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mercoledì 29 maggio 2013

Orario di lavoro Area Cultura


 
Al Sig. Dirigente Coordinatore Area Cultura


Oggetto: Problematica orario di lavoro e turnazione del personale in

servizio nelle strutture afferenti all’area Cultura (musei, spazi espositivi,

biblioteche, pacit, ecc…).

Le scriventi OO.SS. hanno avuto modo di constatare che l’orario di lavoro

del personale in servizio nell’area è distribuito in maniera estremamente

altalenante ed in particolare, presa visione di alcuni piani di lavoro, si evince la

netta scansione giornaliera e non con alternanza “almeno settimanale”; nello

specifico si è notato che nell’arco della settimana e del mese un collaboratore

culturale deve prestare servizio un giorno di mattina, il successivo di pomeriggio e

poi di mattina ecc… per tutto l’arco del mese e così dicasi per le 2 domeniche e per

i servizi in turnazione.

Parebbe, altresì, che per il servizio di turnazione (per il quale non è ancora

stato reso noto da parte dell’A.C. l’importo da destinare a tale istituto) si proceda,

in alcune strutture ed in maniera unilaterale, all’assegnazione dei giorni di lavoro.

Per quanto sopra, nella considerazione che dalla programmazione del Sig.

Sindaco la Città di Palermo è candidata a “capitale europea della cultura” ed in

prossimità della stagione estiva,

si chiede con urgenza un incontro alla S.V.

per affrontare il tema della funzionalità, strategicità e operatività e rendere edotte

le scriventi OO.SS. sugli atti di indirizzo che l’Amministrazione Comunale intenda

porre in essere per la realizzazione della programmazione e per il rilancio delle

strutture e ciò con particolare riguardo alle problematiche dell’orario dei

lavoratori ed in aderenza e nel rispetto della sentenza del 06/12/2012, del

Tribunale di Palermo, sezione lavoro, che ha condannato l’Ente dichiarando

antisindacale il comportamento tenuto “consistito nell'avere modificato la

collocazione temporale della prestazione lavorativa dei dipendenti part time in

servizio nelle biblioteche comunali, in difetto della necessaria contrattazione

collettiva prevista dall'art. 2 D.Lgs. n. 61/2000”.

Tale principio, DEVE essere applicato a tutto il personale part-time perché

modifiche unilaterali della collocazione temporale dell’orario di lavoro del personale

part-time “cambiando solo i giorni di utilizzo e non l’orario” sono anch’esse

“collocazione temporale”.

In attesa di cortese riscontro, con l’occasione si porgono distinti saluti.

CGIL FP UIL FPL

Caselli – Leo - Casella Martinez - Biasini - Spinelli

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