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giovedì 19 settembre 2013

D.L.101 emendamenti presentati

DECRETO LEGGE n. 101 del 31/8/2013






Il Decreto Legge n. 101 del 31/8/ 2013 è da ritenersi complessivamente insufficiente a recepire, da parte del Governo, le risposte che da tempo i lavoratori, sopratutto precari, e le OO.SS. attendono in materia di lavoro.

In particolare, le OO.SS hanno più volte messo in luce la necessità di avviare un organico progetto di riforma della PA e di avanzamento del sistema dei servizi che sia in grado di rilanciare il valore economico e sociale della funzione amministrativa dello Stato.

Al contrario, il decreto presentato manca di una visione progettuale e ripropone vecchi schemi e riforme spot, nella scia della peggiore legislazione in materia di tagli alla spesa pubblica.

Nel confermare, quindi, l'importanza di interventi strutturali per la PA che, partendo dal cittadino e dai suoi bisogni, mettano al centro il ruolo e la dignità del lavoro pubblico, FPCGIL, CISL FP, UIL FPL e UIL PA hanno predisposto una serie di emendamenti al testo del decreto attualmente all'esame delle Camere.

Tra gli emendamenti rivestono importanza prioritaria quelli proposti all'art. 4 del Decreto Legge per un approccio più complessivo al problema della precarietà.

In particolare la proposta di proroga triennale dei rapporti di lavoro in essere deve essere considerata un'azione indispensabile e propedeutica ad una più generale operazione di ripensamento dell'intero sistema dell'Amministrazione pubblica.













PROPOSTE EMENDATIVE



Articolo 4 comma 1 - relazione -

La proposta di emendamento ha lo scopo di mantenere in capo ai CCNL la funzione di definizione delle tipologie contrattuali.

Articolo 4 comma 1 - testo -

Alla lettera a) dopo le parole: “ temporanee ed eccezionali”aggiungere le parole:”definite nei CCNL”.

Alla lettera b) dopo le parole: “ a tempo determinato “ aggiungere le parole: “ definite nei CCNL”.





Articolo 4 comma 3 - relazione -

L'emendamento sostituisce il corrispondente comma del Decreto Legge e fissa entro termini precisi e prima delle procedure di autorizzazione, il numero di posti che non possono essere messi a concorso per le finalità di “ superamento del precariato” attingendo alle graduatorie di concorso, anche di eventuali tirocini, già espletati”.

Articolo 4 comma 3 - testo -

Entro 90 giorni dalla data di cui al comma 5, con DPCM da adottarsi su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, vengono definiti gli obiettivi di assorbimento delle graduatorie di concorso, anche dei tirocini, presso le singole Amministrazioni, ferme rimanendo le procedure di proroga dei contratti in corso di cui al comma 9 del presente articolo. I posti così coperti vengono resi indisponibili per le procedure concorsuali che le Amministrazioni di cui al presente comma possono avviare previa autorizzazione, ai sensi dell'art. 35 , comma 4, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001.





Articolo 4 comma 6 - relazione -

L'emendamento è volto a garantire l'omogeneità dei requisiti per la partecipazione alle procedure concorsuali e la parità di trattamento per tutte le lavoratrici e i lavoratori che hanno avuto un rapporto di lavoro con la PA.

Articolo 4 comma 6 - testo -

Dopo le parole: ”riservate esclusivamente a coloro che” inserire le parole:”all'entrata in vigore del presente decreto”.





Articolo 4 comma 7 - relazione -

L'emendamento evidenzia il nesso eziologico tra il comma 4 e il comma 6 dell'art. 4 e ha, appunto, il preciso scopo di prolungare i rapporti di lavoro in essere con la PA per un periodo di tre anni necessari alla realizzazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 6.

Articolo 4 comma 7- testo -

Dopo le parole:” del comma 6” aggiungere le parole:” i rapporti di lavoro in essere con la Pubblica Amministrazione possono essere prorogati fino al compimento del processo di cui all'art. 4 comma 6, per un periodo di 36 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, nei limiti della spesa per il personale già prevista da ciascuna Amministrazione in sede di bilancio”





Articolo 4 comma 9 bis- relazione -

L'inserimento nel testo del decreto 101 del nuovo comma 9bis si giustifica in ragione della peculiarità propria delle competenze affidate al Ministero dell'Interno. Infatti, i compiti di gestione dei processi migratori e la tenuta degli albi dei Segretari comunali non sono da considerarsi di carattere straordinario, bensì rientranti nell'alveo delle attività istituzionali del Ministero.

Ciò giustifica la previsione di una deroga all'individuazione dei fabbisogni di personale, oltre il limite del turn over previsto per le altre pubbliche amministrazioni, e l'inserimento, in detti fabbisogni, del personale di lavoro con contratto a tempo determinato assunto ex legge del 24 dicembre 2007 n. 244.

Articolo 4 comma 9 bis- testo -

Per la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449, del Ministero dell'Interno non si applica l'art. 14, comma 2, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in virtù delle particolari esigenze di gestione dei processi migratori e di tenuta degli albi dei segretari comunali.



Articolo 4, comma 10 - Relazione

L’emendamento ha lo scopo di risolvere negli IRCCS le problematiche del cosiddetto “precariato” non strutturato, impegnato nell’attuazione dei programmi di ricerca finalizzata, consentendo di continuare ad avvalersi della professionalità di personale che ha acquisito capacità e competenze specifiche, in quanto appositamente formato secondo l’organizzazione, il funzionamento, gli obiettivi e le finalità proprie degli stessi.

Articolo 4, comma 10 - Testo

L’articolo 4, comma 10, secondo periodo è così modificato:

Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento

 alle professionalità mediche e del ruolo sanitario

 a fattispecie diverse dal contratto di lavoro a tempo determinato per il solo personale impegnato nella ricerca in sanità,

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.



Articolo 4, comma 10 - Relazione

L’emendamento ha lo scopo di rispondere, in via transitoria, all’esigenza di definire procedure specifiche di reclutamento, dettata dalla multidisciplinarità degli IRCCS, nonché di salvaguardare esperienze e professionalità del personale maturate in attività di assoluta particolarità.

Articolo 4, comma 10 - Testo

All’articolo 4, comma 10, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:

Nel decreto del Presidente del Consiglio di cui al precedente periodo saranno previste specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca in sanità, finalizzate anche all’individuazione quali requisiti per l’accesso ai concorsi dei titoli di studio post laurea e di lauree in possesso del personale precario.



Articolo 2 comma 5 bis e comma 5 ter- relazione-

La proposta emendativa all'art. 2 del Decreto Legge ha lo scopo di ricomprendere gli esonerati della Pubblica Amministrazione ex art. 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n.133, nei procedimenti di applicazione della spending review, per quanto attiene ai pensionamenti anticipati.

Solo in tal modo è possibile realizzare una parità di trattamento per tutti i dipendenti pubblici e superare il pregiudizio che, altrimenti, deriverebbe ai dipendenti esonerati dall'utilizzo della dichiarazione di esubero da parte della Pubblica Amministrazione.

Articolo 2 comma 5 bis- testo-

L’articolo 24, comma 14, lett. e), primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che tra i lavoratori ivi individuati sono da intendersi inclusi anche i lavoratori, compresi i dipendenti regionali e delle Aziende Sanitarie Locali, che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell’istituto dell’esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n.133.

Articolo 2 comma 5 ter- testo-

L’articolo 24, comma 14, lett. e), secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato a seguito di domande presentate prima del 4 dicembre 2011;





Articolo 3 comma 1- relazione-

L'emendamento mira ad indirizzare le procedure di mobilità verso un percorso maggiormente qualificato che possa far fronte al reale fabbisogno del Ministero della Giustizia, sia rispetto alle qualifiche professionali di cui è carente, sia rispetto alle specifiche vacanze territoriali.

L'inserimento di un preciso riferimento alla concertazione con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, risponde ad esigenze di trasparenza e di partecipazione che sono imprescindibili per la definizione dei criteri di un bando di selezione volto a valutare le esperienze professionali dei lavoratori.

Articolo 3 comma 1 - testo -

Dopo le parole: “il passaggio diretto a domanda” aggiungere le parole :” , per profili professionali omogenei,”

Dopo le parole :” secondo criteri prefissati”, aggiungere le parole:”, di concerto con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative,”





Articolo 3 comma 1 bis – relazione -

Il nuovo comma ha l'obiettivo di introdurre, a vantaggio dello smaltimento dell'arretrato, e , quindi, con il carattere della temporaneità ed eccezionalità, lo strumento del contratto di lavoro a tempo determinato per tutti i lavoratori che abbiano svolto il tirocinio formativo presso il Ministero della Giustizia. La copertura finanziaria all'assunzione è garantita dallo stanziamento che, proprio a tale scopo, è stato previsto nella Legge di stabilità per il 2013, opportunamente richiamata.

Articolo 3 comma 1 bis - testo -

In considerazione della grande mole di arretrato di civile, è prevista a supporto dell'attività giudiziaria di smaltimento dell'arretrato, a partire dal gennaio 2014 e nei limiti dello stanziamento di cui all' art. 1 comma 25 lettera c) legge del 24 dicembre 2012, n°228, la stipula di 3000 contratti a tempo determinato, per quei lavoratori cassaintegrati, in mobilità, lsu, disoccupati o inoccupati, che abbiano svolto il tirocinio formativo presso il Ministero della Giustizia in virtù di detto stanziamento.



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