RADIO ARTICOLO1

RADIO ARTICOLO1
WEB RADIO

giovedì 27 novembre 2014

Ferie 2014 - nota CGILFP



Segreteria Aziendale e Gruppo RSU FPCGIL

 

 

Prot. n. 339 FPCGILRSU-u                                                                      Palermo, 27/11/2014

 

 

            Al Sig. Sindaco

n.q. Assessore al Personale

 

Ai Sigg. Dirigenti

 

Alle, Ai Dipendenti dell’Amm.ne Comunale

 

LL.SS.

 

            Si assiste, ogni fine anno, alle libere interpretazioni degli istituti contrattuali e, nello specifico dell’art.18 del CCNL del 6/7/1995 meglio noto come periodo di ferie.

            Tra le stravaganti interpretazioni del diritto si citano, solo a titolo esemplificativo e non esaustivo: la pretesa dirigenziale dell’azzeramento delle ferie, il rinvio di alcuni giorni al 30 aprile dell’anno successivo, la fruizione postuma di solo otto giornate, la non concessione di un periodo superiore ad una settimana, nel periodo delle festività natalizie, se il dipendente ha già goduto nell’anno in corso di due settimane consecutive.

            Se l’argomento restasse nel campo delle ilarità ci faremmo due risate ma, poiché investe in pieno, un diritto garantito dall’art.36 della Costituzione Italiana (ancora vigente…) e dall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, non ridiamo affatto.

            E’ bene precisare che, le stravaganti interpretazioni non hanno, un supporto normativo ne giuridico ma, si basano esclusivamente sul modus operandi messo in piedi per permettere di portare a compimento gli obiettivi assegnati ai Sigg. Dirigenti; uno su tutti, appunto, la fruizione quanto più ampia possibile del diritto - periodo di ferie (N. B. non quello dei dirigenti!)

 

            Il bene ferie è il periodo di riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l’opportunità di svolgere attività ricreative e simili, così hanno stabilito i Giudici della Suprema Corte con la sentenza 18168 del 26/07/2013, prevedendo che, ove in concreto le ferie non siano state effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l’indennità sostitutiva che ha per un verso carattere risarcitorio poiché idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene.

            A ciò si aggiunga altresì che, (art.18 CCNL del 6/7/1995 c.13), in caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di spettanza.

            Il diritto irrinunciabile, non monetizzabile -  salvo quanto previsto dal c.16 (art. 18 del CCNL del 6/7/1995 c. 9) e, la fruizione nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente, non cozzano con la richiesta di fruizione da assolvere entro il mese di aprile dell’anno successivo, poiché alla base del costrutto normativo vi è il godimento del bene irrinunciabile di tipo personale, non un capriccio del dipendente.

Alla luce di quanto sopra esposto, voglia la S.V. nella qualità di vertice dell’Amministrazione Comunale, invitare i sigg. Dirigenti alla corretta applicazione del contratto di lavoro e, invitarli astenersi dall’emanare interpretazioni fantasiose, unilaterali ed extra legis.

Si resta in attesa di riscontro e si coglie l’occasione per porgere distinti saluti

 

 Il Segretario Aziendale                                                              per il Gruppo RSU FPCGIL

                       P. Caselli                                                                   M.  Leo

Nessun commento: