Da: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2015/01/09/legge-di-stabilita-2015-da-luglio-ticket-elettronici-piu-convenienti
Legge di Stabilità 2015: da
luglio ticket elettronici più convenienti
di Debhorah
Di Rosa - Consulente del lavoro e pubblicista
La Legge di Stabilità 2015
prevede un aumento del limite di esenzione fiscale e previdenziale dei ticket
elettronici ai lavoratori dipendenti. Tale limite passa da 5,29 a 7 euro per
ciascun buono emesso su base giornaliera, ma la norma avrà efficacia a regime
soltanto a partire dal prossimo 1 luglio. Il superamento del limite di
esenzione comporta l’assoggettamento in busta paga di ritenute fiscali e
contributi per la differenza attribuita. Come in concreto cambia il trattamento
dei buoni pasto? Quali i vantaggi per lavoratori e datore di lavoro? Alcuni
esempi di calcolo chiariscono le novità.
La legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014) ha
innalzato il limite di esenzione fiscale applicabile ai buoni pasto acquistati
in favore di lavoratori dipendenti ed assimilati, ma con esclusivo riferimento
ai ticket c.d. elettronici: vale a dire quei documenti emessi in forma
elettronica che danno al loro possessore il diritto di ottenere, dagli esercizi
convenzionati con la società di emissione dei buoni stessi, la somministrazione
di alimenti e bevandee lacessione di prodotti di gastronomia pronti per il
consumo. In sostanza, i buoni pasto permettono all’utilizzatore di
ricevere un servizio sostitutivo di mensa aziendale di importo corrispondente
al valore facciale del buono pasto.
Tale previsione, seppure inserita nella Legge di
Stabilità 2015, sarà efficace dal prossimo 1 luglio.
Modalità di erogazione dell’indennità di pasto
Sono essenzialmente quattro le modalità previste dalla
normativa in vigore per la gestione di queste indennità in favore dei
lavoratori dipendenti:
· la concessione di buoni pasto: esenti da
oneri fiscali e previdenziali fino a euro 5,29. L’importo del valore nominale
del ticket che eccede tale limite costituisce retribuzione imponibile e non può
mai essere considerato assorbibile dalla franchigia di 258,23 euro annui
stabilita con riferimento ai beni ceduti o ai servizi prestati dal datore di
lavoro
· le indennità di mensa, imponibili sotto il
profilo contributivo e fiscale
· le indennità sostitutive corrisposte agli
addetti alle strutture lavorative a carattere temporaneo, come gli addetti ai
cantieri edili, o le unità produttive ubicate in zone dove mancano servizi di
ristorazione, esenti fino al limite di 5,29 euro al giorno
· l’erogazione del servizio attraverso apposite mense
aziendali: in questo caso non opera il limite di esenzione sia per le mense
interne, che per i pubblici esercizi essenzialmente sulla base e nei limiti di
importo stabiliti con apposite convenzioni o contratti d’appalto tra datore di
lavoro e pubblico esercizio.
Tabella 1.
Tavola sinottica buoni pasto esenti ex Legge di Stabilità 2015
MISURA
|
INNALZAMENTO LIMITE ESENZIONE
BUONI PASTO ELETTRONICI
|
RIFERIMENTO NORMATIVO
|
Art. 1 commi 16-17
|
BENEFICIARI
|
Lavoratori dipendenti ed
assimilati
|
IMPORTO
|
Esenzione fiscale per importi
max € 7,00 cadauno
|
AMBITO TEMPORALE DI
APPLICAZIONE
|
Dal 1 luglio 2015 in poi
|
DECORRENZA
|
Dal 1 luglio 2015
|
EFFETTI SU LUL
|
Nessuno
|
I buoni pasto
non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro. Essi
inoltre sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale.
· Tabella 2.
Tavola comparativa esenzione buoni pasto ex Legge di Stabilità 2015
DECORRENZA
|
FINO AL 30/06/14
|
DAL 1/07/2014
|
LIMITE ESENTE per singolo
ticket elettronico
|
5,29
|
7
|
LIMITE ESENTE per singolo buono
cartaceo
|
5,29
|
5,29
|
· Tabella 3.
Tavola comparativa trattamenti
TIPOLOGIA
|
LIMITE MASSIMO
|
IMPONIBILE FISCALE
|
IMPONIBILE CONTRIBUTIVO
|
INDENNITA’ DI MENSA
|
Nessuno
|
Si
|
Si
|
BUONI PASTO CARTACEI
|
< o = 5,29
> 5,29
|
No
Si per la differenza
|
No
Si per la differenza
|
TICKET ELETTRONICI
|
< o = 7
> 7
|
No
Si per la differenza
|
No
Si per la differenza
|
Il trattamento fiscale e contributivo dei buoni pasto – LAVORATORE
L’articolo 51 del T.U.I.R. 2º comma dispone
infatti che: “Non concorrono a formare il reddito le somministrazioni di
vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate
direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all’importo
complessivo giornaliero di € 5.29, le prestazioni e le indennità sostitutive
corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ed altre strutture lavorative a
carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino
strutture o servizi di ristorazione“.
I buoni pasto sono esenti da tassazione fino all’importo
giornaliero stabilito dalla legge: soltanto l’eccedenza rispetto a tale cifra
concorre a determinare il reddito da lavoro dipendente ai fini del calcolo dei
contributi previdenziali e delle ritenute fiscali.
ESEMPIO DI CALCOLO (fino al 30/06/2015)
Buono pasto erogato € 8,00
Limite esente € 5,29
Differenza imponibile € 2,71
Contributi previdenziali trattenuti al dipendente: € 2,71/100*9,19 = 0,249
Imponibile IRPEF: € 2,71-0,249 = € 2,46
Ritenute IRPEF (supponendo una aliquota
media pari al 27%) = 2,46/100*27 = € 0,66
TOTALE NETTO PERCEPITO = € 7,09
|
ESEMPIO DI CALCOLO (dal 01/07/2015)
Buono pasto erogato € 8,00
Limite esente € 7,00
Differenza imponibile € 1,00
Contributi previdenziali trattenuti al dipendente: € 1,00/100*9,19 = 0,092
Imponibile IRPEF: € 1,00 - 0,092 = € 0,908
Ritenute IRPEF (supponendo una aliquota
media pari al 27%) = 0,908/100*27 = € 0,25
TOTALE NETTO PERCEPITO = € 7,65
|
Su base mensile, ponendo un totale di giorni lavorati
nel mese pari a 22, il totale delle trattenute è pari a
· € 0,66 x 22 = € 14,52 fino al 30 giugno 2015
· € 0,25 x 22 = € 5,50 fino al 30 giugno 2015
La previsione agevolativa si applica anche ai lavoratori subordinati a tempo
parziale, qualora l’ articolazione dell’orario di lavoro non preveda il diritto
alla pausa pranzo.
Il trattamento fiscale e contributivo dei buoni pasto – DATORE DI LAVORO
Per il datore di lavoro i costi dei buoni pasto sono
sempre costi deducibili per competenza, in riferimento alla data in cui il
dipendente ha usufruito del servizio buono pasto.
Il superamento del limite di esenzione comporta
l’assoggettamento in busta paga di ritenute fiscali e contributi per la
differenza attribuita.
L' aliquota del 4% sui servizi sostitutivi di mensa aziendale è interamente
detraibile.
Appare evidente che, ai fini della sussistenza dei
requisiti di base per l’esenzione, deve riscontrarsi una effettiva presenza al
lavoro dei dipendenti interessati, tenuto conto anche della articolazione
oraria. La vigente regolamentazione normativa di per sé non esclude la
possibilità di una pluralità giornaliera di somministrazioni o prestazioni
sostitutive; tuttavia essa individua chiaramente il limite del relativo importo
complessivo giornaliero non rilevante ai fini fiscali anche per il calcolo dei
contributi di previdenza e assistenza. Tale limite è da considerare riferibile,
per ciascun dipendente e in caso di plurime erogazioni giornaliere di buoni
pasto, al complesso del loro ammontare.
ESEMPIO DI CALCOLO (fino al 30/06/2015)
Buono pasto erogato € 8,00
Limite esente € 5,29
Differenza imponibile € 2,71
Contributi previdenziali a carico del datore di lavoro: € 2,71/100*33,58 = € 0,91
TOTALE COSTO SOSTENUTO = € 8,91
|
ESEMPIO DI CALCOLO (dal 01/07/2015)
Buono pasto erogato € 8,00
Limite esente € 7,00
Differenza imponibile € 1,00
Contributi previdenziali trattenuti al dipendente: € 1,00/100*33,58 = € 0,336
TOTALE COSTO SOSTENUTO = € 8,34
|
Su base mensile, ponendo un totale di giorni lavorati
nel mese pari a 22, il costo totale sostenuto dal datore di lavoro è pari a:
· € 8,91 x 22 = € 196,02 fino al 30 giugno 2015
· € 8,34 x 22 = € 183,48 fino al 30 giugno 2015
Per una panoramica ampia sulle novità della Legge di
Stabilità 2015:
· Legge di Stabilità 2015, le novità per lavoro e
pensioni, di D. Morena Massaini
· Legge di Stabilità 2015 le novità per fisco e impresa,
di S. Cinieri
· Legge di Stabilità 2015 le novità per finanziamenti e
agevolazioni, di B. Pagamici
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