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lunedì 29 ottobre 2012
Trattenute previdenziali a carico dei dipendenti per Indennità di Fine Servizio. - Atto di diffida
Al Signor Sindaco
All’Assessore al Personale
Al Responsabile del Settore Personale
del Comune di Palermo
Oggetto: Trattenute previdenziali a carico dei dipendenti per Indennità di Fine Servizio. - Atto di diffida.
La scrivente O.S., premesso che:
l’art. 12, comma 10, del D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, ha modificato per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la modalità di calcolo dei Trattamenti di Fine Servizio, prevedendo il relativo computo secondo le regole di cui all’articolo 2120 del codice civile, concernente il TFR, con applicazione dell’aliquota del 6,91%;
su tale previsione normativa è stata posta dal TAR per l’Umbria questione di legittimità costituzionale in riferimento alla violazione degli articoli 3 e 36 Cost. eccependo la fondatezza del prelievo contributivo del 2,5% operato a carico dei dipendenti pubblici, giudicandolo incompatibile con il nuovo regime del TFR;
la Corte Costituzionale adita, con sentenza n. 223 dell’11/10/2012, ha pronunciato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del D.P.R. n. 1032 del 1973;
tutto ciò premesso
e considerato che detta pronuncia ha efficacia “erga omnes” e non solo per gli originari ricorrenti, con la presente
si diffida
codesta Amministrazione in indirizzo dal continuare ad effettuare la trattenuta previdenziale del 2,5% a carico del lavoratore ed a procedere alla immediata restituzione delle trattenute operate a tale titolo a decorrere dal 1° gennaio 2011, configurandosi in caso contrario un illegittimo prelievo sanzionabile ai sensi di legge.
In caso di ulteriore inadempienza si procederà a termini di legge.
Il Segretario Provinciale
Giovanni Cammuca
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