A TUTTI I LAVORATORI CONTRATTISTI
Ci è giunta voce che da un
po’ di tempo viene proposto alle lavoratrici ed ai lavoratori precari di
proporre ricorso per ottenere la “stabilizzazione”.
Invero a noi pare che quello
che viene proposto alle lavoratrici sia una scrittura privata con la quale, a
parte i rischi connessi al giudizio,
ci si impegna a rimanere iscritti a quella O.S. per un periodo pari almeno al
giudizio di primo grado, cinque anni circa!
Fermo restando che ciascuno
liberamente può decidere sul come e cosa fare, con chi e per quanto tempo
vincolarsi, vorremmo solo dare qualche notizia utile, forse, a ristabilire un
po’ di chiarezza.
Oggi
la normativa, art. 36 del D.Lgs. 165/2001, vieta espressamente, per le
pubbliche amministrazioni, la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo
determinato a tempo indeterminato. Tale divieto è stato ribadito, pur in
vigenza del D.Lgs. 368/2001, dal D.L.
101/2013, convertito in legge 125/2013, che, con l’art. 4, comma 1, lettera b),
ha introdotto il comma 5-ter al predetto art. 36 e che testualmente recita:
“Le
disposizioni previste dal
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano
alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i
settori l'obbligo di rispettare il comma 1,
la facolta' di
ricorrere ai contratti
di lavoro a
tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze
di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione
del contratto di
lavoro da tempo determinato a
tempo indeterminato.”
Un
Giudizio, quindi, del Giudice del Lavoro, a normativa vigente, non potrebbe che
vedere soccombere il lavoratore ed essere anche condannato, come esplicitato
nella “scrittura privata”, al pagamento delle spese processuali: oltre al danno
anche la beffa!
Ne
è pensabile un ricorso diretto alla corte di giustizia europea che può essere
richiesto solo in via incidentale, cioè può essere solo il giudice a chiederlo
e non il lavoratore.
Parimenti,
non avrebbe alcun senso un ricorso “preventivo” prima del deposito,
probabilmente il 26 novembre p.v., della tanto attesa sentenza della Corte di
Giustizia Europea che, è bene ricordarlo, riguarda uno specifico comparto che è
quello della scuola.
Se
malauguratamente il giudice dovesse dar
torto ai ricorrenti la normativa rimarrebbe immutata.
Se,
come auspichiamo e siamo certi, il ricorso sarà favorevole ai lavoratori, lo
Stato Italiano dovrà adeguare la propria normativa alle indicazione dell’ U.E.
Se
la normativa verrà modificata nel senso che diventa un obbligo per la
trasformazione del rapporto di lavoro, nessun ricorso dovrà essere fatto ma per
la trasformazione, ove non avvenisse direttamente, basterebbe una semplice
istanza.
Noi
riteniamo che l’operazione messa in campo da qualche O.S. sia finalizzata più a
raccogliere deleghe per incrementare il numero di ore di permesso sindacale che
a tutelare i lavoratori.
I
diritti non si vendono e non si comprano e il doversi impegnare a rimanere
iscritti per un certo numero di anni – salvo il pagamento di una penale in caso
di “recesso anticipato” – a noi sa più di contratto commerciale che di tutela
dei diritti.
Per
tutelare, la CGIL, come ha sempre fatto, non ha mai guardato se si era iscritti
o no, sta nel nostro DNA: Confederazione Generale Italiana del Lavoro!
Ecco
perché consigliamo alle lavoratrici ed ai lavoratori, su espressa previsione
dei nostri legali, di richiedere, gratuitamente, il modulo che la FPCGIL ha
predisposto nel rispetto della normativa e delle procedure vigenti, di tenerlo
pronto per essere presentato nel caso in cui al 31/12/2014 non venisse
loro rinnovato il contratto, tenendo
presente che il codice di procedura civile prevede che:
-) entro 60 giorni dalla
scadenza del contratto/mancato rinnovo occorre presentare la lettera
stragiudiziale (modulo predisposto );
-)
nei successivi 180 giorni ricorrere al giudice del lavoro.
Per
la presentazione della lettera stragiudiziale non occorre assistenza legale, ma
solo una penna per compilarla;
per
l’eventuale ricorso le lavoratrici ed i lavoratori potranno avvalersi dei
legali della CGIL che effettueranno le eventuali cause al costo delle sole
spese vive
Palermo
12/11/2014 La Segreteria Provinciale
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