondo pensione.
 Questa  facoltà può  valere sia per i lavoratori pubblici disciplinati dai CCNL ( i cosiddetti contrattualizzati) , sia per coloro il cui rapporto di lavoro è stabilito dalla legge (magistrati, ambasciatori, prefetti ecc ). Per questi lavoratori la possibilità di aderire a fondi pensione negoziali senza dover trasformare il Tfs in Tfr sarebbe un‘opportunità.  Soprattutto, per quelle categorie (in particolare militari e forze dell’ordine) per le quali il Tfs, diversamente da quanto avviene per la generalità dei lavoratori, continua ad essere più vantaggioso del Tfr per l’effetto di vari fattori (meno rilevanti o assenti per le altre categorie) come la carriera,  il riconoscimento di incrementi convenzionali  ecc… che accrescono in modo significativo l’importo della buonuscita.
 I meccanismi sopra delineati possono essere introdotti  con modifiche  legislative , ma per alcuni basterebbero  solamente accordi fra le parti. Va da sé che in questo modo la rendita pensionistica che ne deriverebbe sarebbe molto bassa.

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