RADIO ARTICOLO1

RADIO ARTICOLO1
WEB RADIO

martedì 20 gennaio 2015

Opzione Donna - modalità per richiedere la pensione anticipata

Sospesa l'interpretazione restrittiva per l'uscita dal lavoro delle donne
Segnaliamo una nota dell'Inca Cgil in merito al messaggio Inps in risposta alle richieste di chiarimento avanzate del patronato sull'interpretazione delle norme riguardanti la possibilità delle donne lavoratrici di accedere al pensionamento con 35 anni di contributi e 57 anni di età se dipendenti, 58 se autonome.
"In attesa dei chiarimenti richiesti dall'Inps al ministero del Lavoro, le domande di pensione di anzianità in regime sperimentale presentate dalle lavoratrici che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015, o la cui decorrenza delle pensione si colloca oltre il 2015, non devono essere respinte, ma tenute in apposita evidenza". Così l'Inca Cgil riassume quanto ha comunicato l'Inps con un messaggio inviato ai direttori regionali e alle strutture territoriali, in risposta alle reiterate richieste di chiarimento dello stesso patronato sull'interpretazione delle norme riguardanti la possibilità delle donne lavoratrici di accedere al pensionamento con 35 anni di contributi e 57 anni di età se dipendenti, 58 se autonome. "Più volte, il patronato della Cgil - fa sapere l'Inca con una nota - aveva sottolineato che, per quanto riguarda l'opzione donna, introdotta con la riforma delle pensioni n. 335 del '95 e confermata con la legge n. 122 del 2010 non dovesse essere applicata la finestra mobile, cioè l'attesa di 12 mesi per le dipendenti e 18 per le autonome e neppure la speranza di vita, prima di poter accedere concretamente al pensionamento, trattandosi di una misura sperimentale e dunque di carattere straordinario".

"L'Inps, invece, avvalendosi di una interpretazione restrittiva, nel 2012 ha dato indicazioni diverse applicando per l'opzione donna sia l'aumento della speranza di vita ai fini del raggiungimento del requisito anagrafico, sia la finestra mobile. Un orientamento fortemente penalizzante per le donne lavoratrici che, secondo l'Inca, avrebbe ridotto in modo consistente l'esercizio del diritto a pensione", spiega la nota.

''L'avvenuta sospensione dell'applicazione restrittiva della norma da parte dell'Inps - spiega Fulvia Colombini, del collegio di presidenza dell'Inca - è un primo risultato importante per ristabilire il valore dell'opzione donna che rappresenta una risposta concreta a percorsi di carriere frammentarie con cui le lavoratrici spesso devono fare i conti, da cui derivano pensioni più basse, rispetto a quelle degli uomini".
"Inoltre - aggiunge Colombini - l'opzione può rappresentare una risposta alle numerose lavoratrici che hanno perso il posto di lavoro e che non riescono più a rioccuparsi e tutte quelle donne i cui problemi di salute, anche dovuti allo stress della conciliazione non consentono di continuare a lavorare. Ci auguriamo che a questo punto arrivino tempestivamente i chiarimenti positivi da parte del ministero del Lavoro''.
 
Quesito 1:

L'opzione della donna comprende i 12 mesi di finestra mobile

Lavoro in ospedale, al 31 dicembre 2015, avrò maturato 35 anni e 11 mesi di contributi, e avrò 57 anni e sei mesi di età. Volendo chiedere il pensionamento, a quale penalizzazione andrei incontro? Specifico che è in regime misto, non avendo i 18 anni minimi con la legge " Dini".
 

 Risposta
 Dai dati forniti nel quesito, e a legislazione vigente, si ritiene che la lavoratrice non possa beneficiare "dell'opzione donna", prevista all'articolo 1, comma 9, della legge 243 del 2004, che permette alle lavoratrici di andare in pensione, entro il 31 dicembre 2015, con 57 anni di età anagrafica e 35 anni di contributi, in quanto non è sufficiente maturare, entro tale data, i requisiti citati, ma occorre, altresì, avere "scontato", al 31 dicembre 2015, la finestra mobile di 12 mesi, di cui alla legge 122/2010. In effetti, dopo una prima lettura dell'articolo 12, comma 2, della legge 122/2010, l'Inps, con circolare 126 del 25 settembre 2010, aveva comunicato che le lavoratrici che optavano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 243 del 2004, fossero escluse dall'applicazione della finestra mobile, ma, successivamente, con circolare 53 del 16 marzo 2011, lo stesso istituto, a seguito di specifico parere del ministero del Lavoro, ha precisato che la nuova disciplina in materia di decorrenze delle pensioni (finestra mobile) dev'essere applicata anche alle donne che accedono al trattamento pensionistico di anzianità secondo il regime sperimentale di cui alla normativa in esame. Pertanto, poichè la decorrenza della pensione con i requisiti di 57 anni di età e 35 anni di contributi + 12 mesi di finestra mobile - è fissata nel mese di giugno 2016, essa risulta fuori tempo massimo

Quesito 2:

Sono nata il 26 settembre 1957 ed ho iniziato a lavorare il 4 aprile 1978 in una industria privata. Dalla data del 4 aprile 1978 ho tutte le settimane coperte da contribuzione per lavoro dipendente. Vorrei saper se posso andare in pensione all’età di 57 anni optando per il sistema di calcolo contributivo.

Lettera firmata
 

Risposta
Per poter optare per il sistema di calcolo contributivo, ai sensi di quanto dispone l’articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004, occorre poter far valere sia l’età di almeno 57 anni (prevista per le lavoratrici dipendenti) sia l’anzianità contributiva di almeno 35 anni. In base a quanto da lei indicato raggiungerà i due requisiti il 26 settembre 2014 quando compirà il 57° anno di età. Poiché, in base all’attuale interpretazione dell’INPS (V. il punto 7.2 della Circolare n. 35/2010): - al requisito anagrafico dei 57 anni di età verrà applicato l’incremento relativo all’aumento della speranza di vita per cui, nel 2014, per maturare il diritto alla pensione dovrà raggiungere l’età di 57 anni e 3 mesi; - anche in questo caso viene applicato il differimento di 12 mesi per la decorrenza della pensione, la decorrenza della sua pensione si colloca oltre il 31 dicembre 2015 e lei non potrà usufruire di tale opportunità di pensionamento. Dal nostro punto di vista l’interpretazione dell’INPS è errata sotto diversi profili. L’opportunità di pensionamento in argomento costituisce norma di carattere eccezionale che, limitatamente ad un periodo transitorio (2008-2015), deroga alla regola generale. L’incremento del requisito anagrafico, con riferimento all’aumento della speranza di vita, non deve essere applicato in questo caso sia perché contraddice l’intenzione del legislatore di garantire alle lavoratrici i particolari requisiti in deroga alla normativa generale sia perché non previsto da alcuna disposizione di legge (né dall’articolo 12, comma 12-bis, del DL n. 78/2010, con il quale è stato introdotto quel meccanismo, né dall’articolo 24, comma 12, del DL n. 201/2011, che fa riferimento ai requisiti anagrafici previsti dallo stesso decreto). Non condividiamo, inoltre, l’applicazione del differimento dei 12 mesi (cosiddetta finestra mobile) anche a queste pensioni. La norma infatti (articolo 12, comma 2, del DL n. 78/2010) nell’introdurre il differimento di 12 mesi non menziona le pensioni di anzianità in regime sperimentale per le donne. Lo stesso Istituto Previdenziale peraltro al punto 1.1 della Circolare n. 126/2010, interpretando correttamente la norma, aveva scritto: “Sono esclusi dall’applicazione della nuova disciplina coloro che accedono al trattamento pensionistico di anzianità sulla base di una disciplina diversa da quella prevista dall’articolo 1, comma 6, delle legge n. 243/2004. Pertanto si ritiene che la nuova disciplina delle decorrenze introdotta dalle disposizioni in oggetto non sia applicabile alle lavoratrici che accedono al pensionamento di anzianità con il regime sperimentale di cui all’articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004”. Successivamente, a seguito dell’intervento dell’allora Ministro del lavoro, con la Circolare n. 53/2011 (obbedendo all’imposizione del Ministro) l’INPS ha “precisato” che il differimento di 12 mesi si applica a tutti. Ovviamente una legge non può essere modificata con una Circolare e, sull’argomento, ci sono delle vertenze in corso. Riteniamo arbitraria, altresì, l’applicazione da parte dell’INPS del differimento semestrale introdotto dall’articolo 1, comma 6 lettera c), della legge n. 243/2004. La norma infatti fa riferimento ai lavoratori di cui alle precedenti lettere a) e b) e non include, tra i destinatari delle finestre semestrali, anche le lavoratrici optanti di cui al comma 9. A nostro avviso restano applicabili le “finestre trimestrali”, stabilite dall’articolo 59, comma 8, della legge n. 449/1997. In sintesi: esercitando l’opzione per il sistema di calcolo contributivo lei avrebbe diritto a maturare i requisiti per la pensione di anzianità il 26 settembre 2014 al compimento del 57° anno di età (terzo trimestre dell’anno 2014) e la pensione dovrebbe poter avere decorrenza dal 1° gennaio 2015. Le attuali interpretazioni del Ministero e dell’INPS tuttavia non le consentono, al momento, di esercitare tale diritto. Non è consigliabile dimettersi dal lavoro per far valere i suoi diritti in giudizio. Poiché è già in atto del contenzioso contro le interpretazioni restrittive e tenuto conto che è all’esame del Parlamento una Proposta di legge (testo unificato della Proposta di legge 5103 e abbinate approvato dalla Commissione lavoro della camera il 7 agosto 2012) che modifica anche la normativa che le interessa, la consigliamo di mantenersi informata per verificare se, nei prossimi mesi, ci saranno modifiche sia nell’applicazione delle norme vigenti sia delle norme stesse.

http://www.pensionioggi.it/dizionario/opzione-donna

 La riforma Fornero del 2011 ha confermato fino al 31 Dicembre 2015 la possibilità per le donne di andare in pensione prima, a patto di scegliere per un assegno interamente calcolato con il metodo contributivo.

I requisiti restano quelli fissati dalla legge 243/04 distinti per le donne che lavorano come dipendenti e per le autonome: rispettivamente, 57 anni e 58 anni, a cui bisogna aggiungere, dal 1° gennaio 2013, il primo aumento di tre mesi dovuto alla speranza di vita. In entrambi i casi resta uguale il requisito dell'anzianità contributiva pari a 35 anni.


I Requisiti anagrafici e Contributivi

A decorrere dal 1° gennaio 2013, per effetto dell'applicazione della speranza di vita, le lavoratrici in parola devono perferzionare 57 anni e 3 mesi di età (58 anni e 3 mesi le autonome) unitamente a 35 anni di contributi. Per questa forma di pensione anticipata resta però in vigore il regime della finestra secondo cui l'assegno non viene erogato il mese successivo alla maturazione dei requisiti ma dopo un periodo di 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.
L'Inps ha chiarito che l'opzione per il contributivo è aperta sino al 31 dicembre 2015 a condizione che a questa data siano perfezionati i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico. A tale data cioè deve anche essersi aperta la finestra mobile (Circolare Inps 35/2012; Circolare Inps 37/2012).
Questo significa che le lavoratrici dipendenti dovranno maturare i requisiti (57 anni e 3 mesi e 35 anni di contributi) entro il 30 Novembre 2014; le dipendenti del pubblico impiego iscritte all'ex Inpdap entro il 30 Dicembre 2014; le autonome entro il 31 Maggio 2014 (ma servono qui 58 anni e 3 mesi di età e 35 anni di contributi).



Gli effetti della decurtazione 

Per effetto del passaggio al sistema di calcolo totalmente contributivo le lavoratrici che optano per il regime in questione subiscono mediamente una decurtazione sull'assegno che oscilla intorno 25-30% rispetto a quanto avrebbero ottenuto con il sistema misto. Il taglio è tuttavia molto variabile a seconda dell'età della lavoratrice e dalle caratteristiche di carriera, retribuzione ed anzianità contributiva maturata alla data di accesso al regime.
Indicativamente la seguente tabella evidenzia, in via indicativa, l'impatto sull'assegno dell'opzione donna esercitata da quattro tipi di lavoratrici.


L'entità della riduzione dipende ovviamente dalle caratteristiche personali delle lavoratrici, in primo luogo, la loro evoluzione retributiva. In linea generale, più la lavoratrice vanta una carriera anticipata - con livelli retributivi molto elevati percepiti fin dai primi anni di iscrizione all'INPS - più la riduzione sarà minore; viceversa maggiore è l'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 - e quindi la prestazione teorica maturata avrebbe previsto una quota rilevante calcolata attraverso il sistema retributivo - piu' elevata sarà la riduzione dell'assegno pensionistico.

Limiti per la fruizione del regime sperimentale donna

Per la valutazione della contribuzione utile per il perfezionamento dei 35 anni sono utili, nel limite di 52 settimane annue, i contributi obbligatori, da riscatto e/o da ricongiunzione, volontari, figurativi con esclusione dei contributi accreditati per malattia e disoccupazione.
Possono accedere al regime sperimentale:
1) Le lavoratrici con un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 che non abbiano già esercitato il diritto di opzione per il sistema contributivo;
2) Le lavoratrici con un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 che non abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2007, i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica utili per il conseguimento del diritto a pensione di anzianità, ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della L. 243/2004 (messaggio inps 7300/2010).
Sono, inoltre, escluse dalla possibilità di fruire del regime in parola le lavoratrici che abbiano perfezionato il diritto al trattamento pensionistico (vecchiaia o anzianità) in base ai requisiti previsti per la generalità dei lavoratori vigenti al 31/12/2011 o i nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia o pensione anticipata introdotti dalla Riforma Fornero del 2011. Analogamente non possono beneficiare della sperimentazione, le lavoratrici  destinatarie delle disposizioni in materia di “salvaguardia” introdotte dalle norme che sono intervenute nel tempo (messaggio inps 219/2013).
La disciplina sperimentale prevede che l'applicazione del sistema contributivo sia limitata alle sole regole di calcolo. Pertanto a tale pensione si applicano le disposizioni sul trattamento minimo e non è richiesto il requisito dell'importo minimo previsto per coloro che accedono al trattamento pensionistico in base alla disciplina del sistema contributivo. Nello specifico si tratta del trattamento:
1) non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale per le richiedenti che hanno meno di 65 anni di età (art. 1, co. 20, L. 335/1995), se la pensione contributiva è maturata entro il 31.12.2011;
2) non inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale per chi matura la penisone contributiva dal 1.1.2012 in poi (INPS mess. 219/2013).
A tali lavoratrici non si applica, inoltre, il beneficio previsto dall'articolo 1, comma 40 della legge 335/1995 che consente l'accredito figurativo di alcuni periodi legati all'educazione e assistenza ai figli fino al sesto anno di età.

Il vincolo della Decorrenza entro il 31 Dicembre 2015

L'opzione per il sistema di calcolo contributivo è esercitabile nei confronti delle lavoratrici la cui finestra mobile si apra entro il 31 Dicembre 2015. Pertanto le lavoratrici la cui finestra si apre dal 1° Gennaio 2016 non potranno accedere alla prestazione in parola. Parimenti si ritiene siano escluse la lavoratrici che, pur avendo maturato la finestra mobile in tempo utile per l'accesso al regime, presentino domanda di pensione successivamente alla scadenza del regime opzionale.
L'Istituto, con il messaggio inps 9231/2014 dello scorso 28 Novembre 2014, ha precisato, inoltre, che le lavoratrici in parola possono esercitare l’opzione anche successivamente al mese in cui maturano i requisiti anagrafici e contributivi (57 anni e 35 di contributi). In altri termini la domanda di accesso al regime può essere presentata anche dopo il 30 Novembre 2014, ad esempio nel corso del 2015, al momento della presentazione della domanda di pensione.

La Proroga del Regime Sperimentale

La legge prevede che, entro il 31 Dicembre 2015, il Governo verificherà i risultati della predetta sperimentazione ai fini di una sua eventuale prosecuzione. Ad ogni modo sono state presentate in questi anni diverse proposte volte a consentire l'estensione del regime sperimentale donna oltre il 2015. Tra queste si segnalano le risoluzioni approvate sia dalla Camera che dal Senato che impegnano il Governo a provvedere allo stralcio delle Circolari Inps 35 e 37 del 2012 che, come detto, hanno prodotto l'effetto di accorciare, occultamente, di un anno la possibilità di accesso al regime in parola. Attualmente, tuttavia, il Governo non ha accolto tali orientamenti e, pertanto, non si sono registrati passi avanti in tal senso.
Si segnala, per completezza, che il Comitato Opzione Donna ha avviato, nell'Ottobre 2014, una diffida formale all'Inps per ottenere lo stralcio delle Circolari sopra citate, preludio per un eventuale ricorso collettivo contro l'istituto. A tal riguardo l'istituto, con messaggio inps 9304/2014, si è cautelato precisando che le domande di pensione presentate dalle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi nel corso del 2015, la cui decorrenza pertanto si colloca successivamente al 31.12.2015, non devono essere respinte bensì tenute in evidenza in attesa che si decida circa lo stralcio o meno delle Circolari sopra citate (l'istituto ha chiesto un parere al ministero del lavoro in tal senso).


 

Nessun commento: