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mercoledì 7 novembre 2012

D.L. 19/10/12 n°185 disposizioni in materia di trattamento di fine servizio

Ai fini di dare attuare la sentenza cella Corte Costituzionale n°223/2012... i tfr liquidati in base alla disposizione 78/2010, sono riliquidati d'ufficio entro 1 anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente... in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme già erogate in eccedenza.

DECRETO-LEGGE 29 ottobre 2012 , n. 185


Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei

dipendenti pubblici. (12G0207)



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare misure

finalizzate a salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 26 ottobre 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del

Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica

amministrazione e la semplificazione;



Emana

il seguente decreto-legge:



Art. 1

1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte

Costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di

finanza pubblica, l'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122, e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011. I

trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base

alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del

presente decreto sono riliquidati d'ufficio entro un anno dalla

predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in

vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si

provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme

gia' erogate in eccedenza. Ai maggiori oneri derivanti dal presente

comma valutati in 1 milione di euro per l'anno 2012, 7 milioni di

euro per l'anno 2013, 13 milioni di euro per l'anno 2014 e in 20

milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2012 mediante

corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi

strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2013, a 13 milioni per

l'anno 2014 e a 20 milioni annui a decorrere dal 2015, mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di

parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014,

nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della

missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del

lavoro e delle politiche sociali per 7 milioni di euro per l'anno

2013 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca per 20 milioni di euro a decorrere

dal 2014.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

3. I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del

contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento

della base contributiva utile prevista dall'articolo 11 della legge 8

marzo 1968, n. 152, e dall'articolo 37 del testo unico delle norme

sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e

militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si estinguono di diritto;

l'estinzione e' dichiarata con decreto, anche d'ufficio; le sentenze

eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in

giudicato, restano prive di effetti.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 29 ottobre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Grilli, Ministro dell'economia e delle

finanze

Patroni Griffi, Ministro per la

pubblica amministrazione e la

semplificazione

Visto, il Guardasigilli: Severino



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