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venerdì 4 febbraio 2011

Personale p.time - principio di non discriminazione



Riceviamo da parecchi Uffici e Servizi, richieste di chiarimenti sull'applicazione a seguito di distorta interpretazione delle norme del CCNL, in ordine al personale neo assunto con regime di p.time.



Chiariamo sin da subito che il CCNL, non è il contatto per lavoratori assunti a t.pieno, ma riguarda tutte i dipendenti che hanno tutte le tipologie contrattuali previste dalla normativa.

Ribadiamo che qualsiasi norma contraria o difforme dal contratto nazionale è nulla.

Ergo ai lavoratori p.time vengono applicate tutte le tutele e diritti previsti dal CCNL, non una parte di essi o l'interpretazione data alle medesime norme dal padolino di funzionario o dirigente di turno.


Le interpretazioni, rammentiamo l'ultima circolare sulla malattia per accertamenti, o l'interpretazione per le ferie per la Polizia Municipale sono nulle, il CCNL si applica senza interpretazioni.

Invitiamo ulteriormente le lavoratrici e i lavoratori del Comune di Palermo a segnalarci gli Uffici o Servizi, dove secondo logiche distorte vengono negati ( gravissimo) o disattesi diritti e tutele.
LEGENDA

personale p.time:

congedo 26+ 4 gg

permessi non retribuiti 15gg

permessi retributi 3gg

L.104 10 ore al mese

donaz. sangue si

cariche elettive si

permessi sindacali si

maternità per intero

ast. facoltative entro il periodo del contratto( se lavoratore con contratto a 5ennale)

ast. facoltativa primi 30 gg si

malattia figli si

allattamento 1 ora al dì

permessi studio ( se a contratto) no

concorso ed esami ( solo se a contratto no)

studenti+universitari si

congedo telefonico si

assemblea 8 ore ( calcolo 12mesi*24ore/36ore=8)

p.brevi 20 ore annue


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Articolo 86 RUS ( rgolamento uff. e servizi)

Principio di non discriminazione

1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla legislazione

vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto

al lavoratore di pari profilo e categoria a tempo pieno, in base ai criteri di classificazione stabiliti

dai contratti collettivi.

2. L’applicazione del principio di non discriminazione comporta che il lavoratore a tempo

parziale benefici dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno, in particolare per quanto

riguarda l’importo della retribuzione oraria; le ferie annuali; la durata del periodo di astensione

obbligatoria e facoltativa per maternità; la durata del periodo di conservazione del posto a fronte

di malattia; infortuni sul lavoro, malattie professionali; l’applicazione delle norme di tutela della

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; l’accesso alle iniziative di formazione professionale

organizzate dall’amministrazione; l’accesso ai servizi sociali aziendali; i criteri di calcolo delle

competenze indirette e differite previste dai C.C.N.L., i diritti sindacali.

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