Sempre più frequentemente, viene rivolto il quesito sulle visite mediche di controllo, se la sorveglianza sanitaria prevista dal Dvr non è obbligatoria.
Sgombriamo il campo dai dubbi chiarendo che, la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs 81/08 è effettuata dal medico Competente o nei casi previsti dalla normativa vigente e dalla Commissione consultiva prevista dall'art.6 del medesimo decreto o qualora il lavoratore ne faccia richiesta e il medico competente ritenga che la stessa sia correlata ai rischi lavorativi (D.Lgs 81/08 art. 41 comma 1 lettera b)
Nella fattispecie della richesta di visita medica richiesta dal lavoratore:
la sorveglianza sanitaria comprende ( art. 41 comma 2 lettera c), la visita medica, se ritenuta dal medico competente correlata ai richi professionali o alle condizioni di salute, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Cosa deve fare il lavoratore: richedere la visita medica al medico competente, per il tramite del proprio Dirigente ove presta servizio e produrre tutte le certificazioni sanitarie ove si attesti il peggioramento dello stato di salute conseguente all'attività svolta.
Nota bene: il medico competente sottoporrà il lavoratore, soltanto su suo giudizio, a esami clinici e diagnostici o diagnostiche (a spese del datore di lavoro) al fine di esprimere un giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Nessun commento:
Posta un commento