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martedì 16 agosto 2011
Manovra: nota della Segreteria Nazionale
La manovra del Governo riassume in sé tutte le negatività che avevamo previsto e tentato di scongiurare, assieme alle altre parti sociali.
Con questa manovra il Governo condanna il paese alla recessione e alla disgregazione sociale per difendere le grandi ricchezze e gli interessi che rappresentano la sua base di consenso.
Con questa manovra le chiacchiere sulla riduzione delle tasse e sul federalismo giungono al capolinea. La manovra del Governo impedisce alle Regioni e ai Comuni di svolgere le funzioni proprie previste dalla Costituzione.
La manovra del Governo è:
depressiva, in quanto non destina risorse alla crescita né all'economia né all'occupazione, riduce il reddito e i consumi dei cittadini, mancano totalmente gli investimenti, impedisce agli enti territoriali virtuosi di impegnare le loro risorse per rilanciare le opere pubbliche e il tessuto delle imprese locali;
socialmente iniqua poiché colpisce lavoratori, pensionati, famiglie, soggetti sociali deboli e non ha il coraggio di intervenire sull'evasione fiscale, sulle rendite finanziarie, sulle grandi ricchezze;
centralista anche se riduce il perimetro dello Stato, poiché ignora le obiezioni e le proposte che sono giunte dal paese attraverso le parti sociali, le Regioni, le Autonomie locali, salva gli enti nazionali inutili e colpisce indiscriminatamente il pubblico impiego;
istituzionalmente scorretta in quanto interviene per decreto senza motivi di urgenza in campi affidati alla autonomia delle parti sociali;
velleitaria e antisindacale in quanto pretende di cancellare per legge uno strumento di regolazione generale dei diritti dei lavoratori come il Contratto Nazionale di lavoro;
costituzionalmente dubbia in quanto discrimina tra persone riducendo le garanzie di pari opportunità dei soggetti più deboli e incentiva la violazione della legislazione esistente;
inefficace in quanto non affronta in maniera strutturale le cause del deficit, ne' pone le basi per ricostruire avanzo primario e ridurre realmente il debito;
provvisoria e improvvisata, in quanto non è in grado di scongiurare ulteriori declassamenti del Paese e ulteriori costi di rientro nei parametri richiesti dall''Europa;
sbagliata in quanto nasconde dietro le richieste della Bce scelte ideologiche che non hanno nulla a che vedere con il riequilibrio e le riforme strutturali (richieste peraltro dalla stessa Europa) per la crescita;
confusa e indeterminata negli obbiettivi e negli effetti presentati.
La CGIL nei prossimi giorni definirà una propria proposta per dimostrare che, con gli stessi saldi previsti dal Governo, si può ragione di equilibrio dei conti e crescita.
La CGIL, di fronte allo spregio della forma, delle norme costituzionali, delle situazioni reali di vita delle persone e delle famiglie fa appello alle altre organizzazioni sindacali, alle forze sociali, alle Istituzioni più vicine alle comunità, al mondo dell'associazionismo e del volontariato e della cooperazione sociale per opporsi alla iniquità delle decisioni del governo e per impedire la disgregazione della società italiana.
La CGIL valuterà le forme della mobilitazione più opportune per cambiare il segno economico e sociale dei provvedimenti del Governo Berlusconi
TESTO DELLA MANOVRADECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138
Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo. (11G0185)
Vigente al: 13-8-2011
Titolo I DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento
della spesa pubblica al fine di garantire la stabilita' del Paese con
riferimento all'eccezionale situazione di crisi internazionale e di
instabilita' dei mercati e per rispettare gli impegni assunti in sede
di Unione Europea, nonche' di adottare misure dirette a favorire lo
sviluppo e la competitivita' del Paese e il sostegno
dell'occupazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 agosto 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica
1. In anticipazione della riforma volta ad introdurre nella
Costituzione la regola del pareggio di bilancio, si applicano le
disposizioni di cui al presente titolo. Gli importi indicati nella
tabella di cui all'allegato C al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla
voce "indebitamento", riga "totale", per gli anni 2012 e 2013, sono
incrementati, rispettivamente, di 6.000 milioni di euro e 2.500
milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze entro il 25 settembre 2011, i predetti importi sono ripartiti
tra i Ministeri e sono stabiliti i corrispondenti importi nella voce
"saldo netto da finanziare". L'importo previsto, per l'anno 2012, al
primo periodo del presente comma puo' essere ridotto di un importo
fino al 50 per cento delle maggiori entrate previste dall'articolo 7,
comma 6, in considerazione dell'effettiva applicazione dell'articolo
7, commi da 1 a 6, del presente decreto.
2. All'articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge n. 98 del
2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono soppresse le parole:
"e, limitatamente all'anno 2012, il fondo per le aree
sottoutilizzate".
3. Le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,
all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal
predetto articolo 74 e dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto
legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche con le modalita'
indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione
degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative
dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di
quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo
2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194 del 2009;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale
non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca,
apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento
della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di
tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto
articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194 del 2009.
4. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto
dal comma 3 entro il 31 marzo 2012 e' fatto comunque divieto, a
decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad
essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi
dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino all'emanazione dei
provvedimenti di cui al comma 3 le dotazioni organiche sono
provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita'
nonche' di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi
5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla
predetta data.
5. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4 il personale
amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, la Presidenza
del Consiglio, le Autorita' di bacino di rilievo nazionale, il Corpo
della polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del
farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonche' le
strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato
nell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del
2001. Continua a trovare applicazione l'art. 6, comma 21-sexies,
primo periodo del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Restano ferme le vigenti
disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.
6. All'articolo 40 del citato decreto-legge n. 98 del 2011
convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1-ter, le parole: "del 5 per cento per l'anno 2013 e
del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014", sono sostituite dalle
seguenti: "del 5 per cento per l'anno 2012 e del 20 per cento a
decorrere dall'anno 2013"; nel medesimo comma , in fine, e' aggiunto
il seguente periodo: "Al fine di garantire gli effetti finanziari di
cui al comma 1-quater, in alternativa, anche parziale, alla riduzione
di cui al primo periodo, puo' essere disposta, con decreto del
Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, la rimodulazione delle aliquote delle
imposte indirette, inclusa l'accisa.";
b) al comma 1-quater, primo periodo, le parole: "30 settembre
2013", sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2012"; nel
medesimo periodo, le parole: "per l'anno 2013", sono sostituite dalle
seguenti: "per l'anno 2012, nonche' a 16.000 milioni di euro per
l'anno 2013".
7. All'articolo 10, comma 12, del citato decreto-legge n. 98 del
2011 convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il primo periodo, e'
inserito il seguente: "Nella ipotesi prevista dal primo periodo del
presente comma ovvero nel caso in cui non siano assicurati gli
obiettivi di risparmio stabiliti ai sensi del comma 2, con le
modalita' previste dal citato primo periodo puo' essere disposto, nel
rispetto degli equilibri di bilancio pluriennale, il differimento,
senza interessi, del pagamento della tredicesima mensilita' dovuta ai
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1
comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tre rate
annuali posticipate. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni
tecniche per l'attuazione del presente comma".
8. All'articolo 20, comma 5, del citato decreto-legge n. 98 del
2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'alinea, le parole: "per gli anni 2013 e successivi", sono
sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012 e successivi";
b) alla lettera a), le parole: "per 800 milioni di euro per
l'anno 2013 e" sono soppresse; nella medesima lettera, le parole: "a
decorrere dall'anno 2014", sono sostituite dalle seguenti: "a
decorrere dall'anno 2012";
c) alla lettera b), le parole: "per 1.000 milioni di euro per
l'anno 2013 e" sono soppresse; nella medesima lettera, le parole: "a
decorrere dall'anno 2014", sono sostituite dalle seguenti: "a
decorrere dall'anno 2012";
d) alla lettera c), le parole: "per 400 milioni di euro per
l'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "per 700 milioni di
euro per l'anno 2012"; nella medesima lettera, le parole: "a
decorrere dall'anno 2014", sono sostituite dalle seguenti: "a
decorrere dall'anno 2013";
e) alla lettera d), le parole: "per 1.000 milioni di euro per
l'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per 1.700 milioni di
euro per l'anno 2012"; nella medesima lettera, le parole: "a
decorrere dall'anno 2014", sono sostituite dalle seguenti: "a
decorrere dall'anno 2013".
9. All'articolo 20, del citato decreto-legge n. 98 del 2011
convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "a decorrere dall'anno 2013", sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2012";
b) al comma 3, le parole: "a decorrere dall'anno 2013", sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2012"; nel medesimo
comma, il secondo periodo e' soppresso; nel medesimo comma, al terzo
periodo sostituire le parole "di cui a primi due periodi" con le
seguenti: "di cui al primo periodo".
10. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "A decorrere dall'anno
2013", sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2012";
b) al comma 1, lettera a), le parole: "per l'anno 2013", sono
sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012 e 2013";
c) al comma 2, le parole: "Fino al 31 dicembre 2012", sono
sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2011".
11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma
123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a
decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E' abrogato l'articolo 5 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le
deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo
5.
12. L'importo della manovra prevista dal comma 8 per l'anno 2012
puo' essere complessivamente ridotto di un importo fino al 50 per
cento delle maggiori entrate previste dall'articolo 7, comma 6, in
considerazione dell'effettiva applicazione dell'articolo 7, commi da
1 a 6, del presente decreto. La riduzione e' distribuita tra i
comparti interessati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza unificata. La soppressione della
misura della tariffa per gli atti soggetti ad IVA di cui all'articolo
17, comma 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nella
tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435,
recante "Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56,
comma 11, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione
delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione", ha efficacia
a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, anche in assenza del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato articolo 17,
comma 6, del decreto legislativo n. 68 del 2011. Per tali atti
soggetti ad IVA, le misure dell'imposta provinciale di trascrizione
sono pertanto determinate secondo quanto previsto per gli atti non
soggetti ad IVA. Le province, a decorrere dalla medesima data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
percepiscono le somme dell'imposta provinciale di trascrizione
conseguentemente loro spettanti.
13. All'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodo: "Dall'anno 2012 il fondo
di cui al presente comma e' ripartito, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni, sulla base di criteri premiali individuati da
un'apposita struttura paritetica da istituire senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. La predetta struttura svolge
compiti di monitoraggio sulle spese e sull'organizzazione del
trasporto pubblico locale. Il 50 per cento delle risorse e'
attribuito, in particolare, a favore degli enti collocati nella
classe degli enti piu' virtuosi; tra i criteri di virtuosita' e'
comunque inclusa l'attribuzione della gestione dei servizi di
trasporto con procedura ad evidenza pubblica.".
14. All'articolo 15 del citato decreto-legge n. 98 del 2011
convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il comma 1, e' inserito il
seguente: "1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in cui
il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non sia
deliberato nel termine stabilito dalla normativa vigente, ovvero
presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi
consecutivi, i relativi organi, ad eccezione del collegio dei
revisori o sindacale, decadono ed e' nominato un commissario con le
modalita' previste dal citato comma 1; se l'ente e' gia'
commissariato, si procede alla nomina di un nuovo commissario. Il
commissario approva il bilancio, ove necessario, e adotta le misure
necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente; quando
cio' non sia possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in
liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1. Nell'ambito
delle misure di cui al precedente periodo il commissario puo'
esercitare la facolta' di cui all'articolo 72, comma 11, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con legge 6 agosto
2008, n. 133, anche nei confronti del personale che non abbia
raggiunto l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni.".
15. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2010
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, dopo la
parola "emesse" sono aggiunte le parole "o contratte" e dopo le
parole "concedere prestiti", sono aggiunte le seguenti: "o altre
forme di assistenza finanziaria".
16. Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto
2008, n. 133, si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014.
17. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: "accogliere la richiesta", sono
sostituite dalle seguenti: "trattenere in servizio il dipendente";
nel medesimo periodo, la parola: "richiedente", e' sostituita dalla
seguente: "dipendente";
b) al terzo periodo, le parole: "La domanda di", sono sostituite
dalle seguenti: "La disponibilita' al";
c) al quarto periodo, le parole: "presentano la domanda", e'
sostituita dalle seguenti: "esprimono la disponibilita'".
18. Al fine di assicurare la massima funzionalita' e flessibilita',
in relazione a motivate esigenze organizzative, le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono disporre, nei confronti
del personale appartenente alla carriera prefettizia ovvero avente
qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro incarico prima della
data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla normativa o
dal contratto. In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta
data, il trattamento economico in godimento a condizione che, ove
necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico
del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri
fondi analoghi.
19. All'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in fine sono aggiunte le seguenti parole: "; il
trasferimento puo' essere disposto anche se la vacanza sia presente
in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria
neutralita' finanziaria.".
20. All'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al
comma 1, le parole " 2020", "2021", "2022", "2023", "2024", "2025",
"2031" e "2032" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:
"2016", "2017", "2018", "2019", "2020", "2021", "2027" e "2028".
21. Con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti
che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla
predetta data all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, dopo le parole "anno scolastico e accademico" inserire la
seguente: "dell'anno successivo". Resta ferma l'applicazione della
disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del presente comma
per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il
31 dicembre 2011.
22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento a decorrere dalla predetta data all'articolo 3 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni con
legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole "decorsi sei mesi dalla cessazione del
rapporto di lavoro." sono sostituite dalle seguenti: "decorsi
ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi
di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' o di
servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento
a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianita' massima
di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento
applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi dalla cessazione
del rapporto di lavoro.";
b) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: "per
raggiungimento dei limiti di eta' o di servizio previsti dagli
ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a
causa del raggiungimento dell'anzianita' massima di servizio prevista
dalle norme di legge o di regolamento applicabili
nell'amministrazione,".
23. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima
dell'entrata in vigore del comma 22 per i soggetti che hanno maturato
i requisiti per il pensionamento prima della data di entrata in
vigore del presente decreto e, limitatamente al personale per il
quale la decorrenza del trattamento pensionistico e' disciplinata in
base al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti che
hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre
2011.
24. A decorrere dall'anno 2012 con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente, sono
stabilite annualmente le date in cui ricorrono le festivita'
introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la
Santa Sede, nonche' le celebrazioni nazionali e le festivita' dei
Santi Patroni in modo tale che, sulla base della piu' diffusa prassi
europea, le stesse cadano il venerdi' precedente ovvero il lunedi'
seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero
coincidano con tale domenica.
25. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementata , per l'anno 2012, di 2.000
milioni di euro.
26. All'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "Fermo restando
quanto previsto dagli articoli 194 e 254 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, per procedere alla liquidazione degli importi
inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla
data del 28 aprile 2008, in luogo della deliberazione consiliare di
cui al medesimo articolo 194, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 26 e' sufficiente una determina dirigenziale del
Comune.
27. Il comma 17 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e' sostituito dal seguente: "17. Il Commissario straordinario
del Governo puo' estinguere, nei limiti dell'articolo 2 del decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2011, i debiti
della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle
anticipazioni di cassa ricevute, ad avvenuta deliberazione del
bilancio di previsione per gli anni 2011 - 2013, con la quale viene
dato espressamente atto dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione
delle misure occorrenti per il reperimento delle risorse finalizzate
a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione
ordinaria, nonche' subordinatamente a specifico motivato giudizio
sull'adeguatezza ed effettiva attuazione delle predette misure da
parte dell'organo di revisione, nell'ambito del parere sulla proposta
di bilancio di previsione di cui alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
28. La commissione di cui all'articolo 1, comma 3, del citato
decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011 e'
integrata con un esperto designato dal Ministro dell'economia e delle
finanze.
29. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di' cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi i
magistrati, su richiesta del datore di lavoro, sono tenuti ad
effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla
base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive con
riferimento ai piani della performance o ai piani di
razionalizzazione, secondo criteri ed ambiti regolati dalla
contrattazione collettiva di comparto. Nelle more della disciplina
contrattuale si fa riferimento ai criteri datoriali, oggetto di
informativa preventiva, e il trasferimento e' consentito in ambito
del territorio regionale di riferimento; per il personale del
Ministero dell'interno il trasferimento puo' essere disposto anche al
di fuori del territorio regionale di riferimento. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
30. All'aspettativa di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n.
111, si applica la disciplina prevista dall'articolo 8 comma 2 della
legge 15 luglio 2002 n. 145; resta ferma comunque l'applicazione,
anche nel caso di collocamento in aspettativa, della disciplina di
cui all'articolo 7-vicies quinquies del decreto legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito con legge 31 marzo 2005, n. 43, alle
fattispecie ivi indicate.
31. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2011, n. 196, con
una dotazione organica inferiore alle settanta unita', con esclusione
degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni
sportive, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e
nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle
deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n.
211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo
2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonche' delle
Autorita' portuali e degli enti parco, sono soppressi al novantesimo
giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono
esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo,
identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. Le funzioni esercitate da ciascun
ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero,
nel caso di pluralita' di amministrazioni vigilanti, a quella
titolare delle maggiori competenze nella materia che ne e' oggetto.
L'amministrazione cosi' individuata succede a titolo universale
all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne
acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I
rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza
successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati
o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni
commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di
stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere
attribuite a societa' interamente posseduta dallo Stato.
32. All'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Nell'ipotesi
prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della
liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato,
nonche' dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima
retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente
durata inferiore a tre anni.". La disposizione del presente comma si
applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto nonche' agli incarichi aventi comunque
decorrenza successiva al 1° ottobre 2011.
33. All'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 98 del
2011 convertito con legge n. 111 del 2011, il primo periodo e'
sostituito dal seguente: "La disposizione di cui al comma 1 si
applica, oltre che alle cariche e agli incarichi negli organismi,
enti e istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A del
medesimo comma, anche ai segretari generali, ai capi dei
dipartimenti, ai dirigenti di prima fascia, ai direttori generali
degli enti e ai titolari degli uffici a questi equiparati delle
amministrazioni centrali dello Stato.".
Art. 2
Disposizioni in materia di entrate
1. In considerazione della eccezionalita' della situazione
economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede
europea, a decorrere dal 2011 e fino al 2013, in deroga all'articolo
3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sul reddito complessivo di cui
all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, di importo superiore a 90.000 euro lordi
annui, e' dovuto un contributo di solidarieta' del 5 per cento sulla
parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonche' del
10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro. Il contributo di
solidarieta' e' deducibile dal reddito complessivo, ai sensi
dell'articolo 10 del citato testo unico n. 917 del 1986. Sono
abrogate le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' quelle di cui all'articolo 18,
comma 22-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per
l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il
contributo di solidarieta', si applicano le disposizioni vigenti per
le imposte sui redditi. Qualora dall'applicazione del contributo
derivi un aggravio di prelievo superiore a quello che si
determinerebbe applicando ai fini IRPEF l'aliquota marginale del 48
per cento allo scaglione di reddito di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera e), del predetto testo unico delle imposte sui redditi, il
contribuente puo' optare per l'assolvimento dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche cosi' calcolata in luogo del contributo di
solidarieta'. Il predetto contributo non si applica alle retribuzioni
o indennita' assoggettate alla riduzione prevista dall'articolo 13,
comma 1.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro il 30 settembre 2011, sono determinate le modalita' di
attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, garantendo l'assenza
di oneri per il bilancio dello Stato e assicurando il coordinamento
tra le disposizioni di cui al comma 1 e quelle contenute nei
soppressi articoli 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e 18,
comma 22-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali
adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi
pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra
l'altro introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad
estrazione istantanea, adottare nuove modalita' di gioco del Lotto,
nonche' dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, variare
l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi
ovvero a vincite in denaro, la misura del prelievo erariale unico,
nonche' la percentuale del compenso per le attivita' di gestione
ovvero per quella dei punti vendita. Il Direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' proporre al
Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri
decreti, entro il 31 dicembre 2011, tenuto anche conto dei
provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al
pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento
dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette
prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504 e successive modificazioni. L'attuazione delle disposizioni del
presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a
1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le maggiori
entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite
allo Stato.
4. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito
comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita'
criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all'uso
del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi
1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
sono adeguate all'importo di euro duemilacinquecento;
conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole:
«30 giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011».
5. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, dopo il comma 2-quinquies, sono inseriti i seguenti:
"2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di soggetti
iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un
quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il
documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi,
e' disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione
dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad
un mese. In caso di recidiva, la sospensione e' disposta per un
periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all'articolo 19,
comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il
provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Gli atti di
sospensione sono comunicati all'ordine professionale ovvero al
soggetto competente alla tenuta dell'albo affinche' ne sia data
pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le
disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.
2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 2-sexies
siano commesse nell'esercizio in forma associata di attivita'
professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma e'
disposta nei confronti di tutti gli associati.".
6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e
ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di
cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del
medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del
20 per cento.
7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica sugli
interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e
sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter),
ovvero sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura
finanziaria del medesimo decreto nei seguenti casi:
a) obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed
equiparati;
b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al
decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo
unico;
c) titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui
all'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
d) piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti.
8. La disposizione di cui al comma 6 non si applica altresi' agli
interessi di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili
di cui all'articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al risultato netto maturato
delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252.
9. La misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica agli
interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1°
gennaio 2012.
10. Per i dividendi e proventi ad essi assimilati la misura
dell'aliquota di cui al comma 6 si applica a quelli percepiti dal 1°
gennaio 2012.
11. Per le obbligazioni e i titoli similari di cui all'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, la misura
dell'aliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi, ai premi e
ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 maturati a
partire dal 1° gennaio 2012.
12. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo
7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, la misura
dell'aliquota di cui al comma 6 si applica sui risultati maturati a
partire dal 1° gennaio 2012.
13. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "I soggetti indicati
nel comma 1 dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni, titoli
similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta del 20 per
cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi
corrisposti ai possessori";
2) al comma 3, il secondo e terzo periodo sono soppressi;
3) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: "I soggetti
indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che corrispondono i proventi
di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1, dell'articolo 44 del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero
intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una
ritenuta con aliquota del 20 per cento. Nel caso dei rapporti
indicati nella lettera g-bis), la predetta ritenuta e' operata, in
luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli
altri proventi maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti";
4) al comma 5, il terzo periodo e' soppresso;
b) all'articolo 26-quinquies, al comma 3, ultimo periodo, dopo le
parole "prospetti periodici" sono aggiunte le seguenti: "al netto di
una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di
cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli
Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
sono stabilite le modalita' di individuazione della quota dei
proventi di cui al periodo precedente.";
c) all'articolo 27:
1) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso;
2) al comma 3, all'ultimo periodo, le parole "quattro noni"
sono sostituite dalle seguenti: "di un quarto".
14. Nella legge 23 marzo 1983, n. 77, all'articolo 10-ter, dopo il
comma 2 e' aggiunto il seguente comma: "2-bis. I proventi di cui ai
commi 1 e 2 sono determinati al netto di una quota dei proventi
riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601
ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di
individuazione della quota dei proventi di cui al periodo
precedente.".
15. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 1, le parole "commi 1-bis e 1-ter" sono
sostituite dalle parole "comma 1-bis";
b) all'articolo 73, il comma 5-quinquies, e' sostituito dal
seguente: "Gli organismi di investimento collettivo del risparmio con
sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in
Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello
Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre
1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre
1983, n. 649, e successive modificazioni, non sono soggetti alle
imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono
a titolo di imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma
2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed
altri proventi dei conti correnti e depositi bancari e le ritenute
previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo
26-quinquies del predetto decreto nonche' dall'articolo 10-ter della
legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.".
16. Nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, nella legge 4 agosto 1990, n. 227, all'articolo 4,
comma 1, le parole "e 1-ter" sono soppresse.
17. Nella legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 115
dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "Se i titoli indicati nel
comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600 sono emessi da societa' o enti, diversi
dalle banche, il cui capitale e' rappresentato da azioni non
negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione
europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, ovvero da quote, gli interessi passivi sono
deducibili a condizione che, al momento di emissione, il tasso di
rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso
ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari
negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione
europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui al citato decreto, o
collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina
vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento
aumentato di due terzi, delle obbligazioni e dei titoli similari
diversi dai precedenti. Qualora il tasso di rendimento effettivo
all'emissione superi i limiti di cui al periodo precedente, gli
interessi passivi eccedenti l'importo derivante dall'applicazione dei
predetti tassi sono indeducibili dal reddito di impresa. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze i limiti indicati nel
primo periodo possono essere variati tenendo conto dei tassi
effettivi di remunerazione delle obbligazioni e dei titoli similari
rilevati nei mercati regolamentati italiani. I tassi effettivi di
remunerazione sono rilevati avendo riguardo, ove necessario,
all'importo e alla durata del prestito nonche' alle garanzie
prestate.".
18. Nel decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) il comma 1-ter e' abrogato;
2) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente: "L'imposta di
cui al comma 1-bis si applica sugli interessi ed altri proventi
percepiti dai soggetti indicati al comma 1.";
3) nel comma 2, le parole "commi 1, 1-bis e 1-ter" sono
sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole "commi 1 e 1-bis";
b) all'articolo 3, comma 5, le parole "commi 1-bis e 1-ter" sono
sostituite dalle parole "comma 1-bis";
c) all'articolo 5, le parole "commi 1, 1-bis e 1-ter" sono
sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole "commi 1 e 1-bis".
19. Nel decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, al comma 2, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto
il seguente: "Ai fini del presente comma, i redditi diversi derivanti
dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed
equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono computati
nella misura del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato;";
b) all'articolo 6, al comma 1, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto
il seguente: "Ai fini del presente articolo, i redditi diversi
derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo
31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi
nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis
del medesimo testo unico sono computati nella misura del 62,5 per
cento dell'ammontare realizzato;";
c) all'articolo 7:
1) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "la
ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti
correnti bancari;";
2) al comma 3, lettera c), le parole "del 12,50 per cento",
ovunque ricorrano, sono soppresse;
3) al comma 4, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente:
"Ai fini del presente comma, i redditi derivanti dalle obbligazioni e
dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle
obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 sono computati nella misura del 62,5 per
cento dell'ammontare realizzato;".
20. Nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, all'articolo 6,
comma 1, le parole "del 12,50 per cento" sono soppresse.
21. Nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, all'articolo
17, comma 3, le parole "del 12,50 per cento," sono soppresse.
22. Ai proventi degli strumenti finanziari rilevanti in materia di
adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle
discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati
dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'ISVAP e diversi da
azioni e titoli similari, si applica il regime fiscale di cui al
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Le remunerazioni dei
predetti strumenti finanziari sono in ogni caso deducibili ai fini
della determinazione del reddito del soggetto emittente; resta ferma
l'applicazione dell'articolo 96 e dell'articolo 109, comma 9, del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La presente
disposizione si applica con riferimento agli strumenti finanziari
emessi a decorrere dal 20 luglio 2011.
23. I redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da
assoggettare a ritenuta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26
settembre 1985, n. 482, o a imposta sostitutiva, ai sensi
dell'articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sono determinati al netto di una quota dei
proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui
all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli
Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
sono stabilite le modalita' di individuazione della quota dei
proventi di cui al periodo precedente.
24. Le disposizioni dei commi da 13 a 23 esplicano effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2012.
25. A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974,
n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n.
216;
b) i commi da 1 a 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 20 giugno
1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 425.
26. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 8,
per gli interessi e altri proventi soggetti all'imposta sostitutiva
di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, gli
intermediari di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto
provvedono ad effettuare addebiti e accrediti del conto unico di cui
all'articolo 3 del citato decreto alla data del 31 dicembre 2011, per
le obbligazioni e titoli similari senza cedola o con cedola avente
scadenza non inferiore a un anno dalla data del 31 dicembre 2011,
ovvero in occasione della scadenza della cedola o della cessione o
rimborso del titolo, per le obbligazioni e titoli similari diversi
dai precedenti. Per i titoli espressi in valuta estera si tiene conto
del valore del cambio alla data del 31 dicembre 2011. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di
svolgimento delle operazioni di addebito e di accredito del conto
unico.
27. Ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater),
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da
contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2011, si applica
l'aliquota del 12,5 per cento sulla parte di redditi riferita al
periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o acquisto della
polizza ed il 31 dicembre 2011. Ai fini della determinazione dei
redditi di cui al precedente periodo si tiene conto dell'ammontare
dei premi versati a ogni data di pagamento dei premi medesimi e del
tempo intercorso tra pagamento dei premi e corresponsione dei
proventi, secondo le disposizioni stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui
all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate fino
alla data del 31 dicembre 2011 sono portate in deduzione dalle
plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67,
comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati successivamente, per
una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare. Restano fermi i
limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma
5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
29. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2012, agli effetti della
determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo
67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo del costo o valore di
acquisto, o del valore determinato ai sensi dell'articolo 14, commi 6
e seguenti, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, puo'
essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere,
metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari,
rapporti e crediti alla data del 31 dicembre 2011, a condizione che
il contribuente:
a) opti per la determinazione, alla stessa data, delle
plusvalenze, delle minusvalenze e dei proventi di cui all'articolo
44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di
investimento collettivo in valori mobiliari di cui all'articolo 73,
comma 5-quinquies, a organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari di diritto estero, di cui all'articolo 10-ter, comma 1,
della legge 23 marzo 1983, n. 77;
b) provveda al versamento dell'imposta sostitutiva eventualmente
dovuta, secondo i criteri di cui agli articoli 5 e 6 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
30. Ai fini del comma 29, nel caso di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'opzione di cui alla
lettera a) del comma 29 e' esercitata, in sede di dichiarazione
annuale dei redditi e si estende a tutti i titoli o strumenti
finanziari detenuti; l'imposta sostitutiva dovuta e' corrisposta
secondo le modalita' e nei termini previsti dal comma 4 dello stesso
articolo 5. Nel caso di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, l'opzione si estende a tutti i titoli, quote o
certificati inclusi nel rapporto di custodia o amministrazione e puo'
essere esercitata entro il 31 marzo 2012; l'imposta sostitutiva e'
versata dagli intermediari entro il 16 maggio 2012, ricevendone
provvista dal contribuente.
31. Ove non siano applicabili le disposizioni dei commi 29 e 30,
per i proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla
partecipazione agli organismi e fondi di cui al primo periodo del
presente comma l'opzione puo' essere esercitata entro il 31 marzo
2012, con comunicazione ai soggetti residenti incaricati del
pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione
delle quote o azioni; l'imposta sostitutiva e' versata dai medesimi
soggetti entro il 16 maggio 2012, ricevendone provvista dal
contribuente.
32. Le minusvalenze e perdite di cui all'articolo 67, comma 1,
lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui
al comma precedente sono portate in deduzione dalle plusvalenze e
dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere
da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, realizzati successivamente, fino al 31 dicembre 2012,
per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare.
33. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo
7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, gli eventuali
risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre
2011 sono portati in deduzione dai risultati di gestione maturati
successivamente, per una quota pari al 62,5 per cento del loro
ammontare. Restano fermi i limiti temporali di utilizzo dei risultati
negativi di gestione previsti dall'articolo 7, comma 10, del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
34. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' di applicazione dei commi da 29 a 32.
35. All'ultimo periodo del comma 4 bis dell'articolo 10 della legge
8 maggio 1998, n. 146, dopo la parola "446" sono aggiunte le
seguenti: "e che i contribuenti interessati risultino congrui alle
risultanze degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, in
relazione al periodo di imposta precedente". All'articolo 1, comma
1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195, dopo le parole "o aree territoriali" sono aggiunte le seguenti:
", o per aggiornare o istituire gli indicatori di cui all'articolo
10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146".
36. Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto sono
riservate all'Erario, per essere destinate alle esigenze prioritarie
di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in
sede europea, anche alla luce della eccezionalita' della situazione
economica internazionale.".
Titolo II LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO
Art. 3
Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso
e all'esercizio delle professioni e delle attivita' economiche
1. In attesa della revisione dell'articolo 41 della Costituzione,
Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui
l'iniziativa e l'attivita' economica privata sono libere ed e'
permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge nei
soli casi di:
a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali;
b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
c) danno alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana e
contrasto con l'utilita' sociale;
d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute
umana, la conservazione delle specie animali e vegetali,
dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
e) disposizioni che comportano effetti sulla finanza pubblica.
2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo
economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.
3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al
comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto
disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione
degli istituti della segnalazione di inizio di attivita' e
dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della
decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al
comma 1 puo' avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di
semplificazione normativa.
4. L'adeguamento di Comuni, Province e Regioni all'obbligo di cui
al comma 1 costituisce elemento di valutazione della virtuosita' dei
predetti enti ai sensi dell'art. 20, comma 3, del decreto legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'art. 33 comma 5 della
Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli
ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio
dell'attivita' risponda senza eccezioni ai principi di libera
concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il
territorio nazionale, alla differenziazione e pluralita' di offerta
che garantisca l'effettiva possibilita' di scelta degli utenti
nell'ambito della piu' ampia informazione relativamente ai servizi
offerti. Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati
entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
per recepire i seguenti principi:
a) l'accesso alla professione e' libero e il suo esercizio e'
fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio,
intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza
di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate
ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello
Stato o in una certa area geografica, e' consentita unicamente
laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca
una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalita' o,
in caso di esercizio dell'attivita' in forma societaria, della sede
legale della societa' professionale;
b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire
percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di
appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione
continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione
continua determina un illecito disciplinare e come tale e' sanzionato
sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che
dovra' integrare tale previsione;
c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione
deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento
dell'attivita' formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza
di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante
dovra' essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria,
commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso
al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potra' essere
complessivamente superiore a tre anni e potra' essere svolto, in
presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli
Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca, in
concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di
primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le
disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni
sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;
d) il compenso spettante al professionista e' pattuito per
iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale
prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la
pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il
professionista e' tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza,
a rendere noto al cliente il livello della complessita'
dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri
ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione
dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del
compenso, quando il committente e' un ente pubblico, in caso di
liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la
prestazione professionale e' resa nell'interesse dei terzi si
applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro
della Giustizia;
e) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a stipulare
idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio
dell'attivita' professionale. Il professionista deve rendere noti al
cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della
polizza stipulata per la responsabilita' professionale e il relativo
massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui
al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i
propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali
dei professionisti;
f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione
di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni
amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e
la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di
disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di
consigliere nazionale e' incompatibile con quella di membro dei
consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni
della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie
per le quali resta confermata la normativa vigente;
g) la pubblicita' informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto
l'attivita' professionale, le specializzazioni ed i titoli
professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi
delle prestazioni, e' libera. Le informazioni devono essere
trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche,
ingannevoli, denigratorie.
6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni, l'accesso
alle attivita' economiche e il loro esercizio si basano sul principio
di liberta' di impresa.
7. Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio
delle attivita' economiche devono garantire il principio di liberta'
di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative
all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle
attivita' economiche devono essere oggetto di interpretazione
restrittiva.
8. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle
attivita' economiche previste dall'ordinamento vigente sono abrogate
quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
9. Il termine "restrizione", ai sensi del comma 8, comprende:
a) la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del
numero di persone che sono titolate ad esercitare una attivita'
economica in tutto il territorio dello Stato o in una certa area
geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni
amministrative per l'esercizio, senza che tale numero sia
determinato, direttamente o indirettamente sulla base della
popolazione o di altri criteri di fabbisogno;
b) l'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di
una attivita' economica solo dove ce ne sia bisogno secondo
l'autorita' amministrativa; si considera che questo avvenga quando
l'offerta di servizi da parte di persone che hanno gia' licenze o
autorizzazioni per l'esercizio di una attivita' economica non
soddisfa la domanda da parte di tutta la societa' con riferimento
all'intero territorio nazionale o ad una certa area geografica;
c) il divieto di esercizio di una attivita' economica al di fuori
di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo
all'interno di una determinata area;
d) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle
sedi deputate all'esercizio della professione o di una attivita'
economica;
e) il divieto di esercizio di una attivita' economica in piu'
sedi oppure in una o piu' aree geografiche;
f) la limitazione dell'esercizio di una attivita' economica ad
alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di
commercializzazione di taluni prodotti;
g) la limitazione dell'esercizio di una attivita' economica
attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta
all'operatore;
h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura
di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o
indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o
di altro calcolo su base percentuale;
l) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari
all'attivita' svolta.
10. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma 9
precedente possono essere revocate con regolamento da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
emanato su proposta del Ministro competente entro quattro mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto.
11. Singole attivita' economiche possono essere escluse, in tutto o
in parte, dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del
comma 8; in tal caso, la suddetta esclusione, riferita alle
limitazioni previste dal comma 9, puo' essere concessa, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita l'Autorita' per la concorrenza ed il mercato, entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, qualora:
a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico;
b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e,
dal punto di vista del grado di interferenza nella liberta'
economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui
e' destinata;
c) la restrizione non introduca una discriminazione diretta o
indiretta basata sulla nazionalita' o, nel caso di societa', sulla
sede legale dell'impresa.
12. All'articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare sostituire
la lettera d) con la seguente:
"d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla
lettera a), sono destinati, previa verifica da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze della compatibilita' finanziaria con
gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al
rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento
netto strutturale concordato in sede di programma di stabilita' e
crescita, al Ministero della difesa, mediante riassegnazione in
deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni agli stati di
previsione dei Ministeri, previo versamento all'entrata del bilancio
dello Stato, per confluire nei fondi di cui all'articolo 619, per le
spese di riallocazione di funzioni, ivi incluse quelle relative agli
eventuali trasferimenti di personale, e per la razionalizzazione del
settore infrastrutturale della difesa, nonche', fino alla misura del
10 per cento, nel fondo casa di cui all'articolo 1836, previa
deduzione di una quota parte corrispondente al valore di libro degli
immobili alienati e una quota compresa tra il 5 e il 10 per cento che
puo' essere destinata agli enti territoriali interessati, in
relazione alla complessita' e ai tempi dell'eventuale valorizzazione.
Alla ripartizione delle quote si provvede con decreti del Ministro
della difesa, da comunicare, anche con mezzi di evidenza informatica,
al Ministero dell'economia e delle finanze; in caso di verifica
negativa della compatibilita' finanziaria con gli equilibri di
finanza pubblica, i proventi di cui alla presente lettera sono
riassegnati al fondo ammortamento dei titoli di Stato".
Art. 4
Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al
referendum popolare e alla normativa dell'unione europea
1. Gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di
liberta' di stabilimento e di libera prestazione dei servizi,
verificano la realizzabilita' di una gestione concorrenziale dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito "servizi
pubblici locali", liberalizzando tutte le attivita' economiche
compatibilmente con le caratteristiche di universalita' e
accessibilita' del servizio e limitando, negli altri casi,
l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base
ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non
risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della
comunita'.
2. All'esito della verifica l'ente adotta una delibera quadro che
illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti
alla liberalizzazione, i fallimenti del sistema concorrenziale e,
viceversa, i benefici per la stabilizzazione, lo sviluppo e l'equita'
all'interno della comunita' locale derivanti dal mantenimento di un
regime di esclusiva del servizio.
3. Alla delibera di cui al comma precedente e' data adeguata
pubblicita'; essa e' inviata all'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato ai fini della relazione al Parlamento di cui alla legge
10 ottobre 1990, n. 287.
4. La verifica di cui al comma 1 e' effettuata entro dodici mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente
secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali; essa e' comunque
effettuata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della
gestione dei servizi.
5. Gli enti locali, per assicurare agli utenti l'erogazione di
servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni e
attivita' rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo
sviluppo economico e civile delle comunita' locali, definiscono
preliminarmente, ove necessario, gli obblighi di servizio pubblico,
prevedendo le eventuali compensazioni economiche alle aziende
esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi derivanti
dalle tariffe e nei limiti della disponibilita' di bilancio destinata
allo scopo.
6. All'attribuzione di diritti di esclusiva ad un'impresa
incaricata della gestione di servizi pubblici locali consegue
l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 9 della legge 10
ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.
7. I soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano
svolgere attivita' in mercati diversi da quelli in cui sono titolari
di diritti di esclusiva, sono soggetti alla disciplina prevista
dall'articolo 8, commi 2-bis e 2-quater, della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, e successive modificazioni.
8. Nel caso in cui l'ente locale, a seguito della verifica di cui
al comma 1, intende procedere all'attribuzione di diritti di
esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici locali
avviene in favore di imprenditori o di societa' in qualunque forma
costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza
pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti
pubblici e, in particolare, dei principi di economicita',
imparzialita', trasparenza, adeguata pubblicita', non
discriminazione, parita' di trattamento, mutuo riconoscimento e
proporzionalita'. Le medesime procedure sono indette nel rispetto
degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa
distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove
esistente, dalla competente autorita' di settore o, in mancanza di
essa, dagli enti affidanti.
9. Le societa' a capitale interamente pubblico possono partecipare
alle procedure competitive ad evidenza pubblica, sempre che non vi
siano specifici divieti previsti dalla legge.
10. Le imprese estere, non appartenenti a Stati membri dell'Unione
europea, possono essere ammesse alle procedure competitive ad
evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici locali a
condizione che documentino la possibilita' per le imprese italiane di
partecipare alle gare indette negli Stati di provenienza per
l'affidamento di omologhi servizi.
11. Al fine di promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale dei
mercati interessati, il bando di gara o la lettera di invito relative
alle procedure di cui ai commi 8, 9, 10:
a) esclude che la disponibilita' a qualunque titolo delle reti,
degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a
costi socialmente sostenibili ed essenziali per l'effettuazione del
servizio possa costituire elemento discriminante per la valutazione
delle offerte dei concorrenti;
b) assicura che i requisiti tecnici ed economici di
partecipazione alla gara siano proporzionati alle caratteristiche e
al valore del servizio e che la definizione dell'oggetto della gara
garantisca la piu' ampia partecipazione e il conseguimento di
eventuali economie di scala e di gamma;
c) indica, ferme restando le discipline di settore, la durata
dell'affidamento commisurata alla consistenza degli investimenti in
immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara a carico
del soggetto gestore. In ogni caso la durata dell'affidamento non
puo' essere superiore al periodo di ammortamento dei suddetti
investimenti;
d) puo' prevedere l'esclusione di forme di aggregazione o di
collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i requisiti
tecnici ed economici di partecipazione alla gara, qualora, in
relazione alla prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione o la
collaborazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della
concorrenza sulla base di un'oggettiva e motivata analisi che tenga
conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato
di riferimento;
e) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata da una
commissione nominata dall'ente affidante e composta da soggetti
esperti nella specifica materia;
f) indica i criteri e le modalita' per l'individuazione dei beni
di cui al commi 29, e per la determinazione dell'eventuale importo
spettante al gestore al momento della scadenza o della cessazione
anticipata della gestione ai sensi del comma 30;
g) prevede l'adozione di carte dei servizi al fine di garantire
trasparenza informativa e qualita' del servizio.
12. Fermo restando quanto previsto ai commi 8, 9, 10 e 11, nel caso
di procedure aventi ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di
socio, al quale deve essere conferita una partecipazione non
inferiore al 40 per cento, e l'attribuzione di specifici compiti
operativi connessi alla gestione del servizio, il bando di gara o la
lettera di invito assicura che:
a) i criteri di valutazione delle offerte basati su qualita' e
corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti al
prezzo delle quote societarie;
b) il socio privato selezionato svolga gli specifici compiti
operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del
servizio stesso e che, ove cio' non si verifica, si proceda a un
nuovo affidamento;
c) siano previsti criteri e modalita' di liquidazione del socio
privato alla cessazione della gestione.
13. In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 se il
valore economico del servizio oggetto dell'affidamento e' pari o
inferiore alla somma complessiva di 900.000 euro annui, l'affidamento
puo' avvenire a favore di societa' a capitale interamente pubblico
che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la
gestione cosiddetta "in house".
14. Le societa' cosiddette "in house" affidatarie dirette della
gestione di servizi pubblici locali sono assoggettate al patto di
stabilita' interno secondo le modalita' definite, con il concerto del
Ministro per le riforme per il federalismo, in sede di attuazione
dell'articolo 18, comma 2-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni. Gli enti locali vigilano sull'osservanza, da parte dei
soggetti indicati al periodo precedente al cui capitale partecipano,
dei vincoli derivanti dal patto di stabilita' interno.
15. Le societa' cosiddette "in house" e le societa' a
partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi
pubblici locali, applicano, per l'acquisto di beni e servizi, le
disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni.
16. L'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni, limitatamente alla gestione del
servizio per il quale le societa' di cui al comma 1, lettera c), del
medesimo articolo sono state specificamente costituite, si applica se
la scelta del socio privato e' avvenuta mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica le quali abbiano ad oggetto, al
tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione di specifici
compiti operativi connessi alla gestione del servizio. Restano ferme
le altre condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 3, numeri 2) e
3), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni.
17. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-bis,
primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, le societa' a partecipazione pubblica che
gestiscono servizi pubblici locali adottano, con propri
provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale
e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di
cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, e' fatto
divieto di procedere al reclutamento di personale ovvero di conferire
incarichi. Il presente comma non si applica alle societa' quotate in
mercati regolamentati.
18. In caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici
locali a societa' cosiddette "in house" e in tutti i casi in cui il
capitale sociale del soggetto gestore e' partecipato dall'ente locale
affidante, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonche'
ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti,
secondo modalita' definite dallo statuto dell'ente locale, alla
vigilanza dell'organo di revisione di cui agli articoli 234 e
seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni. Restano ferme le disposizioni contenute nelle
discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
19. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o
dei servizi dell'ente locale, nonche' degli altri organismi che
espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di
indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, non possono
svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte
dei medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in cui le
dette funzioni sono state svolte nei tre anni precedenti il
conferimento dell'incarico inerente la gestione dei servizi pubblici
locali. Alle societa' quotate nei mercati regolamentati si applica la
disciplina definita dagli organismi di controllo competenti.
20. Il divieto di cui al comma 19 opera anche nei confronti del
coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei
soggetti indicati allo stesso comma, nonche' nei confronti di coloro
che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi
titolo attivita' di consulenza o collaborazione in favore degli enti
locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio
pubblico locale.
21. Non possono essere nominati amministratori di societa'
partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla
nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui
all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, negli enti locali che detengono quote di
partecipazione al capitale della stessa societa'.
22. I componenti della commissione di gara per l'affidamento della
gestione di servizi pubblici locali non devono aver svolto ne'
svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta.
23. Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente, la carica
di amministratore locale, di cui al comma 21, non possono essere
nominati componenti della commissione di gara relativamente a servizi
pubblici locali da affidare da parte del medesimo ente locale.
24. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che,
in qualita' di componenti di commissioni di gara, abbiano concorso,
con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza
non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
25. Si applicano ai componenti delle commissioni di gara le cause
di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura
civile.
26. Nell'ipotesi in cui alla gara concorre una societa' partecipata
dall'ente locale che la indice, i componenti della commissione di
gara non possono essere ne' dipendenti ne' amministratori dell'ente
locale stesso.
27. Le incompatibilita' e i divieti di cui ai commi dal 19 al 26 si
applicano alle nomine e agli incarichi da conferire successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
28. Ferma restando la proprieta' pubblica delle reti, la loro
gestione puo' essere affidata a soggetti privati.
29. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in
caso di sua cessazione anticipata, il precedente gestore cede al
gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze
necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili,
per la prosecuzione del servizio, come individuati, ai sensi del
comma 11, lettera f), dall'ente affidante, a titolo gratuito e liberi
da pesi e gravami.
30. Se, al momento della cessazione della gestione, i beni di cui
al comma 1 non sono stati interamente ammortizzati, il gestore
subentrante corrisponde al precedente gestore un importo pari al
valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di
eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi.
Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore,
anche regionali, vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nonche' restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti
stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
31. L'importo di cui al comma 30 e' indicato nel bando o nella
lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo
affidamento del servizio pubblico locale a seguito della scadenza o
della cessazione anticipata della gestione.
32. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 32, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1,
comma 117, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive
modificazioni, il regime transitorio degli affidamenti non conformi a
quanto stabilito dal presente decreto e' il seguente:
a) gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore
economico sia superiore alla somma di cui al comma 13, nonche' gli
affidamenti diretti che non rientrano nei casi di cui alle successive
lettere da b) a d) cessano, improrogabilmente e senza necessita' di
apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 marzo
2012;
b) le gestioni affidate direttamente a societa' a partecipazione
mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei
principi di cui al comma 8, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al
tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione dei compiti
operativi connessi alla gestione del servizio, cessano,
improrogabilmente e senza necessita' di apposita deliberazione
dell'ente affidante, alla data del 30 giugno 2012;
c) le gestioni affidate direttamente a societa' a partecipazione
mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei
principi di cui al comma 8, le quali abbiano avuto ad oggetto, al
tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione dei compiti
operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza
prevista nel contratto di servizio;
d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre
2003 a societa' a partecipazione pubblica gia' quotate in borsa a
tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di
servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche
progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero
forme di collocamento privato presso investitori qualificati e
operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento
entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31
dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli
affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessita' di apposita
deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30
giugno 2013 o del 31 dicembre 2015.
33. Le societa', le loro controllate, controllanti e controllate da
una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri
dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto
o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto
servizi pubblici locali in virtu' di affidamento diretto, di una
procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 12,
nonche' i soggetti cui e' affidata la gestione delle reti, degli
impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali,
qualora separata dall'attivita' di erogazione dei servizi, non
possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti
territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivita' per altri enti
pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro controllanti o
altre societa' che siano da essi controllate o partecipate, ne'
partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per
tutta la durata della gestione e non si applica alle societa' quotate
in mercati regolamentati e alle societa' da queste direttamente o
indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, nonche' al socio selezionato ai sensi del comma 12. I
soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono
comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara
successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura
competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi
forniti.
34. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo il
servizio idrico integrato, ad eccezione di quanto previsto dai commi
19 a 27, il servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il servizio di
distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, il servizio di
trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, nonche' la gestione delle farmacie comunali,
di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475.
35. Restano salve le procedure di affidamento gia' avviate
all'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 5
Norme in materia di societa' municipalizzate
1. Una quota del Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti delle
disponibilita' in base alla legislazione vigente e comunque fino a
250 milioni di euro per l'anno 2013 e 250 milioni di euro per l'anno
2014, e' destinata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti
territoriali che procedano, rispettivamente, entro il 31 dicembre
2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni
azionarie in societa' esercenti servizi pubblici locali di rilevanza
economica, diversi dal servizio idrico. L'effettuazione delle
dismissioni e' comunicata ai predetti Dicasteri. Le spese effettuate
a valere sulla predetta quota sono escluse dai vincoli del patto di
stabilita' interno. La quota assegnata a ciascun ente territoriale
non puo' essere superiore ai proventi della dismissione effettuata.
La quota non assegnata agli enti territoriali e' destinata alle
finalita' previste dal citato articolo 6-quinquies.
Art. 6
Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio
attivita', denuncia e dichiarazione di inizio attivita'. Ulteriori
semplificazioni
1. All'art. 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole «primo periodo del comma 3» sono
inserite le seguenti: «ovvero di cui al comma 6-bis»;
b) al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: «disposizioni
di cui», sono inserite le seguenti: «al comma 4 e»;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita', la
denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' si riferiscono ad
attivita' liberalizzate e non costituiscono provvedimenti taciti
direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare
l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso
di inerzia, esperire l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono abrogati:
a) il comma 1116, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296;
b) l'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
c) il comma 2, lettera a), dell'articolo 188-bis, e l'articolo
188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni;
d) l'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 e successive modificazioni;
e) il comma 1, lettera b), dell'articolo 16 del decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
f) l'articolo 36, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.
205, limitatamente al capoverso «articolo 260-bis»;
g) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive
modificazioni;
h) il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, 18 febbraio 2011 n. 52.
3. Resta ferma l'applicabilita' delle altre norme in materia di
gestione dei rifiuti; in particolare, ai sensi dell'articolo 188-bis,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, i
relativi adempimenti possono essere effettuati nel rispetto degli
obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico
nonche' del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e
193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive
modificazioni.
4. All'art. 35, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, sono soppresse le seguenti parole: "ubicato nei comuni
inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche o citta'
d'arte".
5. All' articolo 81 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo
5, DigitPA, mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di
connettivita', una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e
l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori
di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso
strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione
certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione
del processo di pagamento.».
6. Le pubbliche amministrazioni possono utilizzare, entro il 31
dicembre 2013, la infrastruttura prevista dall'articolo 81, comma
2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di
consentire la realizzazione e la messa a disposizione della posizione
debitoria dei cittadini nei confronti dello Stato.
Art. 7
Attuazione della disciplina di riduzione delle tariffe elettriche e
misure di perequazione nei settori petrolifero, dell'energia
elettrica e del gas
1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "superiore a 25 milioni di euro", sono
sostituite dalle seguenti: "superiore a 10 milioni di euro e un
reddito imponibile superiore a 1 milione di euro";
b) la lettera c) e' sostituita dalle seguenti: "c) produzione,
trasmissione e dispacciamento, distribuzione o commercializzazione
dell'energia elettrica; c-bis) trasporto o distribuzione del gas
naturale";
c) le parole da: "La medesima disposizione" fino a "o eolica"
sono soppresse.
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2010.
3. Per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31
dicembre 2010, l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16
dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, e' aumentata di 4 punti percentuali.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non rilevano ai fini della
determinazione dell'acconto di imposta dovuto per il periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
5. A quanto previsto dai commi 1 e 3 del presente articolo si
applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 81 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,
relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
6. Dall'attuazione del presente articolo derivano maggiori entrate
stimate non inferiori a 1.800 milioni di euro per l'anno 2012 e 900
milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.
Titolo III MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE
Art. 8
Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita'
1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello
aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale ovvero
dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda possono realizzare
specifiche intese finalizzate alla maggiore occupazione, alla
qualita' dei contratti di lavoro, alla emersione del lavoro
irregolare, agli incrementi di competitivita' e di salario, alla
gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e
all'avvio di nuove attivita'.
2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la
regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e
della produzione incluse quelle relative: a) agli impianti
audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni
del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o
flessibile, al regime della solidarieta' negli appalti e ai casi di
ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina
dell'orario di lavoro; e) alle modalita' di assunzione e disciplina
del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e
continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e
conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso
dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento
discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza
del matrimonio.
3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali
vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale
del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti
di tutto il personale delle unita' produttive cui il contratto stesso
si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a
maggioranza dei lavoratori.
Art. 9
Collocamento obbligatorio
e regime delle compensazioni
1. All'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Gli obblighi di cui
agli articoli 3 e 18 devono essere rispettati a livello nazionale. Ai
fini del rispetto degli obblighi ivi previsti, i datori di lavoro
privati che occupano personale in diverse unita' produttive e i
datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo ai
sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276 possono assumere in una unita' produttiva o, ferme restando le
aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo
avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al
collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via
automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori
assunti nelle altre unita' produttive o nelle altre imprese del
gruppo aventi sede in Italia»;
b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi:
«8-bis. I datori di lavoro privati che si avvalgono della facolta'
di cui al comma 8 trasmettono in via telematica a ciascuno dei
servizi competenti delle province in cui insistono le unita'
produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse imprese del
gruppo di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6, dal quale
risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei
dati riferiti a ciascuna unita' produttiva ovvero a ciascuna impresa
appartenente al gruppo»;
«8-ter. I datori di lavoro pubblici possono essere autorizzati, su
loro motivata richiesta, ad assumere in una unita' produttiva un
numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio
superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del
minor numero di lavoratori assunti in altre unita' produttive della
medesima regione»;
«8-quater. Sono o restano abrogate tutte le norme incompatibili con
le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter».
Art. 10
Fondi interprofessionali per la formazione continua
1. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
dopo le parole «si possono articolare regionalmente o
territorialmente» aggiungere le seguenti parole «e possono altresi'
utilizzare parte delle risorse a essi destinati per misure di
formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto».
Art. 11
Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini
1. I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi
unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti
preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di
idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. Fatta
eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali,
i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli
alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione,
i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono
avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono
essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati
entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento dei relativo titolo
di studio.
2. In assenza di specifiche regolamentazione regionali trovano
applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al
comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e
il relativo regolamento di attuazione.
Art. 12
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del
lavoro). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
svolga un'attivita' organizzata di intermediazione, reclutando
manodopera o organizzandone l'attivita' lavorativa caratterizzata da
sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione,
approfittando dello stato di bisogno o di necessita' dei lavoratori,
e' punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da
1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la
sussistenza di una o piu' delle seguenti circostanze:
1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente
difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato
rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato;
2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario
di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle
ferie;
3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di
sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il
lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumita'
personale;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro,
metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente
degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della
pena da un terzo alla meta':
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a
tre;
2) il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano minori in
eta' non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a
situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche
delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
Art. 603-ter (Pene accessorie). - La condanna per i delitti di cui
agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad
oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione
dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese,
nonche' il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo
fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la
pubblica amministrazione, e relativi subcontratti. La condanna per i
delitti di cui al primo comma importa altresi' l'esclusione per un
periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o
sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonche'
dell'Unione europea, relativi al settore di attivita' in cui ha avuto
luogo lo sfruttamento. L'esclusione di cui al secondo comma e'
aumentata a cinque anni quando il fatto e' commesso da soggetto al
quale sia stata applicata la recidiva ai sensi dell'articolo 99,
secondo comma, numeri 1) e 3)».
Titolo IV RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI
Art. 13
Trattamento economico dei parlamentari e dei membri degli altri
organi costituzionali. Incompatibilita'. Riduzione delle spese per
i referendum
1. A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, ai membri degli
organi costituzionali si applica, senza effetti a fini previdenziali,
una riduzione delle retribuzioni o indennita' di carica superiori a
90.000 Euro lordi annui previste alla data di entrata in vigore del
presente decreto, in misura del 10 per cento per la parte eccedente i
90.000 euro e fino a 150.000 euro, nonche' del 20 per cento per la
parte eccedente 150.000 euro. A seguito della predetta riduzione il
trattamento economico complessivo non puo' essere comunque inferiore
a 90.000 euro lordi annui.
2. In attesa della revisione costituzionale concernente la
riduzione del numero dei parlamentari e della rideterminazione del
trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
a) l'indennita' parlamentare e' ridotta del 50 per cento per i
parlamentari che svolgano qualsiasi attivita' lavorativa per la quale
sia percepito un reddito uguale o superiore al 15 per cento
dell'indennita' medesima. La riduzione si applica a decorrere dal
mese successivo al deposito presso la Camera di appartenenza della
dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche di
cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441 dalla quale emerge il
superamento del limite di cui al primo periodo;
b) le Camere, in conformita' con quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti, individuano entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto le modalita' piu' adeguate per
correlare l'indennita' parlamentare al tasso di partecipazione di
ciascun parlamentare ai lavori delle Assemblee, delle Giunte e delle
Commissioni.
3. La carica di parlamentare e' incompatibile con qualsiasi altra
carica pubblica elettiva. Tale incompatibilita' si applica a
decorrere dalla prima legislatura successiva alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
4. All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Nel caso in cui,
nel medesimo anno, debba tenersi piu' di un referendum abrogativo, la
convocazione degli elettori ai sensi dell'articolo 34 della legge 25
maggio 1970, n. 352, avviene per tutti i referendum abrogativi nella
medesima data.».
Art. 14
Riduzione del numero dei consiglieri e assessori
regionali e relative indennita'. Misure premiali
1. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del
coordinamento della finanza pubblica, le Regioni, ai fini della
collocazione nella classe di enti territoriali piu' virtuosa di cui
all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
oltre al rispetto dei parametri gia' previsti dal predetto articolo
20, debbono adeguare, nell'ambito della propria autonomia statutaria
e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai seguenti ulteriori
parametri:
a) previsione che il numero massimo dei consiglieri regionali, ad
esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia uguale o
inferiore a 20 per le Regioni con popolazione fino ad un milione di
abitanti; a 30 per le Regioni con popolazione fino a due milioni di
abitanti; a 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni
di abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione fino a sei milioni
di abitanti; a 70 per le Regioni con popolazione fino ad otto milioni
di abitanti; a 80 per le Regioni con popolazione superiore ad otto
milioni di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri
regionali rispetto a quello attualmente previsto e' adottata da
ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura
regionale successiva a quella della data di entrata in vigore del
presente decreto. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, abbiano un numero di consiglieri regionali
inferiore a quello previsto nella presente lettera, non possono
aumentarne il numero;
b) previsione che il numero massimo degli assessori regionali sia
pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio
regionale, con arrotondamento all'unita' superiore. La riduzione deve
essere operata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e deve essere efficace, in ciascuna regione, dalla
prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto;
c) riduzione a decorrere dal 1° gennaio 2012, in attuazione di
quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42,
degli emolumenti e delle utilita', comunque denominati, previsti in
favore dei consiglieri regionali entro il limite dell'indennita'
massima spettante ai membri del Parlamento, cosi' come rideterminata
ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto;
d) previsione che il trattamento economico dei consiglieri
regionali sia commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del
Consiglio regionale;
e) istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un Collegio
dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarita'
contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente; i
componenti tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un elenco
nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti,
a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in possesso di specifica
qualificazione professionale in materia di contabilita' pubblica e
gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;
f) passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e con efficacia a decorrere dalla prima legislatura
regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto, al sistema previdenziale contributivo per i
consiglieri regionali.
2. L'adeguamento ai parametri di cui al comma 1 da parte delle
Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano costituisce condizione per l'applicazione dell'articolo 27
della legge 5 maggio 2009, n. 42, nei confronti di quelle Regioni a
statuto speciale e province autonome per le quali lo Stato, ai sensi
del citato articolo 27, assicura il conseguimento degli obiettivi
costituzionali di perequazione e di solidarieta', ed elemento di
riferimento per l'applicazione di misure premiali o sanzionatorie
previste dalla normativa vigente.
Art. 15
Soppressione di Province e dimezzamento
dei consiglieri e assessori
1. In attesa della complessiva revisione della disciplina
costituzionale del livello di governo provinciale, a decorrere dalla
data di scadenza del mandato amministrativo provinciale in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppresse le
Province diverse da quelle la cui popolazione rilevata al censimento
generale della popolazione del 2011 sia superiore a 300.000 abitanti
o la cui superficie complessiva sia superiore a 3.000 chilometri
quadrati.
2. Entro il termine fissato al comma 1 per la soppressione delle
Province, i Comuni del territorio della circoscrizione delle Province
soppresse esercitano l'iniziativa di cui all'articolo 133 della
Costituzione al fine di essere aggregati ad un'altra provincia
all'interno del territorio regionale, nel rispetto del principio di
continuita' territoriale.
3. In assenza di tale iniziativa entro il termine di cui al comma 1
ovvero nel caso in cui entro il medesimo termine non sia ancora
entrata in vigore la legge statale di revisione delle circoscrizioni
provinciali, le funzioni esercitate dalle province soppresse sono
trasferite alle Regioni, che possono attribuirle, anche in parte, ai
Comuni gia' facenti parte delle circoscrizioni delle Province
soppresse oppure attribuirle alle Province limitrofe a quelle
soppresse, delimitando l'area di competenza di ciascuna di queste
ultime. In tal caso, con decreto del Ministro dell'Interno, sono
trasferiti alla Regione personale, beni, strumenti operativi e
risorse finanziarie adeguati.
4. Non possono, in ogni caso, essere istituite Province in Regioni
con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.
5. A decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle
Province successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, il numero dei consiglieri provinciali e degli assessori
provinciali previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata
in vigore del presente decreto e' ridotto della meta', con
arrotondamento all'unita' superiore. Resta fermo quanto previsto dai
commi da 1 a 3 del presente articolo.
6. La soppressione delle Province di cui al comma 1 determina la
soppressione degli uffici territoriali del governo aventi sede nelle
province soppresse; con decreto del Ministro dell'interno sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente comma.
7. Fermo quanto previsto dal comma 6, con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
si procede alla revisione delle strutture periferiche delle
amministrazioni pubbliche presenti nelle province soppresse.
Art. 16
Riduzione dei costi relativi
alla rappresentanza politica nei comuni
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il
contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore
svolgimento delle funzioni amministrative, a decorrere dal primo
rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nei Comuni con popolazione pari o inferiore a 1.000
abitanti, il Sindaco e' il solo organo di governo e sono soppressi la
Giunta ed il Consiglio comunale. Tutte le funzioni amministrative
sono esercitate obbligatoriamente in forma associata con altri Comuni
contermini con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti mediante
la costituzione, nell'ambito del territorio di una provincia, salvo
quanto previsto dall'articolo 15 del presente decreto, dell'unione
municipale.
2. Nei Comuni di cui al comma 1, il Sindaco e' eletto a suffragio
universale e diretto. Ciascun elettore ha diritto di votare per un
candidato alla carica di Sindaco, segnando il relativo contrassegno o
il nominativo sulla scheda elettorale. E' proclamato eletto Sindaco
il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In
caso di parita' di voti, si applica l'articolo 71 del Testo unico
degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267. Restano ferme le norme vigenti in materia di ineleggibilita',
incandidabilita' e incompatibilita' e per la presentazione della
candidatura previste per i Sindaci dei comuni con popolazione fino a
1.000 abitanti.
3. L'unione municipale e' costituita dai comuni contermini con
popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti al fine dell'esercizio
in forma associata di tutte le funzioni amministrative e dei servizi
pubblici di spettanza comunale. La complessiva popolazione residente
nel territorio dell'unione municipale e' pari almeno a 5.000
abitanti, salvo diverso limite demografico individuato con delibera
della Giunta regionale.
4. Nel caso in cui non vi siano altri Comuni contermini con
popolazione inferiore a 1000 abitanti, a tali Comuni si applicano, ai
fini della composizione degli organi di governo, le norme previste
per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti di cui al comma 9,
lettera a). I comuni di cui al primo periodo costituiscono, con i
comuni contermini, unioni di comuni, ai sensi dell'articolo 32 del
citato Testo unico al fine di ridurre le spese complessive.
5. Gli organi dell'unione municipale sono l'assemblea municipale,
il presidente dell'unione municipale e la giunta municipale.
L'assemblea municipale e' costituita dai sindaci dei comuni
costituenti l'unione municipale ed esercita, sul territorio
dell'unione municipale, le competenze attribuite dal citato Testo
unico ai Consigli comunali. L'assemblea municipale elegge, nel suo
seno, il Presidente dell'unione municipale, al quale spettano, sul
territorio dell'unione municipale, le competenze del Sindaco
stabilite dall'articolo 50 del citato Testo unico. Spettano ai
Sindaci dei comuni facenti parte dell'unione municipale le
attribuzioni di cui all'articolo 54 del citato Testo unico. Il
Presidente dell'unione municipale nomina, fra i componenti
l'assemblea municipale, la giunta municipale, composta da un numero
di assessori non superiore a quello previsto per i comuni con
popolazione uguale a quella complessiva dell'unione municipale. La
Giunta esercita, sul territorio dell'unione municipale, le competenze
di cui all'articolo 48 del citato Testo unico.
6. Lo statuto dell'unione municipale individua le modalita' di
funzionamento degli organi di cui al comma 5 e ne disciplina i
rapporti.
7. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme per il
federalismo, e' disciplinato il procedimento di prima costituzione
dell'unione municipale, prevedendo in ogni caso che, nel caso in cui
siano decorsi sei mesi dalla data di rinnovo dei comuni di cui al
comma 1 e la costituzione dell'unione municipale non sia avvenuta, il
Prefetto stabilisca per i Comuni interessati un termine per
adempiere. Decorso inutilmente detto termine, il Prefetto nomina un
commissario ad acta al fine di provvedere alla convocazione
dell'Assemblea municipale per gli adempimenti previsti.
8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia
di ordinamento e funzionamento dei Comuni.
9. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) per i comuni con popolazione superiore a 1000 e fino a 3000
abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre al Sindaco, da
cinque consiglieri ed il numero massimo degli assessori e' stabilito
in due;
b) per i comuni con popolazione superiore a 3000 e fino a 5000
abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre al Sindaco, da
sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori e' stabilito
in tre;
c) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000
abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre al Sindaco, da
nove consiglieri ed il numero massimo degli assessori e' stabilito in
quattro.
10. All'articolo 14, comma 31, alinea, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «5.000 abitanti
o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente
piu' piccolo tra quelli associati», sono sostituite dalle seguenti:
«10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato con
delibera della Giunta regionale,»; le lettere b) e c) del medesimo
comma 31 sono sostituite dalla seguente: "b) entro il 31 dicembre
2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti
ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della citata legge n. 42 del
2009".
11. A decorrere dal primo rinnovo del collegio dei revisori
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i
revisori dei conti dei Comuni sono scelti mediante estrazione da un
elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti
iscritti, a livello provinciale, nel Registro dei revisori legali di
cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in possesso di
specifica qualificazione professionale in materia di contabilita'
pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le
modalita' di attuazione del presente comma.
12. Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo
degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito
prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del Testo
unico degli enti locali di cui al 18 agosto 2000, n. 267. Tale
prospetto e' trasmesso alla sezione regionale di controllo della
Corte dei conti ed e' pubblicato, entro dieci giorni
dall'approvazione del rendiconto, sul sito internet dell'ente locale.
Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la
Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali ai sensi dell'articolo
3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro
dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al
primo periodo.
13. All'articolo 14, comma 32, alinea del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2012»; alla lettera a), del medesimo comma 32,
le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2012».
14. Al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di
semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti
locali, il Prefetto accerta che gli enti territoriali interessati
abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto
dall'articolo 2, comma 186, lettera e) della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, e successive modificazioni, e dell'articolo 14, comma 32, del
citato decreto-legge n. 78 del 2010. Nel caso in cui, all'esito
dell'accertamento, il Prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto
previsto dalle disposizioni di cui al primo periodo, assegna agli
enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere.
Decorso inutilmente detto termine, il Prefetto nomina un commissario
ad acta per l'adozione dei provvedimenti necessari.
Art. 17
Disposizioni relative
al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro
1. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' composto da
esperti e da rappresentanti delle categorie produttive, in numero di
settanta, oltre al presidente e al segretario generale, secondo la
seguente ripartizione:
a) dodici esperti di chiara fama, qualificati esponenti della
cultura economica, sociale e giuridica, dei quali otto nominati dal
Presidente della Repubblica e quattro proposti dal Presidente del
Consiglio dei Ministri. Fra essi l'Assemblea nomina un
vicepresidente;
b) quarantotto rappresentanti di vertice delle categorie
produttive, dei quali ventiquattro rappresentanti dei lavoratori
dipendenti attivi, sei rappresentanti dei lavoratori autonomi attivi
e diciotto rappresentanti delle imprese. Fra essi l'Assemblea nomina
due vicepresidenti;
c) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e
delle organizzazioni di volontariato, dei quali cinque designati
dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e cinque designati
dall'Osservatorio nazionale per il volontariato. Fra essi l'Assemblea
nomina un vicepresidente.".
b) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
"Gli atti del CNEL sono assunti a maggioranza assoluta dei suoi
componenti in Assemblea. Il presidente, sentiti i vicepresidenti e il
segretario generale, puo' istituire fino a quattro commissioni
istruttorie, in ciascuna delle quali siedono non piu' di quindici
consiglieri, proporzionalmente alle varie rappresentanze. La
presidenza di ciascuna commissione istruttoria spetta ad uno dei
vicepresidenti.".
2. Gli articoli 6, comma 1, e 15 della legge 30 dicembre 1986, n.
936, sono abrogati. E' altresi' abrogata, o coerentemente modificata,
ogni altra norma incompatibile con le disposizioni di cui al presente
articolo. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto il Presidente della Repubblica provvede alla nomina dei nuovi
rappresentanti delle categorie produttive di cui alla lettera b)
dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, come sostituito
dal precedente comma 1.
Art. 18
Voli in classe economica
1. I Parlamentari, gli amministratori pubblici, i dipendenti delle
amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, anche a
ordinamento autonomo, gli amministratori, i dipendenti e i componenti
degli enti e organismi pubblici, di aziende autonome e speciali, di
aziende a totale partecipazione pubblica, di autorita' amministrative
indipendenti o di altri enti pubblici e i commissari straordinari
che, per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni di servizio
all'interno dell'Unione europea utilizzano il mezzo di trasporto
aereo, volano in classe economica. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
All'articolo 1, comma 468, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le
parole "al personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima
fascia e alle categorie equiparate, nonche'" sono soppresse.
Art. 19
Disposizioni finali
1. Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente
decreto, di cui, rispettivamente, all'articolo 1 commi 16 e 25,
all'articolo 2 comma 1, all'articolo 5 e all'articolo 7, pari
complessivamente a 4.154,6 milioni di euro per l'anno 2012 a 1.280
milioni di euro per l'anno 2013, 1.289 milioni di euro per l'anno
2014, 323 milioni di euro per l'anno 2015 e 16 milioni di euro per
l'anno 2016, che aumentano in termini di indebitamento netto a 1.330
milioni per l'anno 2013 ed a 1.439 milioni per l'anno 2014, si
provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal
presente decreto.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 20
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 13 agosto 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Palma
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