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lunedì 1 giugno 2015

Sentenza Cassazione 7776/2015 - spetta all'Ente pagare la tassa di iscrizione all'Albo del professionista dipendente pubblico



da: http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_18135.asp

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 7776 del 16 Aprile 2015. Ha diritto al rimborso della tassa annuale – versata al rispettivo Ordine d'appartenenza – l'avvocato, iscritto all'Albo speciale, che esercita la professione in via esclusiva quale dipendente di ente pubblico? La risposta fornita dalla Suprema corte, ricalcante orientamento già fissato da recente pronuncia del Consiglio di Stato (parere del 15 Marzo 2011), è affermativa, per le ragioni che seguono.


La questione, nel tempo, ha generato giurisprudenza contrastante; orientamenti che hanno finalmente trovato composizione a seguito del parere di cui sopra.








Se dunque l'avvocato è dipendente pubblico ed esercita la professione forense nell'esclusivo interesse dell'ente di appartenenza, la relativa tassa di iscrizione all'Albo rientra tra i costi per lo svolgimento di tale attività. In via normale, tali corsi gravano sull'ente che beneficia di tale attività. Tale ricostruzione riprende un'interpretazione della stessa Cassazione relativamente all'art. 1719 cod. civ., “secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell'incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari”. In definitiva la Corte di Cassazione enuncia il seguente principio di diritto: “Il pagamento della tassa annuale di iscrizione all'elenco speciale dell'albo degli avvocati, per l'esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo dell'ente datore di lavoro, rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività, che, in via normale, devono gravare sull'ente stesso. Quindi, se tali pagamento viene anticipato dall'avvocato-dipendente deve essere rimborsato dall'ente medesimo, in base al principio generale applicabile anche nell'esecuzione del contratto di mandato, ai sensi dell'art. 1719 cod. civ., secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell'incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari”. 

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