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martedì 23 giugno 2015

Corte dei conti - deliberazione 19/2015



 
Vi segnaliamo la seguente deliberazione 19/2015 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con cui la Corte con cui la corte, allineandosi alle indicazioni date dal dipartimento della Funzione Pubblica con circolare 1/2015, ribadisce la sostanziale impossibilità per gli enti locali di assumere, per gli anni 2015 e 2016, personale a tempo indeterminato se non ricorrendo a bandi di mobilità riservati al personale in esubero di Province e Aree Metropolitane. La Corte aderisce inoltre all'interpretazione data dal dipartimento della Funzione Pubblica al  comma 424 dell legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) nella misura in cui  preclude ai Comuni anche il ricorso alla mobilità tra amministrazioni, prima che siano esaurite le posizioni in esubero presso Province e Aree Metropolitane.
La corte rispondendo a 9 quesiti pervenuti 6 dalla sezione autonomie locali della Lombardia e 3 dalla sezione autonomie locali del Piemonte esprime 7 principi di diritto:

1) per gli anni 2015 e 2016 gli enti locali non possono attingere alle graduatorie degli idonei di concorsi pubblici approvati da altri enti (come previsto dal DL 101/2013) fino alla completa ricollocazione del personale in soprannumero senza limitazioni geografiche di alcun genere. Pertanto tale limitazione permane fino all'esaurimento a livello nazionale  deli esuberi delle pubbliche amminstrazioni, in primo luogo, ma non solo, degli esuberi di Province e Aree Metropolitane

2) per il 2015  eil 2016 gli enti locali posso indire solo bandi di mobilità riservati agli esuberi di Province e Aree Metropolitane. Solo all'eusarimento di questi esuberi possono procedere a ordinari bandi di mobilità volontaria

3) eccezioni all'obbligo di coprire le assunzioni a tempo indeterminato per gli anni 2015  e 2016 attraverso la mobilità volontaria riservata al personale soprannumerario di Province e Aree Metropolitane possono aversi solo nel caso in cui l'Ente dimostri di dover assumere un profilo professionale che abbia i seguenti requisiti: a) deve trattarsi di una professionalità che necessita di una qualifica legale; b) deve essere un profilo indispensabile per l'espletamento di un servizio essenziale; c) l'ente deve aver verificato a livello nazionale  l'inesistenza della qualifica tra le unità in sopranumero

4) gli enti possono utilizzare la possibilità della copertura integrale del turn over per il personale cessato negli anni 2014 e 2015 esclusivamente per il personale soprannumerario destinato a procedure di mobilità.  Al personale vincitore di concorsi con procedura esaurita entro il 1 gennaio 2015 è destinabile solo la quota di turn over  autorizzata dalla legge ossia riuspettivamente il 60% dei cessati nel 2014 e l'80% dei cessati nel 2015

5) la circoscrizione di riferimento per valutare la destinazione dei posti al personale in esubero di Province e aree Metropolinate non è la Provincia di appartenenza dell'Ente che assume, bensì è la totalità del personale da ricollocare ossia ha il riferimento è su scala nazionale

6) le spese di personale derivanti dalla ricollocazione del personale soprannumerario non concorrono al calcolo, non solo dei parametri di contenimento della spesa del personale previsti per gli enti soggetti al patto di stabilità, ma non concorrono neppure ai vincoli sulla spesa del personale previste per gli enti non soggetti a patto di stabilità.

Per la Fp Cgil
Federico Bozzanca
Alessandr Purificato

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