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venerdì 14 settembre 2012

Sicurezza del lavoro - nota ai vertici dell'Amministrazione


RLS


Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza



PALERMO 13 SETTEMBRE 2012


Al SINDACO DI PALERMO

On. Prof. L. Orlando

Al SEGRETARIO GENERALE

Dr. F. Dall’acqua

All’Ufficio Protezione Civile,

Urbanistica e Sicurezza

(già U.A.S.)

AI Sigg.Dirigenti-

n.q. di delegati ex. art.16
(per il tramite della Segreteria Generale)
Oggetto: adempimenti D.lgs. 81/2008 e ss.mm.e ii - obblighi del Datore di Lavoro.

Spiace dover constatare che la precedente nota del 06 settembre u.s.,non ha ancora sortito nessuna comunicazione,nonostante la gravità descritta.

Il D.lgs. 81/2008 le cui norme regolano la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, impongono precise prescrizioni al datore di lavoro e relative sanzioni (leggasi art.55 del D.lgs 106 /09) se non ottemperate nella loro complessità.

Si ha la sensazione, ma vorremmo al riguardo essere smentiti che, il tema sicurezza del lavoro sia visto più come un formale adempimento di legge che un reale intervento verso la salute dei lavoratori.

Riteniamo sulla base di un analisi del disposto legislativo che, sia la delibera di Giunta Comunale n°23 del 26/01/12 (Amministrazione Cammarata),sia la Determinazione Sindacale n°235 del 20/08/2012, siano atti forzatamente illegittimi, al pari dell'art.31 del vigente regolamento e ordinamento degli uffici e servizi (ROUUSS) del Comune di Palermo, perché, sempre sulla base di una attenta lettura, esso non sia non in linea con quanto previsto dal legislatore, al punto tale da sopra-esporsi alle decreto medesimo.

Si aggiunga pure che, da oltre otto mesi, l’ex l'ufficio autonomo per la sicurezza, oggi Ufficio Protezione Civile Urbanistica e Sicurezza, è stato "spogliato" della sua naturale funzione, con conseguenze gravi sulla operatività dello stesso rispetto la vita quotidiana lavorativa nei vari settori del Comune. Un esempio, l’ultimo art.25 posto in essere dal Medico Competente e al quale non ha partecipato, ne l’Ufficio Protezione Civile Urbanistica e Sicurezza, ne gli RLS.

E’ da sottolineare che, è stato redatto anche un verbale, del quale i restanti attori della sicurezza sconoscono il contenuto!

L’operatività del sopra citato Ufficio Protezione Civile Urbanistica e Sicurezza fa il pari con il recente accorpamento di mansioni e profili professionali (che riteniamo ai fini del C.C.N.L. e ai sensi dell'art. 2103 C.C. non esigibile), posto in essere con la delibera del Commissario Straordinario n°38 del 16 marzo scorso che, (la cui finalità era quella di supplire all’assenza forzata del personale Gesip per le ben note vicende lavorative che hanno coinvolto la società partecipata e i lavoratori) non ha previsto, la sorveglianza sanitaria da attivare al mutamento della mansione, per i lavoratori coinvolti nel menzionato accorpamento di mansioni e profili, considerato che, di fatto è stato “modificato il processo produttivo e l'organizzazione del lavoro” (leggasi art.29 comma 3 D.lgs.81/08).

Sarebbe stato opportuno allora, (come già richiesto dagli scriventi in data 28 marzo u.s.) e lo ribadiamo con forza, ulteriormente, oggi, la convocazione della riunione giusto art.35 comma 4 D.lgs.81/2008.

Altresì, ulteriori osservazioni si rilevano in ordine alla recente Determinazione Sindacale n° 235 che individua e, di fatto "nomina" (ai sensi dell'art.16) come delegati a svolgere le funzioni di datore di lavoro, diciasette Dirigenti.

Si fa notare che, i delegati per essere tali devono possedere i requisiti previsti dal decreto legislativo, accettare l’incarico previa controfirma (obbligo previsto dal D.lgs 106/2009) e, avere potere di spesa, argomento quest’ultimo non da poco conto, posto che tutti i servizi sono in sofferenza, ma ciò non di meno si rappresenta che, lo stesso creerebbe all'interno della amministrazione una vera torre di babele in tema organizzativo

Al riguardo si rammenta che, la giurisprudenza in materia si è già espressa, leggasi sentenza n°48295 del 27 novembre 2008, e sentenza n° 44890 del 20 novembre 2009 della CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III PENALE: “il tutto non assolve "dall'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento del delegato delle funzioni trasferite".

Alla luce di quanto descritto, chiediamo al Sig. Sindaco- in autotutela- che nella qualità di datore di lavoro, annulli le delibere sopracitate ed si attivi per il rispetto, l'osservanza e l’applicazione generale del D.lgs. 81/08, nominando l’RSPP, che abbia i relativi requisiti di legge e a cui andranno delegate talune funzioni e responsabilità.

Orbene, considerato il lungo periodo intercorso, causa dimissioni della precedente amministrazione e a seguire la gestione commissariale, gli scriventi RLS ritengono che non sono più rinviabili ne, un incontro con la nuova Amministrazione ne, la citata riunione ex art.35; occorre da subito riprendere le fila con tutti gli attori della sicurezza.

Riteniamo altresì, dato il lungo lasso di tempo di completa inoperatività trascorso, che entro 15giorni dal ricevimento della presente, se le richieste sopra esposte non verranno soddisfatte, ricorreremo all'organo di vigilanza e ulteriormente alle successive autorità competenti.



f.to RLS Gerlando Cosentino, Gianfabio Monaco',

Marco Leo, Emanuele Muratore,

Michele Giunta.

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