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venerdì 4 febbraio 2011
Personale p.time - principio di non discriminazione
Riceviamo da parecchi Uffici e Servizi, richieste di chiarimenti sull'applicazione a seguito di distorta interpretazione delle norme del CCNL, in ordine al personale neo assunto con regime di p.time.
Chiariamo sin da subito che il CCNL, non è il contatto per lavoratori assunti a t.pieno, ma riguarda tutte i dipendenti che hanno tutte le tipologie contrattuali previste dalla normativa.
Ribadiamo che qualsiasi norma contraria o difforme dal contratto nazionale è nulla.
Ergo ai lavoratori p.time vengono applicate tutte le tutele e diritti previsti dal CCNL, non una parte di essi o l'interpretazione data alle medesime norme dal padolino di funzionario o dirigente di turno.
Le interpretazioni, rammentiamo l'ultima circolare sulla malattia per accertamenti, o l'interpretazione per le ferie per la Polizia Municipale sono nulle, il CCNL si applica senza interpretazioni.
Invitiamo ulteriormente le lavoratrici e i lavoratori del Comune di Palermo a segnalarci gli Uffici o Servizi, dove secondo logiche distorte vengono negati ( gravissimo) o disattesi diritti e tutele.
LEGENDA
personale p.time:
congedo 26+ 4 gg
permessi non retribuiti 15gg
permessi retributi 3gg
L.104 10 ore al mese
donaz. sangue si
cariche elettive si
permessi sindacali si
maternità per intero
ast. facoltative entro il periodo del contratto( se lavoratore con contratto a 5ennale)
ast. facoltativa primi 30 gg si
malattia figli si
allattamento 1 ora al dì
permessi studio ( se a contratto) no
concorso ed esami ( solo se a contratto no)
studenti+universitari si
congedo telefonico si
assemblea 8 ore ( calcolo 12mesi*24ore/36ore=8)
p.brevi 20 ore annue
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Articolo 86 RUS ( rgolamento uff. e servizi)
Principio di non discriminazione
1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla legislazione
vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto
al lavoratore di pari profilo e categoria a tempo pieno, in base ai criteri di classificazione stabiliti
dai contratti collettivi.
2. L’applicazione del principio di non discriminazione comporta che il lavoratore a tempo
parziale benefici dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno, in particolare per quanto
riguarda l’importo della retribuzione oraria; le ferie annuali; la durata del periodo di astensione
obbligatoria e facoltativa per maternità; la durata del periodo di conservazione del posto a fronte
di malattia; infortuni sul lavoro, malattie professionali; l’applicazione delle norme di tutela della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; l’accesso alle iniziative di formazione professionale
organizzate dall’amministrazione; l’accesso ai servizi sociali aziendali; i criteri di calcolo delle
competenze indirette e differite previste dai C.C.N.L., i diritti sindacali.
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