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lunedì 13 gennaio 2014

Art.30 Finanziaria Regionale nota di M. Manca e L. Ficile

Come probabilmente già saprete, nella nottata di sabato è stato votato il


famigerato art. 30 della legge di stabilità regionale che permette la

proroga dei contratti sino al 31.12.2016, nelle more delle procedure di

stabilizzazione. E'chiaro che da adesso in poi la palla passa ai comuni che

dovranno mettere in campo tutte le iniziative affinchè tale processo di

stabilizzazione possa avvenire nei tempi sopra indicati. Dal canto nostro,

adesso chiederemo con più forza quali siano le intenzioni

dell'Amministrazione, tenuto conto che dal punto di vista normativo ormai

non ci sono più scusanti da accampare. Specifico che in aula è stato votato

un ordine del giorno, nel quale si da mandato all'assessore al ramo

ed agli uffici regionali competenti, di emanare al più presto una

circolare, al fine di permettere alle amministrazioni comunali la proroga

dei contratti, non essendo possibile soluzioni di continuità contrattuale.

Infine per una informazione completa vi allego il testo dell'art. 30 (non

emendato).

M. Manca

Art. 30.

Disposizioni in materia di personale precario

1. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di

cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.

81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997,

n. 280, come recepito dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre

2000, n. 24, che alla data del 31 dicembre 2013 siano titolari di contratto

a tempo determinato o utilizzati in attività socialmente utili, secondo le

disposizioni recate dall'articolo 4, comma 9 bis e successive modifiche e

integrazioni, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla

legge 30 ottobre 2013, n. 125, il Dipartimento regionale del lavoro,

dell'impiego, dell'orientamento dei servizi e delle attività formative

predispone l'elenco regionale previsto dall'articolo 4, comma 8, del

medesimo decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013,

sulla base dei seguenti criteri prioritari:



a) anzianità di utilizzazione;



b) in caso di parità maggior carico familiare;



c) in caso di ulteriore parità anzianità anagrafica.



2. I lavoratori inseriti nell'elenco di cui al comma 1 hanno diritto di

precedenza nelle stabilizzazioni effettuate dall'ente presso il quale

risultano utilizzati.



3. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 9 bis e successive

modifiche e integrazioni dell'articolo 4 del decreto legge n. 101/2013,

convertito dalla legge n. 125/2013, i contratti di lavoro subordinato a

tempo determinato instaurati dai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1,

del decreto legislativo n. 81/2000 e di cui all'articolo 3, comma 1, del

decreto legislativo n. 280/1997, come recepiti dall'articolo 4 della legge

regionale n. 24/2000, possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2016 con

decorrenza dall'1 gennaio 2014.



4. In deroga ai termini ed ai vincoli di cui al comma 9 dell'articolo 4 del

decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, e nel

rispetto di quanto previsto dal comma 9 bis e successive modifiche e

integrazioni del citato articolo 4, la proroga dei rapporti di lavoro a

tempo determinato può essere disposta con decorrenza dall'1 gennaio 2014 e

fino al 31 dicembre 2014, permanendo il fabbisogno organizzativo e le

comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati.



5. Per le medesime finalità di cui al comma 3 è autorizzata, a far data

dall'1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, la prosecuzione delle

attività socialmente utili svolte dai lavoratori aventi diritto

all'inserimento nell'elenco di cui al comma 8 dell'articolo 4 del decreto

legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013. Per le finalità del

presente comma è autorizzata, per il triennio 2014-2016, la spesa annua di

36.362 migliaia di euro.



6. A decorrere dall'1 gennaio 2014 sono abrogate le norme recanti misure in

favore dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori

socialmente utili ed in particolare l'articolo 2 della legge regionale n.

24/2000, l'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21,

l'articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27,

l'articolo 12, comma 6, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, gli

articoli 4 e 8 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, l'articolo 41,

comma 1, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e l'articolo 23, comma

14, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.



7. Per compensare gli squilibri finanziari delle autonomie locali derivanti

dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, è istituito, presso

il Dipartimento regionale delle autonomie locali, un Fondo straordinario per

la salvaguardia degli equilibri di bilancio da ripartire con decreto

dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di

concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e

il lavoro, previa intesa in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali,

tenendo anche conto, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse,

del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31

dicembre 2013.



8. Il Fondo di cui al comma 7 è determinato, per il triennio 2014-2016, in

misura pari a 180.868 migliaia di euro per l'anno 2014 e 199.491 migliaia di

euro annui per ciascuno degli anni 2015 e 2016.



9. Per compensare gli squilibri finanziari delle pubbliche amministrazioni,

ivi comprese le aziende pubbliche del servizio sanitario regionale, con

esclusione delle autonomie locali, derivanti dall'applicazione delle

disposizioni di cui al comma 6, è istituito, presso il Dipartimento

regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle

attività formative, un Fondo straordinario per la salvaguardia degli

equilibri di bilancio, da ripartire sulla base dei criteri stabiliti con

decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il

lavoro, previa delibera della Giunta regionale, tenendo anche conto, fermo

restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo già concesso

per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013.



10. Il Fondo di cui al comma 9 è determinato, per il triennio 2014-2016, in

misura pari a 19.124 migliaia di euro per l'anno 2014 e 27.652 migliaia di

euro annui per ciascuno degli anni 2015 e 2016.



11. Le misure finanziarie di cui ai commi 5, 7 e 9 nonché quelle previste

dalla disposizioni di cui al comma 6 e già autorizzate alla data di entrata

in vigore della presente legge, pari a complessive 290.933 migliaia di euro

per l'anno 2014, 290.469 migliaia di euro per l'anno 2015 e 264.517 migliaia

di euro per l'anno 2016, secondo le disposizioni recate dall'articolo 4,

comma 9 bis, e successive modifiche e integrazioni del decreto legge n.

101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, sono attribuite in misura pari

ai risparmi di spesa realizzati dalla Regione, a seguito dell'adozione delle

misure di razionalizzazione e revisione della spesa previste dalla presente

legge, riepilogate nell'allegato 3 della presente legge.



12. Si applicano, fino al 31 dicembre 2013, le disposizioni di cui

all'articolo 19, comma 4, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, e

all'articolo 8 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38.



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