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martedì 15 novembre 2011

Ricorso Sanzione Disciplinare Corpo di P.M.




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Palermo, lì

Al Comandante la Polizia Municipale
Al Direttore Generale

del Comune di Palermo
LORO SEDE

OGGETTO: Sanzione disciplinare, richiesta annullamento in autotutela.

Il sottoscritto ____________________ nato a ________________ il ____________, dipendente di Codesto Ente, presso il Comando di Polizia Municipale, con il profilo professionale di _____________________,

PREMESSO CHE:
1) In data _________________ è stato sottoposto a procedimento disciplinare e sentito a sua difesa in data ___________;
2) A conclusione del predetto procedimento gli è stata irrogata la sanzione _________________________________________;
3) All’audizione per essere sentito a difesa era presente il Sig. _____________________, il quale si è limitato a verbalizzare le dichiarazioni del sottoscritto, al pari della trascrizione di una memoria difensiva;
4) Alla predetta audizione, invece, non era presente il titolare dell’azione disciplinare e cioè il Comandante la Polizia Municipale, responsabile, con qualifica Dirigenziale, della struttura;
5) Un basilare principio, sostanziale e processuale, che caratterizza ogni procedimento punitivo, e dunque anche quello disciplinare, è dato dal contraddittorio, ovvero il diritto dell’incolpato di potersi difendere, venendo sentito dall’organo titolare di potestà sanzionatoria che, lo si ribadisce, è il Comandante;
6) Il diritto al contraddittorio non può essere eluso dalla conversione del negozio che elimina in radice la possibilità per il lavoratore di addurre le proprie giustificazioni, ne può essere ridotto a mero adempimento di un onere formale imposto nell'arco della complessa fattispecie procedimentale sanzionatoria;
7) Il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare ha piena libertà delle forme in cui svolgere le proprie difese: se non ritiene di voler comparire personalmente (eventualmente assistito da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato) può inviare memoria scritta cui affidare le proprie difese: ma se decide di essere sentito a discolpa, contraddittorio, non può certo il titolare dell’azione disciplinare derubricare il contraddittorio ad una mera verbalizzazione, per altro in sua assenza, della difesa da parte di un terzo, esimendosi dal confronto e traducendo, di fatto, il contraddittorio in un duplicato della trasmissione di uno scritto difensivo; .
8) Il principio, espressivo del diritto alla difesa anche in sede procedimentale, ancor prima che in sede processuale, era già presente nel previgente sistema del d.P.R. n.3 del 1957;
9) La L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, prescrive, come garanzia procedimentale in favore del lavoratore al quale il datore di lavoro intenda applicare una sanzione disciplinare, che quest'ultimo non possa adottare alcun provvedimento disciplinare non solo senza aver preventivamente contestato l'addebito al lavoratore, ma anche "senza averlo sentito a sua difesa";
10) L’aspetto più rilevante di tale disciplina è la necessità per il datore di lavoro pubblico di garantire un adeguato contraddittorio al dipendente soggetto a procedimento disciplinare per esporre le sue ragioni difensive, attraverso la diretta audizione dello stesso, funzionale a consentire la piena rispondenza del giudizio disciplinare al principio del contraddittorio fra le parti, e,quindi, alla piena realizzazione del diritto di difesa dell'incolpato;
11) Principio acquisito nella giurisprudenza dalla Suprema Corte è quello che impone al datore di lavoro l'obbligo della audizione dell’incolpato, pena l'illegittimità del procedimento di irrogazione della sanzione disciplinare;
12) Non v’è chi non veda, quindi, che “il sentire a difesa” è atto proprio, e non delegabile, del titolare dell’azione disciplinare, fisicamente individuato già dall’art. 24 CCNL quale “SOGGETTO” competente ed oggi, dopo l’entrata in vigore delle modifiche apportate al DLGS 165/2001, nella figura del Responsabile della struttura con qualifica dirigenziale;
13) La nuova disciplina, nell'innovare radicalmente il riparto di competenze tra responsabile della struttura ove l'incolpato risulta incardinato e l'U.P.D., ha introdotto, rispetto alla previgente normativa, un ulteriore requisito che deve essere posseduto dal soggetto che può attivare il procedimento, istruirlo e definirlo: il possesso della qualifica dirigenziale. Solo in tal caso, infatti, il soggetto attivo è pienamente legittimato a condurre l'intero iter procedimentale, dalla contestazione al provvedimento conclusivo.
14) Il comma 1 dell'art. 55 bis, nell'introdurre le procedure per l'istruttoria e la definizione del procedimento disciplinare, prevede infatti che solo nel caso in cui tale qualifica sia posseduta dal responsabile della struttura ove opera l'incolpato, egli può in autonomia gestire il procedimento e definirlo irrogando una sanzione che può andare sino alla sospensione per dieci giorni.
Diversamente, il comma 3, dispone che se il responsabile non possiede tale qualifica (oltre al caso che la sanzione da irrogare ecceda i dieci giorni di sospensione) la competenza ad irrogare la sanzione transiti all'U.P.D.
15) Se è oramai acquisito al diritto positivo (decreto legislativo n. 165/2001 come modificato dal decreto legislativo n. 150/2009, art. 55 bis comma 2) che la violazione delle disposizioni in tema di contraddittorio comporta la decadenza dal potere sanzionatorio, deve precisarsi che anche nel previgente regime normativo retto dal concorso della fonte legale e contrattuale la giurisprudenza era approdata alla medesima soluzione;
16) La consumata violazione degli obblighi in materia di contraddittorio che incombono sull'amministrazione nell'esercizio del potere sanzionatorio è causa di nullità dell’intero procedimento.

Per quanto sopra esposto e considerato che nel procedimento disciplinare di cui in premessa è mancato il contraddittorio perché non è stato sentito a difesa direttamente dal titolare dell’azione disciplinare e il Sig. __________________, presso il cui ufficio il sottoscritto è stato invitato a comparire, si è limitato, in assenza del Comandante, semplicemente a verbalizzare ciò che il sottoscritto ed i soggetti che lo difendevano dettavano,

chiede
al Comandante la Polizia Municipale del Comune di Palermo

di dichiarare, in autotutela, la nullità della sanzione irrogata con nota prot.________ del _______ provvedendo, al contempo, a rettificare la documentazione conservata nel proprio fascicolo personale.

Avverte che in difetto, trascorsi dieci giorni decorrenti dalla ricezione della presente, sarà costretto a chiedere alle autorità competenti di volerne dichiarare la nullità, con un inutile aggravio di spesa per l’Amministrazione Comunale.

Avverte altresì che essendo la violazione del diritto di difesa del dipendente e del principio del contraddittorio una grave lesione degli interessi del lavoratore tutelati dalla Costituzione (art. 24 Cost.) e può così ritenersi foriero di responsabilità (contrattuale) estesa al risarcimento anche del danno non patrimoniale consistente nell’essere stato sottoposto a procedimento disciplinare in modo unilaterale, senza aver avuto la possibilità di difendersi, fatto lesivo della dignità umana e del diritto di difesa e contrastante con i sistemi giuridici democratici, si riserva eventuali azioni in sede civile.

In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.


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