Affiggere in Bacheca ai sensi della L.300/70
Al Dirigente del Settore R.U.
Dr. A. Mercurio
e, p.c. A tutti i Dipendenti del Comune di Palermo
Circolare assenze per accertamenti clinici preventivi, diagnostici , visite mediche e prestazione specialistiche.
La circolare 735225 del 13/10/10, appena emessa dal settore R.U. è sbagliata nel merito e nella forma.
La scrivente O.S., ne chiede formalmente l’immediata revoca.
Mai e in nessun caso l’Amministrazione Comunale o un suo Dirigente può colmare l’eventuale lacuna esistente sul CCNL, poiché questo è campo di esclusiva competenza delle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del Contratto e della controparte datoriale, nello specifico Ministero della Funzione Pubblica, Ministero del Lavoro, Ministero della Salute.
Mai, è bene specificarlo e chiarirlo una et semper, un parere, seppur espresso dall’Agenzia per la Negoziazione [ARAN ] ha potere vincolante. La natura stessa del parere è per definizione, un punto di vista soggettivo, che per diventare vincolante deve avere il presupposto di “erga omnes”, ossia riferito ad una molteplicità di soggetti. Nel caso specifico, tutti i soggetti cui si applica il CCNL e non solo una parte di essi.
Ribadiamo altresì che i congedi, meglio noti come “ferie”, sono un diritto del Lavoratore, finalizzato al recupero delle energie psico-fisiche, spese durante la prestazione lavorativa.
Le stesse in quanto diritto, sono di esclusivo godimento del lavoratore, su sua richiesta!
Altresì, i periodi di assenza per malattia, non producono riduzione delle ferie.
Troviamo francamente paradossale, che il lavoratore debba “provare”, l’impossibilità delle effettuazioni delle prestazioni al di fuori dell’orario di servizio, poiché queste rientrano nel piano di organizzazione delle strutture del S.S.N.
Il diritto alla salute, il diritto alla cura, il diritto all’assistenza, sono sanciti persino dalla Carta dei Diritti Universali delle Nazioni Unite emanata nel 1947.
E’ doveroso distinguere tra chi malamente froda e il dipendente che necessita delle cure, chiediamo oltre alla revoca immediata della circolare di che trattasi, maggior discernimento nella stesura delle future circolari.
Il Segretario Prov.le Il Segretario Aziendale Il Capogruppo Rsu CgilFP
f.to Giovanni Cammuca f.to Paola Caselli f.to Marco Leo
Al Dirigente del Settore R.U.
Dr. A. Mercurio
e, p.c. A tutti i Dipendenti del Comune di Palermo
Circolare assenze per accertamenti clinici preventivi, diagnostici , visite mediche e prestazione specialistiche.
La circolare 735225 del 13/10/10, appena emessa dal settore R.U. è sbagliata nel merito e nella forma.
La scrivente O.S., ne chiede formalmente l’immediata revoca.
Mai e in nessun caso l’Amministrazione Comunale o un suo Dirigente può colmare l’eventuale lacuna esistente sul CCNL, poiché questo è campo di esclusiva competenza delle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del Contratto e della controparte datoriale, nello specifico Ministero della Funzione Pubblica, Ministero del Lavoro, Ministero della Salute.
Mai, è bene specificarlo e chiarirlo una et semper, un parere, seppur espresso dall’Agenzia per la Negoziazione [ARAN ] ha potere vincolante. La natura stessa del parere è per definizione, un punto di vista soggettivo, che per diventare vincolante deve avere il presupposto di “erga omnes”, ossia riferito ad una molteplicità di soggetti. Nel caso specifico, tutti i soggetti cui si applica il CCNL e non solo una parte di essi.
Ribadiamo altresì che i congedi, meglio noti come “ferie”, sono un diritto del Lavoratore, finalizzato al recupero delle energie psico-fisiche, spese durante la prestazione lavorativa.
Le stesse in quanto diritto, sono di esclusivo godimento del lavoratore, su sua richiesta!
Altresì, i periodi di assenza per malattia, non producono riduzione delle ferie.
Troviamo francamente paradossale, che il lavoratore debba “provare”, l’impossibilità delle effettuazioni delle prestazioni al di fuori dell’orario di servizio, poiché queste rientrano nel piano di organizzazione delle strutture del S.S.N.
Il diritto alla salute, il diritto alla cura, il diritto all’assistenza, sono sanciti persino dalla Carta dei Diritti Universali delle Nazioni Unite emanata nel 1947.
E’ doveroso distinguere tra chi malamente froda e il dipendente che necessita delle cure, chiediamo oltre alla revoca immediata della circolare di che trattasi, maggior discernimento nella stesura delle future circolari.
Il Segretario Prov.le Il Segretario Aziendale Il Capogruppo Rsu CgilFP
f.to Giovanni Cammuca f.to Paola Caselli f.to Marco Leo
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