STRALCIO EMENDAMENTI APPROVATI 1/10/2013 al D.L. 101
Nei prossimi giorni è prevista la votazione in Aula del testo definitivo licenziato dalla Commissione Affari Costituzionali, con gli emendamenti approvati dalla stessa.
Dall'analisi degli emendamenti passati in Commissione si evince che parte del lavoro che abbiamo fatto nelle passate settimane ha raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati.
Infatti il giudizio sul carattere largamente insufficiente delle misure del Decreto 101, espresso unitariamente sulla versione originaria, lascia il posto ad una riconsiderazione del testo di questo disegno di legge come di un primo, seppur non ancora soddisfacente, passo in avanti nella presa di coscienza da parte del legislatore della necessità di una risposta al precariato della Pubblica Amministrazione.
In materia di precariato negli IRCCS ( art. 4, comma 10), in materia di esonerati della PA ( art. 2, commi 5 bis e 5 ter) e di necessità del consenso del lavoratore alla mobilità ( art. 3, comma 2, lettera a)) il testo approvato dalla Commissione riprende pedissequamente al testo degli emendamenti unitariamente proposti.
Anche sulla vicenda legata al precariato del Ministero dell'interno è possibile riscontrare un'apertura della Commissione al riconoscimento di una specificità.
Per la valorizzazione della professionalità acquisita dai lavoratori con contratto a tempo determinato, poi, pur mancando uno specifico rinvio letterale al nostro documento, è stato approvato a larga maggioranza un emendamento che prevede lo slittamento del termine per l'indizione di concorsi al 2016, in sintonia con l'intento che ci eravamo proposti unitariamente.
Rimangono molte perplessità sulle norme che contengono vincoli economici, vincoli assunzionali anche per i tirocinanti e limiti al turn/over, ma la mancata approvazione degli altri emendamenti che abbiamo prodotto, e in particolare quelli all'art. 4, non ci faranno certo desistere dal proposito di ottenere un trattamento più equo tra lavoratori delle pubbliche amministrazioni.
Non condividiamo le dichiarazioni odierne del Ministro D'Alia che al Senato, proprio in occasione della relazione al DDL 1015, ha espresso una posizione completamente negativa su un progetto più ampio di stabilizzazione del precariato, sia nelle modalità che nelle professionalità da considerare, ed è proprio questo il motivo per cui questa attività di confronto con il Parlamento deve essere necessariamente accompagnata e rilanciata da una mobilitazione unitaria a sostegno delle nostre ragioni.
Nei prossimi giorni decideremo con le categorie di Cisl e UIl le iniziative che si renderanno necessarie per raggiungere il risultato che ci siamo prefissi: la stabilizzazione dei rapporti di lavoro precario e l'apertura di una nuova fase nella quale il ricorso a forme atipiche di lavoro nelle pubbliche amministrazioni deve tornare ad essere eccezionale e comunque all'interno di regole chiare e condivise.
Continueremo ad intervenire anche durante la successiva fase di discussione del DDL 1015 in Parlamento, il cui inizio è previsto per la settimana prossima, non abbandonando l'attività emendativa degli altri provvedimenti che verranno proposti sull'argomento, primo tra tutti la legge di stabilità, il cui iter inizierà a breve.
Buon lavoro
La Segretaria Generale Fp
Rossana Dettori
Art. 2
2.8
Rita Ghedini, Gatti, Angioni, D’Adda, Favero, Lepri, Parente, Spilabotte
Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «entro il 30 settembre 2013» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2013».
2.100
Pagliari, relatore
Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
a) al numero 2) le parole: "entro il 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2016";
b) al numero 4) le parole: "entro tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro quattro anni".
2.16 (testo 2)
Bruno, Marinello
Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente:
«La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle restanti amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riferimento al personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».
2.20
De Petris, Barozzino
2.21
Gatti, Angioni, D’Adda, Favero, Rita Ghedini, Lepri, Parente, Spilabotte, Lo Giudice
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5-bis. L’articolo 24, comma 14, lettera e), primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che tra i lavoratori ivi individuati sono da intendersi inclusi anche i lavoratori, compresi i dipendenti delle Regioni, delle Aziende sanitarie locali e degli Enti strumentali, che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
5-ter. L’articolo 24, comma 14, lettera e), secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso 5
che l’istituto dell’esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato a seguito di domande presentate prima del 4 dicembre 2011».
2.200
Pagliari, relatore
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Il riferimento alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, contenuto nell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che la relativa disposizione è riferita a tutto il personale del Corpo nazionale del vigili del fuoco, ivi compreso quello di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.».
2.27 (testo 2)
Giovanni Mauro
2.28 (testo 2)
Bonfrisco, Alberti Casellati, Fazzone
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. Nelle more dell’implementazione del monitoraggio previsto dal comma 11 del presente articolo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 16, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 può essere adottato senza tenere conto delle unità di personale in servizio presso le società di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatta salva la rivisitazione dei parametri di virtuosità previsti dal citato articolo 16, comma 8, non appena i dati relativi al personale delle predette società saranno disponibili nel conto annuale.».
2.34 (testo 2)
Giovanni Mauro, Mario Ferrara, Bilardi, Compagnone, Scavone
2.37 (testo 2)
Scoma, Floris
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2014 gli incarichi conferiti dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali ai dirigenti ai sensi del comma 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto del loro fabbisogno e dell’esigenza di assicurare la prestazione dei servizi essenziali. Il differimento della data di scadenza del contratto non costituisce nuovo incarico, ma solo prosecuzione dell’efficacia del contratto vigente. Si applica la normativa vigente in materia di 6
responsabilità dirigenziale. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Resta esclusa la facoltà di modificare in aumento le dotazioni organiche dei singoli Enti».
2.38
Scalia
Dopo il comma 8, inserire il seguente: «8-bis. All’articolo 2, comma 1-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: ’’31 dicembre 2013’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’31 dicembre 2015’’».
2.39 (testo 2)
Bisinella, Calderoli
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. All’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso del diploma di laurea".».
2.40 (testo 2)
Gentile
Dopo il comma 8 inserire il seguente:
«8-bis. All’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 5-bis è sostituito dal seguente: ’’5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all’articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6.’’».
2.42 (testo 2)
Lanzillotta, Ichino
Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", senza incremento degli incarichi attualmente attribuibili a dirigenti non dei ruoli.". 7
2.52
Bruno, Marinello
2.53
Giovanni Mauro, Mario Ferrara, Bilardi, Compagnone, Scavone
«9-bis. Il comma 10 dell’articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato».
2.1000
Pagliari, relatore
All'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 10, dopo le parole: “organi costituzionali” inserire le seguenti: “e di rilievo costituzionale”
b) dopo il comma 11 è inserito il seguente: “11-bis. All’articolo 60, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: “alla Corte dei Conti” sono inserite le seguenti: “e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento delle funzione pubblica”;
2) le parole: “ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento delle funzione pubblica” sono soppresse;
c) dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:
“13-bis. All’articolo 21, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da “su proposta del Ministro dello sviluppo economico” sino a “con il Ministro dell’Economia e delle finanze” sono soppresse.
13-ter. All’articolo 97, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: “c-bis) l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per le finalità di cui all'art. 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.”.
2.71 (testo 2)
Mandelli, D’Ambrosio Lettieri
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
«13-bis. I contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stipulati dall'Agenzia italiana del farmaco per l'attribuzione di funzioni dirigenziali, ai sensi del comma 7 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, anche eccedenti la quota di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere prorogati, comunque non oltre il 31 dicembre 2014, anche in sede di riorganizzazione realizzata ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel limite dei posti disponibili in pianta organica. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la relativa spesa è finanziata con le risorse derivanti dall'articolo 48, comma 8, 8
lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.».
2.67
Di Biagio
2.69
Bernini, Marinello, Floris
2.74
De Petris
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
«13-bis. Per gli anni 2014 e 2015 l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è autorizzata a destinare all’attuazione dell’articolo 18, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le somme previste dal medesimo articolo 18, comma 11, della legge n. 99 del 2009, disponibili nel proprio bilancio e non ancora utilizzate». 9
Art. 3
3.100
Pagliari, relatore
Al comma 1, sostituire le parole: "sino al 31 dicembre 2014" con le seguenti: "sino al 31 dicembre 2015".
3.0.200/3
Bruno
All'emendamento 3.0.200, dopo il capoverso «3-ter», aggiungere il seguente: «Art. 3-quater. - 1. Le autorità indipendenti di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, e di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando autonomamente i capitoli di spesa da ridurre al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio fissati dalla legge.»
3.1000 (già em. 3.0.200)
Pagliari, relatore
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Nelle more dell’adozione di una disciplina organica delle società controllate direttamente o indirettamente dalla medesima pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o dai suoi enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, anche al fine di dare attuazione alla normativa vigente in materia di società pubbliche, gli enti che controllano le predette società approvano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese, di risanamento economico-finanziario e di eventuale accorpamento delle stesse, piani industriali di risanamento, anche su proposta della società, e adottano relativi atti di indirizzo e di attuazione, vigilando sul rispetto degli stessi. Per le finalità di cui al presente comma si applicano, per l’anno 2014, secondo le indicazioni contenute nei piani industriali e negli atti di indirizzo adottati dagli enti controllanti, le procedure di cui ai commi da 2 a 7, riferite al personale in servizio alla data del 31 dicembre 2012 e in ogni caso prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società.».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
3.101
Pagliari, relatore
Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo sopprimere le parole: "e senza necessità del consenso del lavoratore";
b) dopo il primo periodo inserire il seguente: "Qualora le società di cui al presente comma adottino interventi di risanamento economico-finanziario o di ristrutturazione secondo appositi piani 10
industriali che prevedono la riduzione del numero dei lavoratori, ovvero qualora le predette società siano poste in liquidazione, le società medesime procedono con il licenziamento per giusta causa in caso di mancata accettazione da parte del lavoratore della mobilità disposta con gli accordi di cui al presente comma."
3.20
Fravezzi, Panizza, Palermo, Fausto Guilherme Longo, Zin, Berger, Laniece, Tonini
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con l’applicazione al personale eccedente delle società di quanto previsto dall’articolo 2, comma 11, lettera a), dello stesso decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95».
3.21
Giovanni Mauro
Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «Entro dieci giorni dal ricevimento dell’informativa di cui al comma 4, si provvede a definire un piano di assorbimento delle eccedenze di personale applicando i criteri previsti dall’articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. In subordine, si procede, a cura dell’ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell’ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente con le modalità previste dal comma 2.».
3.28 (testo 2)
Lo Moro, Scalia
3.29 (testo 2)
Bencini, Catalfo, Paglini, Puglia, Battista, Molinari, Maurizio Romani, Vacciano
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«7-bis. Nella regolamentazione del rapporto di lavoro dei dirigenti, le società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici non possono inserire, in assenza di preventiva autorizzazione dei medesimi enti o amministrazioni, clausole contrattuali che al momento della cessazione del rapporto prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori a quelli derivanti ordinariamente dal contratto collettivo di lavoro applicato. Dette clausole, inserite nei contratti in essere, sono nulle qualora siano state sottoscritte, per conto delle stesse società, in difetto dei prescritti poteri o deleghe in materia».
3.35
Gatti, Angioni, D’Adda, Favero, Rita Ghedini, Lepri, Parente, Spilabotte
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: 11
«7-bis. Al comma 11 dell’articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: ’’per l’anno 2011’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’per l’anno 2012’’».
3.36 (testo 2)
Pizzetti
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Anche al fine di favorire i processi di mobilità e di razionalizzazione nell'impiego del personale, al comma 1-bis dell’articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: ’’servizi socio-assistenziali,’’ sono inserite le seguenti: ’’socio-sanitari,’’».
3.0.100
Pagliari, relatore
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni riguardanti gli enti locali)
1. In via sperimentale, per gli anni 2014 e 2015, i comuni possono effettuare, previo avviso pubblico, apposite selezioni per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigenti comunali. La selezione è condotta sulla base della previa definizione da parte del comune del profilo di dirigente richiesto, con riferimento allo specifico incarico e alle esigenze derivanti dalle linee programmatiche del comune. In ogni caso i candidati devono possedere, oltre agli specifici requisiti relativi al profilo, la laurea magistrale e un'adeguata esperienza dirigenziale. La selezione è compiuta da una commissione costituita da un esperto nominato dal comune e da due esperti designati dal rettore di un'università o dal presidente di altra istituzione scientifica indipendente dal comune.
2. Per gli anni 2014 e 2015 i comuni, esclusivamente effettuando le selezioni di cui al comma 1, possono affidare incarichi a contratto a tempo determinato di dirigenti, ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un contingente aggiuntivo a quanto previsto dall'articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non superiore al 20 per cento delle dotazioni organiche della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato e comunque corrispondente ad almeno una unità.
3. Gli affidamenti di incarichi di cui al comma 2 sono subordinati esclusivamente ai vincoli di spesa per gli enti locali relativi al rispetto del patto di stabilità, alla previsione di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, nonché a quella di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.». 12
Art. 4.
4.20 (testo 2)
Gasparri, Floris
Dopo il comma 4 inserire seguente:
«4-bis. Fermi restando i requisiti di cui all’articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono riaperti i termini per l’inquadramento nella dirigenza medica degli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, che abbiano presentato la relativa istanza entro il 31 dicembre 2003, con corrispondente riduzione delle risorse finanziarie destinate alla stipula di convenzioni con gli specialisti delle predette categorie».
4.21
Gentile
Al comma 5, dopo le parole: «monitoraggio telematico» inserire le seguenti: «, avvalendosi dell’associazione di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6,».
4.502
Pagliari, relatore
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: "dell'amministrazione che emana il bando" con le seguenti: "di una pubblica amministrazione";
b) al comma 8, dopo le parole: "n. 280," inserire le seguenti: "nonché di quelli che svolgono attività socialmente utili sulla base delle leggi regionali,".
4.503
Pagliari, relatore
Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni: al primo periodo, sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2015" con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2016"; e sostituire le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"; al secondo periodo, sostituire le parole: "relative agli anni 2013, 2014 e 2015," con le seguenti: "relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016"; al terzo periodo, sostituire le parole: "nel triennio 2013-2015 a valere sulle predette risorse" con le seguenti: "a valere sulle predette risorse relative al quadriennio 2013-2016 e cessano di avere efficacia una volta che sono state utilizzate le risorse medesime". 13
4.40 (testo 2)
Sposetti
4.41 (testo 2)
Giuseppe Esposito, Bruno
4.42 (testo 2)
Giovanni Mauro, Mario Ferrara, Bilardi, Compagnone, Scavone
Al comma 6, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per il periodo in cui il rapporto di lavoro ha avuto effettiva esecuzione ed ha determinato il diritto a trattenere la corrispondente retribuzione, il dipendente si considera in effettivo servizio ai fini della procedura di cui all’articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, da concludere entro i termini di cui al primo periodo.».
Conseguentemente, dopo il comma 6 inserire i seguenti:
«6-bis. All’articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge" e le parole: "con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituire dalle seguenti: "per il personale in effettivo servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, entro i termini di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,".
6-ter. All’articolo 2, comma 4-duodecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "siano in servizio" sono sostituite dalle seguenti: "siano in effettivo servizio"».
4.46
Dirindin, Finocchiaro, De Biasi, Bianco, Granaiola, Maturani, Mattesini, Padua, Silvestro, Laniece, Maurizio Romani, Romano, De Petris, Lo Moro, Uras
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis. Le aziende del Servizio sanitario nazionale possono bandire concorsi per l’assunzione di personale, da destinare al rafforzamento strutturale dei servizi assistenziali, a condizione che gli oneri che ne derivano siano recuperati tramite la riduzione, in via permanente e strutturale, delle spese sostenute per l’acquisizione, da parte dei medesimi enti, di servizi all’esterno.
6-ter. Con decreto del Ministro della salute, da emanare, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità per l’effettiva applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, da attuarsi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». 14
4.51 (testo 3)
Orrù
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Ai fini di cui al comma 6, nonché per fare fronte agli accresciuti compiti derivanti dalla partecipazione alle attività di cooperazione fra autorità di protezione dati dell’Unione europea, il Garante per la protezione dei dati personali, nell’ambito dell’autonomia del proprio ordinamento, indice, entro il termine di cui al medesimo comma 6, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, con corrispondente incremento della dotazione organica non superiore a dodici unità e contestuale soppressione in pari numero delle unità di cui all'articolo 156, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, una o più procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale in servizio presso l’Ufficio del Garante medesimo a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esame, che, alla data di pubblicazione del bando, abbia maturato almeno tre anni di anzianità con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze della stessa autorità».
4.60 (testo 3)
Lepri, Gatti, Angioni, D’Adda, Favero, Rita Ghedini, Parente, Spilabotte
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. Entro il 31 dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche possono trasformare, previo consenso degli interessati e a parità di spesa, posti da tempo pieno a tempo parziale e procedere alla relativa copertura, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti, mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali contratti di lavoro a tempo parziale, su richiesta degli interessati, devono essere riconvertiti a tempo pieno, entro il 31 dicembre 2017 e nel rispetto dei limiti assunzionali.».
4.63 (testo 2)
Bencini, Bertorotta, Bulgarelli, Gaetti, Mangili, Molinari, Mussini
4.65 (testo 2)
Orrù
Al comma 8, sostituire le parole: «di priorità volti a favorire l’anzianità anagrafica» con le seguenti: «che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari».
4.504
Pagliari, relatore
Al comma 8, sostituire le parole: "fmo al 31 dicembre 2015" con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2016". 15
4.67 (testo 2)
Giovanni Mauro
4.68 (testo 2)
De Petris
4.69 (testo 2)
Bonfrisco, Alberti Casellati, Fazzone
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la possibilità da parte delle regioni di individuare criteri in base ai quali l'amministrazione può prevedere l'assunzione dei lavoratori utilizzati presso i propri uffici.».
4.76
Orrù, Padua, Bianco, Lumia, Mineo
Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono fatte salve, per le regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, le disposizioni previste dall’articolo 14, commi 24-bis e 24-ter, del decreto-legge 34 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni».
Conseguentemente dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-bis. 1. All’articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 24-ter, sostituire le parole: ’’di cui al comma 9’’ con le seguenti: ’’di cui al comma 7 dell’articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133’’ e aggiungere in fine le seguenti parole: ’’nonchè alle procedure assunzionali dei lavoratori di cui al medesimo comma 24-bis consentiti dalla normativa vigente’’;
b) dopo il comma 24-ter, è aggiunto il seguente:
’’24-quater. Esclusivamente per le finalità di cui ai commi 24-bis e 24-ter, per consentire l’attuazione dei processi di stabilizzazione di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, gli enti territoriali di cui al comma 24-bis calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell’eventuale contributo erogato dalle regioni. A tal fine, la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuata tenendo conto di dati omogenei».
4.78
Bruno, Viceconte
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-bis. Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell’Amministrazione dell’interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione, il Ministero dell’interno è autorizzato a bandire procedure concorsuali riservate al 16
personale di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 4 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, nel rispetto dei requisiti soggettivi di cui al comma 6. Fino al completamento della manovra assunzionale, alla quale si applica il limite del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato relativi allo stesso personale nei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 novembre di ciascun anno. All’onere relativo alle predette proroghe, nel limite massimo di euro 20.000.000 annui, si provvede secondo le procedure di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, tramite assegnazione all’apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell’interno delle risorse finanziarie necessarie individuate nel decreto di cui al precedente periodo».
4.85
De Petris
Sostituire il comma 10 con il seguente:
«10. Le regioni, le province autonome, gli enti locali e le altre amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, non ricomprese al comma 3 del presente articolo, adottano, secondo rispettivi ordinamenti, tenuto conto del loro fabbisogno, e dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5, i princìpi e le modalità di cui al comma 3, utilizzando le graduatorie vigenti per la copertura delle vacanze in organico che richiedono la medesima professionalità. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all’attuazione dei commi 5, 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalità mediche e del ruolo sanitario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368».
4.88 (testo 2)
Giovanni Mauro
4.89 (testo 2)
Bonfrisco, Alberti Casellati, Fazzone
Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «ivi previsti e», inserire le seguenti: «tenuto conto». 17
4.90 (testo 2)
Gasparri, Floris
Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: «professionalità mediche del ruolo sanitario» con le seguenti: «professionalità del Servizio Sanitario Nazionale».
4.95
Dirindin, Bianco, Silvestro, Padua
Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con lo stesso decreto può essere elevato sino al 50 per cento il limite del turn over fissato dall’articolo 4-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 181, rendendo definitivamente indisponibili le risorse stanziate nella programmazione fmanziaria 2013-2015 per sottoscrivere, rinnovare o prorogare contratti di lavoro a tempo determinato al personale di cui all’articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.».
4.109
Montevecchi, Mussini, Bulgarelli, Bocchino, Bencini, Bertorotta, Catalfo, Gaetti, Mangili, Molinari
Al comma 11, sostituire le parole: «enti gestiti dai comuni», con le seguenti: «enti locali».
4.119 (testo 3)
Pezzopane, Chiavaroli
Dopo il comma 13, inserire i seguenti:
«13-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 13, nell'ottica del potenziamento dei servizi pubblici per l'impiego e al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale già impegnato a tempo determinato, la provincia dell'Aquila, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalle vigenti normative, può procedere all'assunzione a tempo indeterminato degli idonei nelle graduatorie concorsuali a tempo indeterminato ancora vigenti dell'ente, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto in forza di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e in possesso dei requisiti previsti dal comma 6. Nelle more dell'assunzione a tempo indeterminato, la provincia dell'Aquila è autorizzata alla proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato dei suddetti lavoratori, anche in deroga ai limiti temporali previsti dalla vigente normativa in materia.
13-ter. Allo scopo di accelerare le attività di ricostruzione e di recupero del tessuto sociale urbanistico e occupazionale della città dell'Aquila, nelle procedure espropriative legate alla realizzazione delle opere pubbliche, per il comune dell'Aquila si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22-bis del testo unico di cui al DPR 8 giugno 2001, n. 327, relativamente agli interventi inseriti nel programma annuale e triennale delle opere pubbliche.».
4.121 (testo 2)
De Petris, Petraglia
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente: 18
«16-bis. Fermo restando che l’accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all’espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, al fine di consentire agli enti pubblici di ricerca di svolgere con pienezza le proprie funzioni istituzionali tramite il consolidamento in ruolo del personale in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione sottoscritto in data 7 aprile 2006, i medesimi enti, previa autorizzazione dei Ministri vigilanti, sono autorizzati alla rideterminazione della propria dotazione organica secondo le rispettive necessità e comunque senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. La rideterminazione è eseguita senza incremento di posti dirigenziali. Le disposizioni del presente comma si applicano in quanto compatibili al personale contrattualizzato dell’università. Le amministrazioni prorogano i contratti del personale in possesso dei suddetti requisiti fino al 31 dicembre 2018».
4.125
Mandelli, Floris
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
«16-bis. All’articolo 14, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’L’individuazione dei limiti di cui al presente comma è effettuata complessivamente su base nazionale e la relativa assegnazione alle singole camere di commercio delle unità di personale da assumere è stabilita con decreto del Ministero dello sviluppo economico sulla base dei criteri individuati da un’apposita commissione, costituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica presso il medesimo Ministero, composta da cinque componenti: due in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, dei quali uno con funzione di presidente, uno in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze, uno della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ed uno in rappresentanza di Unioncamere».
4.1001
Pagliari, relatore
« Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
«16-bis. All’articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “l’assenza è giustificata” sono sostituite dalle seguenti: “il permesso è giustificato”;
b) dopo le parole: “di attestazione” sono inserite le seguenti: “, anche in ordine all’orario,”;
c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica”.».
4.0.100 (testo 2)/2
Lo Moro
All'emendamento 4.0.100 (testo 2), dopo il comma 7, aggiungere il seguente: 19
«7-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.»
4.0.100 (testo 2)/4
Pezzopane
All'emendamento 4.0.100 (testo 2), dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto sociale e occupazionale della città dell'Aquila, il comune dell'Aquila è autorizzato ad attuare le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 4 avviando procedure pubbliche con riserva fino al 50 per cento dei posti messi a concorso a favore di coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti dalla norma, anche per profili professionali e categorie di inquadramento inferiori a quelle del precedente servizio prestato a tempo determinato e in ogni caso afferenti a profili non ricoperti con il cd. concorso "Ripam Abruzzo", di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate in deroga al limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno, di cui all'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo restando il rispetto del limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché nel limite della dotazione organica dell'ente.»
4.0.100 (testo 2)
Pagliari, relatore
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di reclutamento e assunzioni nelle pubbliche amministrazioni)
1. All’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: “3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno, ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento di personale non dirigenziale, mediante concorso pubblico, ricorrendo, per ciascun anno, ad una soltanto delle seguenti modalità:
a) concorso pubblico con riserva di posti nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, per coloro che alla data di pubblicazione dei bandi hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, con esclusione dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici;
b) concorso pubblico per titoli ed esami prevedendo criteri di valorizzazione della professionalità acquisita con esperienze lavorative presso pubbliche amministrazioni con contratto a 20
tempo determinato, di somministrazione di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa, tenendo conto dell’anzianità maturata e della tipologia di rapporto di lavoro.”;
b) il comma 3-ter è sostituito dal seguente: “3-ter. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti previste dalla normativa vigente non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Ove si renda necessaria, in relazione a tale limite, una riduzione dei posti da riservare, obbligatoriamente o facoltativamente, tale riduzione si attua in misura proporzionale in relazione a ciascuna categoria di aventi diritto a riserva obbligatoria, applicando i criteri di priorità previsti dall’articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e, ove rimangano altri posti disponibili da destinare a riserva facoltativa, tenendo conto delle riserve di cui al comma 3-bis del presente articolo e all’articolo 52 con eventuale riduzione in misura proporzionale.”;
c) il secondo periodo del comma 4 è sostituito dai seguenti: “Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all’emanazione, nel rispetto dei vincoli e dei limiti alle assunzioni previste dalla normativa vigente, di un decreto direttoriale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, verificata l’assenza di graduatorie vigenti, per le medesime amministrazioni, relative alle professionalità necessarie secondo un criterio di equivalenza. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 giugno di ogni anno, procede, per le amministrazioni di cui al secondo periodo del presente comma, al censimento delle graduatorie vigenti da rendere pubblico nel sito internet istituzionale. A parità di profili professionali, sono preferibilmente utilizzate le graduatorie più recenti. Per gli enti di ricerca di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, l’autorizzazione di cui al presente comma è concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di attività e del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell’organico, di cui all’articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Le autorizzazioni concesse ai sensi del presente comma sono inviate alla Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20.”;
d) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: “4-bis. Per le amministrazioni indicate al comma 4, con le modalità ivi previste, sono autorizzate le procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, tenendo conto dei vincoli finanziari fissati dalla normativa vigente, nonché dei criteri previsti dall'articolo 36 del presente decreto.”.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le assunzioni a tempo indeterminato previste dall’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall’articolo 66, commi 9, 9-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall’articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ivi comprese le assunzioni previste dall’articolo 1, commi 90 e 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono autorizzate, per ciascun anno, secondo le modalità di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo, previa richiesta delle amministrazioni, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo. Le autorizzazioni concesse ai sensi del presente comma sono inviate alla Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
3. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 21
a) il comma 10 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) l’articolo 12, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;
c) il comma 12 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
4. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppresse le parole “, secondo le modalità di cui al comma 10,”.
5. All’articolo 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “di cui all'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
6. I bandi dei concorsi per titoli ed esami di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dei concorsi per la qualifica dirigenziale di seconda fascia delle altre amministrazioni pubbliche possono prevedere una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti banditi, a favore di coloro che hanno svolto incarichi dirigenziali con contratto di lavoro a tempo determinato presso l’amministrazione che bandisce il concorso per un periodo non inferiore a cinque anni. In ogni caso le riserve di posti non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso e tra le categorie riservatarie prevale il diritto alla riserva a favore del personale di ruolo.
7. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2012, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2012, avviene secondo procedura selettiva fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la cui dotazione è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo.
Conseguentemente, sopprimere il comma 16 dell’articolo 4.
4.0.7 (testo 2)/1
Pizzetti
All'emendamento 4.0.7 (testo 2), aggiungere, in fine, il seguente comma: «12. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: "guadagni ordinaria" sono aggiunte le seguenti: ", nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219."». 22
4.0.7 (testo 2)
Bianco, De Biasi, Silvestro, Martini, Maturani, Dirindin, Granaiola, Mattesini, Padua, Orrù, Gatti, Laniece, Fissore, Bencini, Maurizio Romani, Lo Moro
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di dirigenza sanitaria del Ministero della salute, di certificazioni mediche e di medicina fiscale)
1. Il personale di qualifica dirigenziale del Ministero della salute con professionalità sanitaria di cui all’articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nonché il personale successivamente inquadrato nelle corrispondenti qualifiche è collocato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in un unico livello, nel ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute. Ai sensi dell’articolo 40, commi 1 e 2, del decreto legislativo, 30 marzo 2001, n. 165, in sede di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009, ferma rimanendo l’esclusività del rapporto di lavoro, sono estesi al personale dirigente di cui al precedente periodo, prioritariamente e nei limiti delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali, gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro. Nelle more dell’attuazione di quanto previsto dal precedente periodo e fermo restando quanto previsto al comma 4, al personale dirigente di cui al presente comma continua a spettare il trattamento giuridico ed economico attualmente in godimento. I titoli di servizio maturati presso il Ministero della salute nei profili professionali sanitari anche con rapporto di lavoro a tempo determinato sono equiparati ai titoli del Servizio sanitario nazionale.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle dotazioni organiche vigenti, sono individuati il contingente dei posti destinati alla dirigenza del ruolo sanitario del Ministero e i principi generali in materia di incarichi conferibili e modalità di attribuzione degli stessi. I posti e gli incarichi di cui al precedente periodo sono individuati e ripartiti con successivo decreto del Ministro della salute. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti collocati nel ruolo di cui al comma 1, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della salute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5.
3. L'accesso al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, in coerenza con la normativa di accesso prevista per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale e nell'ambito delle facoltà assunzionali vigenti per il Ministero della salute. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli incarichi corrispondenti alle tipologie previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e individuati ai sensi del comma 2, vengono attribuiti in base alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Nei limiti del contingente di posti individuato ai sensi del comma 2, agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si accede in base ai requisiti previsti per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, previa procedura selettiva interna ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La procedura di conferimento è attivata in relazione alle posizioni che si rendono disponibili e il differenziale retributivo da corrispondere ai soggetti incaricati grava per la prima volta sulle risorse finanziarie del Ministero della salute come previste dalla normativa vigente in materia di assunzioni. 23
5. I dirigenti sanitari del Ministero della salute che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa o di direzione di aziende sanitarie o di enti del Servizio sanitario nazionale per almeno cinque anni, anche non continuativi, possono partecipare alle procedure per l'attribuzione di incarichi dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché partecipare al concorso previsto dall'articolo 28-bis del predetto decreto legislativo. Si applica l'articolo 23, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
6. All’articolo 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 2 è sostituito dal seguente:
’’2. I certificati per l’attività sportiva non agonistica di cui all’articolo 3 del citato decreto del ministro della salute 24 aprile 2013 vengono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport e dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i medici certificatori si avvalgono, oltre che dell’esame clinico, degli accertamenti previsti dalle linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di Sanità’’.
7. Le funzioni di accertamento medico-legale relative alle assenze per malattia dei lavoratori dipendenti svolte dalle aziende sanitarie locali sono trasferite all’Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, gli accertamenti sono disposti nel rispetto del regime previsto dall’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
8. In sede di approvazione della legge di bilancio è stabilita la dotazione degli stanziamenti a favore dell’I.N.P.S. con destinazione vincolata agli accertamenti medico-legali per le assenze per malattia, secondo quanto previsto dall’articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
9. Gli oneri per l’espletamento degli accertamenti medico-legali di cui al comma 8 sono a carico dell’I.N.P.S. Le liste speciali, già costituite ai sensi del comma 12 dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che vi risultavano già iscritti alla data del 31 dicembre 2007.
10. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 9 e i requisiti di idoneità ed appropriatezza delle strutture e delle risorse umane dedicate alla specifica funzione, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute.
11. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Nessun commento:
Posta un commento