
In estrema sintesi, chiarisce la circolare che per trattamento ordinariamente spettante nell'anno 2010 è da intendersi, oltre al trattamento fondamentale che non può variare per il blocco dei contratti nazionali, le componenti del trattamento accessorio aventi carattere fisso e continuativo, fra le quali rientra anche l'indennità di posizione e che essendo stata usata la dizione "ordinariamente spettante", eventuali decurtazioni avute nel 2010 per assenze, malattia, maternità, ecc, queste non incidono sul retribuzione da prendere a riferimento dovendosi assumere come retribuzione "non superabile" quella massima che le lavoratrici ed i lavoratori avrebbero potuto percepire in condizioni normali. Non rientrano nel blocco, invece, le somme per lavoro straordinario, indennità di turnazione, indennità di responsabilità, nuove posizioni organizzative attribuite dopo il 2010, le progressioni orizzontali scaturenti da accordi definiti entro il 31/12/2010. Non vanno considerati come emolumenti del 2010 quelli percepiti nel medesimo anno ma relativi ad anni precedenti, mentre vanno calcolati nel "monte 2010" gli arretrati percepiti nel 2011 ma di competenza del 2010.
Giovanni Cammuca
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