
In riscontro alla mail di cui all’oggetto, si osserva quanto segue:
L’art.76, comma 7, del D.L. n.112/2008, convertito con legge n.133/2008, pone il divieto di procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, a carico di quegli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 40% delle spese correnti.
L’art.20, comma 9, del D.L. n.98/2011, convertito con legge n.111/2011, ha inserito, dopo il comma 7 dell’art.76 del citato D.L. n.112/2008, la previsione secondo cui “Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, ne' commerciale, ovvero che svolgono attivita' nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle societa' quotate su mercati regolamentari “.
La spesa del personale del Comune di Palermo, computata secondo il suddetto nuovo criterio, è superiore alla percentuale del 40% delle spese correnti, sicché per il Comune di Palermo, ai sensi dell'art.76, comma 7, del D.L. n.112/2008, vige il divieto di procedere ad assunzioni di personale “a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale”.
Il Ragioniere Generale
Dott.Bohuslav Basile
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Dott.Bohuslav Basile
Comune di Palermo
Ragioneria Generale
Via Roma n. 209
90133 - Palermo
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