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lunedì 15 aprile 2013

Programmazione permessi L.104 -nota CGIL-UIL-CSA



Segreterie Provinciali, Segreterie Aziendali, Gruppi RSU




Prot. 320/U/2013 Palermo, 10/04/2013



Al Signor Sindaco

n.q. Assessore al personale

Al Sig. Segretario Generale

Al Sig Comandante

del Corpo di Polizia Municipale

Al Settore Risorse Umane

A Tutti i Dirigenti

A tutte le Lavoratrici ed i Lavoratori

LL.SS.



Alcuni dirigenti hanno emanato direttive in merito alla “programmazione dei permessi ex L. 104” che dovrà essere “congrua” in taluni casi anche individuando un termine di 10 giorni di preavviso, che otteranno un solo risultato, quello dell’aumento esponenziale dei contenziosi legali che le OO.SS. ed i lavoratori porranno in essere nei confronti dell’Amministrazione Comunale.

L’intento persecutorio ormai cronico nei confronti della P.A. e in particolare dei dipendenti tutti, da parte del già ex Ministro per la P.A. e l’innovazione On. R. Brunetta, si dimostra nel vigliacco tentativo, invece di colpire gli sprechi della peggiore politica, di colpire non solo il malato ma anche chi assiste anche il malato\portatore di handicap in situazione di gravità.

E’ questo il nocciolo della vexata questio, colpire indiscriminatamente, usando il maglio per aprire un varco, non tanto nel permesso previsto dalla L.104/92 ma quanto nel diritto all’assistenza e la Legge medesima, in pratica scardinare il sistema welfare frutto di lotte e conquiste sindacali quanto civili.

Entrando nel merito della circolare del Dip. F.P. n° 13/2010 già diversi e titolati esperti del diritto e della giurisprudenza si sono espressi, muovendo dubbi e evidenziando le linee d’ombra in ordine all'applicazione sia dell’art. 24 che non contiene alcuna limitazione o disposizione in merito all'obbligo di comunicare con "congruo anticipo o all'intero arco temporale del mese" la richiesta del permesso di cui all'art. 33 comma 3 L.104/92, sia, del punto 7 "...salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi..." che è palesamente in contrasto con la L.106/93, al punto di evidenziare come si configuri un vero e proprio abuso perchè viola la tutela della privacy del disabile assistito, che in realtà non ha rapporti di dipendenza con l'amministrazione che "concede" il permesso; pertanto il datore di lavoro non deve richiedere alcuna "dimostrata" o certificata documentazione sanitaria o dichiarativa su cosa ha causato la straordinaria e urgente assistenza al disabile, poiché è lo stesso riconoscimento dell'handicap grave con necessaria assistenza continuativa (art. 3 comma 3 L.104/92) che è del tutto sufficiente per la concessione dei permessi.

E’ infatti intrinseca qualsiasi necessaria assistenza urgente o organizzata con congruo anticipo al disabile; appare pleonastico rammentare ma lo si sottolinea che, non vi è alcuna necessità di comunicare con congruo anticipo se il disabile ha dovuto ad esempio praticare ,a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, una terapia, una trasfusione, un intervento di pronto soccorso etc in quanto, lo si ribadisce di tutto ciò il datore di lavoro, sempre nell’ottica primaria della tutela della privacy del disabile medesimo, non è tenuto a conoscere.

Dalla narrativa citata in premessa, si evince che l’imposizione è solo un’arbitraria e sciatta iniziativa del Ministero.

Sig. Sindaco e Sigg. Dirigenti, Loro sono tanto attenti alle esigenze dei dipendenti, da comprendere immediatamente che il ritiro delle succitate circolari, diviene atto di coerenza con il proprio operato lasciando i frutti delle più malsane intenzioni, della pessima gestione Brunetta, e di una infelice circolare ministeriale che travalica lo spirito della Legge, al giudizio della storia.



In attesa di urgentissimo riscontro, si porgono cordiali saluti.

CGIL CSA UIL FPL

f.to Cammuca/Leo/Caselli/ f.to Cassarino/Giunta f.to Martinez/Biasini/Mascolino

Chianello/Costanzo

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