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mercoledì 29 maggio 2013
Orario di lavoro Area Cultura
Al Sig. Dirigente Coordinatore Area Cultura
Oggetto: Problematica orario di lavoro e turnazione del personale in
servizio nelle strutture afferenti all’area Cultura (musei, spazi espositivi,
biblioteche, pacit, ecc…).
Le scriventi OO.SS. hanno avuto modo di constatare che l’orario di lavoro
del personale in servizio nell’area è distribuito in maniera estremamente
altalenante ed in particolare, presa visione di alcuni piani di lavoro, si evince la
netta scansione giornaliera e non con alternanza “almeno settimanale”; nello
specifico si è notato che nell’arco della settimana e del mese un collaboratore
culturale deve prestare servizio un giorno di mattina, il successivo di pomeriggio e
poi di mattina ecc… per tutto l’arco del mese e così dicasi per le 2 domeniche e per
i servizi in turnazione.
Parebbe, altresì, che per il servizio di turnazione (per il quale non è ancora
stato reso noto da parte dell’A.C. l’importo da destinare a tale istituto) si proceda,
in alcune strutture ed in maniera unilaterale, all’assegnazione dei giorni di lavoro.
Per quanto sopra, nella considerazione che dalla programmazione del Sig.
Sindaco la Città di Palermo è candidata a “capitale europea della cultura” ed in
prossimità della stagione estiva,
si chiede con urgenza un incontro alla S.V.
per affrontare il tema della funzionalità, strategicità e operatività e rendere edotte
le scriventi OO.SS. sugli atti di indirizzo che l’Amministrazione Comunale intenda
porre in essere per la realizzazione della programmazione e per il rilancio delle
strutture e ciò con particolare riguardo alle problematiche dell’orario dei
lavoratori ed in aderenza e nel rispetto della sentenza del 06/12/2012, del
Tribunale di Palermo, sezione lavoro, che ha condannato l’Ente dichiarando
antisindacale il comportamento tenuto “consistito nell'avere modificato la
collocazione temporale della prestazione lavorativa dei dipendenti part time in
servizio nelle biblioteche comunali, in difetto della necessaria contrattazione
collettiva prevista dall'art. 2 D.Lgs. n. 61/2000”.
Tale principio, DEVE essere applicato a tutto il personale part-time perché
modifiche unilaterali della collocazione temporale dell’orario di lavoro del personale
part-time “cambiando solo i giorni di utilizzo e non l’orario” sono anch’esse
“collocazione temporale”.
In attesa di cortese riscontro, con l’occasione si porgono distinti saluti.
CGIL FP UIL FPL
Caselli – Leo - Casella Martinez - Biasini - Spinelli
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