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venerdì 6 febbraio 2015

Legge di stabilità 2015 - da luglio ticket elettronici più convenienti



Legge di Stabilità 2015: da luglio ticket elettronici più convenienti

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro e pubblicista

La Legge di Stabilità 2015 prevede un aumento del limite di esenzione fiscale e previdenziale dei ticket elettronici ai lavoratori dipendenti. Tale limite passa da 5,29 a 7 euro per ciascun buono emesso su base giornaliera, ma la norma avrà efficacia a regime soltanto a partire dal prossimo 1 luglio. Il superamento del limite di esenzione comporta l’assoggettamento in busta paga di ritenute fiscali e contributi per la differenza attribuita. Come in concreto cambia il trattamento dei buoni pasto? Quali i vantaggi per lavoratori e datore di lavoro? Alcuni esempi di calcolo chiariscono le novità.

 

La legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014) ha innalzato il limite di esenzione fiscale applicabile ai buoni pasto acquistati in favore di lavoratori dipendenti ed assimilati, ma con esclusivo riferimento ai ticket c.d. elettronici: vale a dire quei documenti emessi in forma elettronica che danno al loro possessore il diritto di ottenere, dagli esercizi convenzionati con la società di emissione dei buoni stessi, la somministrazione di alimenti e bevandee lacessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo. In sostanza, i buoni pasto permettono all’utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa aziendale di importo corrispondente al valore facciale del buono pasto.

Tale previsione, seppure inserita nella Legge di Stabilità 2015, sarà efficace dal prossimo 1 luglio.

Modalità di erogazione dell’indennità di pasto

Sono essenzialmente quattro le modalità previste dalla normativa in vigore per la gestione di queste indennità in favore dei lavoratori dipendenti:

· la concessione di buoni pasto: esenti da oneri fiscali e previdenziali fino a euro 5,29. L’importo del valore nominale del ticket che eccede tale limite costituisce retribuzione imponibile e non può mai essere considerato assorbibile dalla franchigia di 258,23 euro annui stabilita con riferimento ai beni ceduti o ai servizi prestati dal datore di lavoro

· le indennità di mensa, imponibili sotto il profilo contributivo e fiscale

· le indennità sostitutive corrisposte agli addetti alle strutture lavorative a carattere temporaneo, come gli addetti ai cantieri edili, o le unità produttive ubicate in zone dove mancano servizi di ristorazione, esenti fino al limite di 5,29 euro al giorno

· l’erogazione del servizio attraverso apposite mense aziendali: in questo caso non opera il limite di esenzione sia per le mense interne, che per i pubblici esercizi essenzialmente sulla base e nei limiti di importo stabiliti con apposite convenzioni o contratti d’appalto tra datore di lavoro e pubblico esercizio.

Tabella 1. Tavola sinottica buoni pasto esenti ex Legge di Stabilità 2015

 

MISURA
INNALZAMENTO LIMITE ESENZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI
RIFERIMENTO NORMATIVO
Art. 1 commi 16-17
BENEFICIARI
Lavoratori dipendenti ed assimilati
IMPORTO
Esenzione fiscale per importi max € 7,00 cadauno
AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE
Dal 1 luglio 2015 in poi
DECORRENZA
Dal 1 luglio 2015
EFFETTI SU LUL
Nessuno

 

I buoni pasto non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro. Essi inoltre sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale.

· Tabella 2. Tavola comparativa esenzione buoni pasto ex Legge di Stabilità 2015

DECORRENZA
FINO AL 30/06/14
DAL 1/07/2014
LIMITE ESENTE per singolo ticket elettronico
5,29
7
LIMITE ESENTE per singolo buono cartaceo
5,29
5,29

· Tabella 3. Tavola comparativa trattamenti

TIPOLOGIA
LIMITE MASSIMO
IMPONIBILE FISCALE
IMPONIBILE CONTRIBUTIVO
INDENNITA’ DI MENSA
Nessuno
Si
Si
BUONI PASTO CARTACEI
< o = 5,29
> 5,29
No
Si per la differenza
No
Si per la differenza
TICKET ELETTRONICI
< o = 7
> 7
No
Si per la differenza
No
Si per la differenza

Il trattamento fiscale e contributivo dei buoni pasto – LAVORATORE

L’articolo 51 del T.U.I.R. 2º comma dispone infatti che: “Non concorrono a formare il reddito le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all’importo complessivo giornaliero di € 5.29, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ed altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione“.

I buoni pasto sono esenti da tassazione fino all’importo giornaliero stabilito dalla legge: soltanto l’eccedenza rispetto a tale cifra concorre a determinare il reddito da lavoro dipendente ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali.

ESEMPIO DI CALCOLO (fino al 30/06/2015)

Buono pasto erogato € 8,00
Limite esente € 5,29
Differenza imponibile € 2,71
Contributi previdenziali trattenuti al dipendente: € 2,71/100*9,19 = 0,249
Imponibile IRPEF: € 2,71-0,249 = € 2,46
Ritenute IRPEF (supponendo una aliquota media pari al 27%) = 2,46/100*27 = € 0,66
TOTALE NETTO PERCEPITO = € 7,09

ESEMPIO DI CALCOLO (dal 01/07/2015)

Buono pasto erogato € 8,00
Limite esente € 7,00
Differenza imponibile € 1,00
Contributi previdenziali trattenuti al dipendente: € 1,00/100*9,19 = 0,092
Imponibile IRPEF: € 1,00 - 0,092 = € 0,908
Ritenute IRPEF (supponendo una aliquota media pari al 27%) = 0,908/100*27 = € 0,25
TOTALE NETTO PERCEPITO = € 7,65

Su base mensile, ponendo un totale di giorni lavorati nel mese pari a 22, il totale delle trattenute è pari a

· € 0,66 x 22 = € 14,52 fino al 30 giugno 2015

· € 0,25 x 22 = € 5,50 fino al 30 giugno 2015

La previsione agevolativa si applica anche ai lavoratori subordinati a tempo parziale, qualora l’ articolazione dell’orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa pranzo.

Il trattamento fiscale e contributivo dei buoni pasto – DATORE DI LAVORO

Per il datore di lavoro i costi dei buoni pasto sono sempre costi deducibili per competenza, in riferimento alla data in cui il dipendente ha usufruito del servizio buono pasto.

Il superamento del limite di esenzione comporta l’assoggettamento in busta paga di ritenute fiscali e contributi per la differenza attribuita.

L' aliquota del 4% sui servizi sostitutivi di mensa aziendale è interamente detraibile.

Appare evidente che, ai fini della sussistenza dei requisiti di base per l’esenzione, deve riscontrarsi una effettiva presenza al lavoro dei dipendenti interessati, tenuto conto anche della articolazione oraria. La vigente regolamentazione normativa di per sé non esclude la possibilità di una pluralità giornaliera di somministrazioni o prestazioni sostitutive; tuttavia essa individua chiaramente il limite del relativo importo complessivo giornaliero non rilevante ai fini fiscali anche per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza. Tale limite è da considerare riferibile, per ciascun dipendente e in caso di plurime erogazioni giornaliere di buoni pasto, al complesso del loro ammontare.

ESEMPIO DI CALCOLO (fino al 30/06/2015)

Buono pasto erogato € 8,00
Limite esente € 5,29
Differenza imponibile € 2,71
Contributi previdenziali a carico del datore di lavoro: € 2,71/100*33,58 = € 0,91
TOTALE COSTO SOSTENUTO = € 8,91

ESEMPIO DI CALCOLO (dal 01/07/2015)

Buono pasto erogato € 8,00
Limite esente € 7,00
Differenza imponibile € 1,00
Contributi previdenziali trattenuti al dipendente: € 1,00/100*33,58 = € 0,336
TOTALE COSTO SOSTENUTO = € 8,34

Su base mensile, ponendo un totale di giorni lavorati nel mese pari a 22, il costo totale sostenuto dal datore di lavoro è pari a:

· € 8,91 x 22 = € 196,02 fino al 30 giugno 2015

· € 8,34 x 22 = € 183,48 fino al 30 giugno 2015

Per una panoramica ampia sulle novità della Legge di Stabilità 2015:




 

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