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mercoledì 2 dicembre 2015

Art.18 anche per i dipendenti del pubblico impiego

 
di Marina Crisafi - Anche i dipendenti pubblici potranno essere licenziati senza obbligo di essere reintegrati come quelli privati. L'art. 18 infatti, come riformato dalla legge Fornero e più di recente dal Jobs Act, va applicato anche ai lavoratori della P.A.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24157/2015 (qui sotto allegata), intervenendo a gamba tesa nel dibattito aperto nel 2012 sull'estensione (o meno) al pubblico impiego della riforma dell'art. 18 e mai sopito.
La vicenda prende le mosse dal licenziamento di un dirigente di un consorzio pubblico siciliano (dichiarato illegittimo in giudizio perché effettuato da un solo componente dell'ufficio disciplinare che invece era organo collegiale), ma si sofferma su un'importante questione sollevata dall'ente pubblico ricorrente che chiedeva di pronunciarsi sull'estensione dell'applicabilità del nuovo art. 18 (nella fattispecie modificato dalla legge Fornero) anche agli statalie, in caso di esito negativo, di adire la Corte Costituzionale sulla disparità del trattamento tra lavoro pubblico e privato.
Ma per gli Ermellini non c'è nessun dubbio: "è innegabile - infatti - che il nuovo testo dell'art. 18 della legge n. 300/70, come novellato dall'art. 1 legge n. 92/12, trovi applicazione ratione temporis al licenziamento per cui è processo e ciò a prescindere dalle iniziative normative di armonizzazione previste dalla legge c.d. Fornero".
Alla base della decisione, spiegano i giudici, c'è il tenore inequivocabile dell'art. 51 del Testo Unico del Pubblico Impiego (d.lgs. n. 165/2001) che prevede che lo statuto dei lavoratori, con le sue "successive modificazioni e integrazioni – si applichi anche – alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti".
Per cui non c'è bisogno neanche di tirare in ballo la Consulta: l'art. 18 deve ritenersi esteso al lavoro pubblico e non occorre nessuna norma di armonizzazione affinchè possa operarsi tale estensione.
Le implicazioni della decisione, com'è evidente, sono notevoli. Se l'art. 18, come riformato dalla legge Fornero, si estende al pubblico impiego senza se e senza ma, analogamente devono considerarsi estese anche le ultime modifiche apportate dal recente Jobs Act: per cui anche i pubblici impiegati potranno essere licenziati senza obbligo di reintegra (salvo le eccezioni previste per i licenziamenti discriminatori e taluni casi di licenziamenti disciplinari), e risarciti con un'indennità, checché ne possa dire il Governo, che sinora ha abbracciato la tesi contraria.



da: http://www.diritto-lavoro.com/2015/12/01/articolo-18-al-pubblico-impiego/


La Cassazione ha stabilito che l’articolo 18 si applica anche al Pubblico Impiego automaticamente e a seguito della riforma di cui al Jobs Act (sentenza n. 24157 del 2015).
È questo l’approfondimento trattato da un articolo pubblicato oggi (1.12.2015) dal Sole 24 Ore (Firma: Gianni Trovati; Titolo: “Nuovo articolo 18 anche alla PA”) che vi proponiamo ma di cui vi avevamo già dato notizia ieri.
Ecco l’articolo.
Le riforme dell’articolo 18 si applicano in automatico anche al pubblico impiego“contrattualizzato”, cioè a tutti i dipendenti statali e locali tranne professori, magistrati e militari, perché il parallelismo con il lavoro privato è previsto in modo esplicito dal Testo unico del pubblico impiego.
A fissare il principio in via ufficiale è la Corte di cassazione, nella sentenza 24157/2015, intervenendo così su un tema da tempo al centro di un dibattito che ha scaldato politici e giuristi, e orientato (soprattutto fra i primi) nella sua maggioranza per il mantenimento del vecchio articolo 18 negli uffici pubblici.
I giudici si occupano del licenziamento in cui è incappato il dirigente di un consorzio siciliano nell’agosto del 2012 (licenziamento che peraltro la Cassazione giudica illegittimo, d’accordo con la Corte d’appello di Palermo, ma per ragioni procedurali), e quindi si riferiscono alle novità intervenute quell’anno con la riforma Fornero, che nel licenziamento economico («per giustificato motivo oggettivo») aveva in pratica limitato il reintegro ai casi in cui i giudici avessero individuato la «manifesta insussistenza» delle ragioni alla base dello stop al rapporto di lavoro. Nel frattempo, però, sono arrivati anche il Jobs Act e i suoi decreti attuativi, che hanno introdotto il sistema delle «tutele crescenti» per gli assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2014, e la questione è analoga.
Per capire portata e conseguenze della sentenza della Cassazione occorre dare uno sguardo al contesto in cui è maturata. Tutto nasce da un consorzio pubblico siciliano, che nell’agosto del 2012 ha licenziato un proprio dirigente; il licenziamento è caduto in giudizio, perché tutta la partita è stata condotta da un solo componente dell’ufficio procedimenti disciplinari che è invece un organo collegiale.
La Cassazione conferma questa ragione di nullità, ma affronta anche l’altra questione sollevata dal Consorzio, che ha chiesto ai giudici di pronunciarsi sull’applicazione del nuovo articolo 18 agli statali e, in caso di risposta negativa, di interessare la Corte costituzionale sulla disparità di trattamento fra lavoro pubblico e privato.
La Cassazione non ritiene di dover interessare la Consulta, perché si pronuncia direttamente per l’entrata delle riforme dell’articolo 18 anche negli uffici pubblici. Alla base di questa decisione, spiega la sentenza, c’è «l’inequivocabile tenore dell’articolo 51 del Dlgs 165/2001», cioè del testo unico del pubblico impiego, in base al quale lo Statuto dei lavoratori, con le sue «successive modificazioni e integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti». Su questo presupposto, per la Cassazione «è innegabile che il nuovo testo dell’articolo 18» riguardi anche gli statali, anche «a prescindere dalle iniziative normative di armonizzazione» previste dalla riforma.
L’estensione, insomma, è automatica, e si porterebbe con sé anche il meccanismo delle «tutele crescenti» introdotto nel 2015, di cui la Cassazione non parla perché chiamata a pronunciarsi su una vicenda di tre anni prima. Anche il decreto attuativo del Jobs Act (decreto legislativo 23/2015) ha modificato la portata dell’articolo 18, prevedendo le tutele crescenti «per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri» assunti a tempo indeterminato dopo la sua entrata in vigore, anche in caso di conversione di contratto a termine.
Quando parla del «campo di applicazione», il decreto non fa il minimo cenno a una distinzione fra lavoro pubblico e privato, ma questo si spiega con la convinzione, espressa a suo tempo da molti esponenti del Governo dopo un dibattito acceso anche all’interno della maggioranza, che il Jobs Act riguardasse solo il mondo privato. La Cassazione, però, riapre di fatto la questione, e impone di rivedere il coordinamento delle regole anche per dare più certezze a dipendenti e operatori. In cantiere ci sono i decreti attuativi della riforma Madia, che potrebbero rappresentare la prima occasione per dare una risposta definitiva a un interrogativo su cui le opinioni sono ancora diversificate anche all’interno della maggioranza.

 
 

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