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martedì 24 maggio 2016

Trattenuta TFR




  



CGILFP suggerisce la modalità dell'invio con

Modalità e Termini Per Il Rimborso per recuperare la Trattenuta Illegittima Tfr

 
Il ricorso legale tramite tribunali e tar è senza dubbio un metodo efficace per riavere i propri soldi, ma non è l’unico.
Esistono infatti delle procedure meno invasive e comunque formali per avanzare la richiesta di restituzione di quanto indebitamente trattenuto dall’ente pubblico che hanno un costo moderato e che hanno comunque la funzione fondamentale di interrompere la prescrizione. Va chiarito infatti che il dipendente ha 5 anni di tempo a partire da gennaio 2011 per rivendicare il proprio credito nei confronti dell’ente.
Uno di questi metodi è una semplice raccomandata con ricevuta di ritorno e non necessariamente tramite avvocato, con la quale l’ente datore di lavoro viene diffidato e obbligato alla cessazione immediata della trattenuta del 2,50% sull’80 per cento della retribuzione lorda oltre al rimborso di quanto trattenuto nel biennio 2011-2012 entro un termine temporale di 30 giorni per l’attuazione di quanto richiesto.
Qualunque sia il mezzo con il quale si intende comunicare al proprio datore di lavoro il rimborso a cui si vuole arrivare, è necessario quantificare in maniera esatta l’importo. Questa cifra è indicata nella parte bassa del cedolino o la parte relativa ai calcoli previdenziali, come abbiamo già precisato prima; nel caso in cui non si riesca autonomamente a identificare questo importo, ci si può rivolgere a un esperto del settore, come un consulente del lavoro, portando con sé tutte le buste paga dal gennaio 2011.
Trattenuta Illegittima Tfr; Cosa si fa se l’ente non rispetta la diffida al rimborso che abbiamo avanzato? A quel punto non ci resta che intraprendere la via legale attraverso il tribunale, con relativi costi per il proprio legale a cui si aggiungono anche costi relativi al contributo unificato, che per le controversie di lavoro è ridotto del 50% ma pur sempre 18,50 euro fino a 1.100 euro, mentre per le controversie oltre 1.100 euro è pari a 42,50 euro.
 

Una Sentenza Storica sulla Trattenuta Illegittima Tfr

 
Prima della corte costituzionale anche i tribunali locali avevano emesso sentenza a favore dei dipendenti pubblici obbligando l’ente datore di lavoro alla restituzione della somma indebitamente trattenuta.
Trattenuta Illegittima Tfr; La sentenza della corte costituzione però ha una valenza del tutto diversa e certamente maggiore nel dichiarare l’illegittimità dell’articolo 12, comma 10, del Decreto Legge n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.
Il danno economico riconosciuto con questa sentenza varia in base al livello di inquadramento del dipendente e al totale della retribuzione mensile. Per sapere a quanto ammonta esattamente, basta guardare nella parte inferiore della propria busta paga, dove vengono riportati anche i calcoli previdenziali.

fonte: http://www.dipendentistatali.org/trattenuta-illegittima-tfr-come-fare-per-il-rimborso/a quelli del settore privato, esonerandoli dal pagamento della quota a loro carico che invece gli enti fino ad ora hanno continuato ad addebitare in busta paga per una cifra pari al 2.5 % che in totale ha passato i mille euro annui.
Il passaggio dal calcolo del trattamento di fine servizio a quello di fine rapporto ha a suo tempo equiparato i 


                                                      
 
 
 

        seguito riportato:                                                                                              

Spett.le Amm.ne___________ 

RACCOMANDATA A.R.   
 

Il/ La sottoscritto/a…………………………….nato/a ……………………..il……………………………, c.f……………………………………., dipendente di codesto ente dal………………………………., con qualifica di………………………, stante l’illegittimità della trattenuta retributiva del 2,50% , sul t.f.r.,ne chiede l’immediata restituzione, maggiorata degli interessi sulle somme rivalutate.

La presente vale quale atto interruttivo della prescrizione ai sensi e per gli effetti dell’art.2948 c.c.

DATA                                             FIRMA


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