

Prot. 2/402 Palermo 02/05/2011
AL Direttore Generale
del Comune di PALERMO
OGGETTO: Riscontro nota prot. 301588 del 19/4/2011, richiesta chiarimenti, sciopero 6 maggio 2011.-
Con nota del 12/4/2011, la scrivente O.S. aveva chiesto alla S.V. di voler autorizzare la partecipazione, in orario di servizio, del personale che ne avrebbe fatto richiesta al seminario formativo sul “Fondo Perseo”, da noi organizzato per il giorno 20/4/2011.
Nella richiesta era ben evidenziato il motivo di interesse “comune” posto in relazione alla necessità di opzione che, per legge, le lavoratrici ed i lavoratori, dovranno esercitare.
Con nota del 19/4/2011, ovvero solo il giorno prima del seminario, la S.V., dopo aver evidenziato come sia facoltà della A.C. valutare, di volta in volta, la partecipazione del personale, ha comunicato di non ritenere di dover autorizzare la partecipazione del personale.
Indipendentemente dalla sottovalutazione, a nostro modo di vedere, di un seminario informativo su un tema cui gli uffici preposti saranno presto chiamati a dare risposte ai dipendenti circa la convenienza, variabile da soggetto a soggetto, della scelta della miglior opzione, sarebbe stato non solo opportuno dare una risposta più tempestiva, viste per altro le nostre richieste e sollecitazioni sull’esito della Sua determinazione, ma, come da norma fondamentale della Pubblica Amministrazione, motivare la Sua scelta. Considerato che la S.V., molto tempestivamente, aveva solo pochi giorni prima riscontrato, tempestivamente e positivamente, una analoga richiesta di partecipazione ad un seminario formativo organizzato da altra O.S., si chiede conoscere i criteri di valutazione adottati e che hanno portato la S.V. ad utilizzare due pesi e due misure.
Invero da tempo la S.V., e con lei l’A.C., non riscontra le note della scrivente O.S., anche quelle relative alla richiesta di convocazione di tavoli previsti dal modello di relazioni sindacali, comportamento che, lungi dal volerlo giudicare sul piano personale, certamente contravviene ai principi ispiratori della Pubblica Amministrazione ed ai CCNL.
In ultimo è pervenuta alla S.V. in data 7/4/2011 diffida a revocare con effetto immediato la disposizione prot. n.270527 del 07/04/2011 del Settore Risorse Umane, ed a firma congiunta del Signor Sindaco, del Direttore Generale e del Dirigente Coordinatore Settore Risorse Umane, di trasferimento di un nostro dirigente sindacale senza il prescritto parere della scrivente O.S., in spregio e violazione dell’art. 22 della L.300/70.
Ci siamo voluti fidare del Dirigente che aveva chiesto, verbalmente, tre giorni di tempo per predisporre la revoca, ed invece a quasi un mese dalla nostra nota non solo non è ancora stata disposta la revoca, ma nessuna risposta, da parte Sua, è mai pervenuta, motivo per il quale, essendo palese non solo la violazione dell’art. 11 del CCNL 1/4/1999 secondo cui “Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti.” ma anche e soprattutto il grave comportamento sindacale perpetrato e continuato nello specifico caso, oggi stesso daremo mandato ai nostri legali di depositare ricorso ex art. 28 L. 300/70.
Cogliamo l’occasione per ricordarle che per il giorno 6 maggio 2011 la CGIL ha proclamato lo sciopero generale. A tale scopo si invita la S.V. a voler dare disposizioni affinché venga tempestivamente avvertita l’utenza, con particolare riferimento all’area educativa, al fine di evitare, come successo nel recente passato, che venga limitato, ove non negato, l’esercizio del diritto di sciopero proprio per carenza di informazione all’utenza. Si avverte si da adesso che qualsiasi tentativo di limitare la partecipazione allo sciopero per mancata informazione all’utenza, sarà denunciata alla commissione di vigilanza per l’applicazione delle relative sanzioni.
Si ricorda altresì come la comunicazione all’utenza sia un preciso obbligo, scaturente dal disposto dell’art. 6, comma 2, dell’ “Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto Regioni – Autonomie Locali Personale non dirigenziale”, sottoscritto in data 19/9/2002, la cui violazione è sanzionata dal successivo articolo 8 del medesimo accordo. Si precisa che, non essendo pervenuta alla scrivente O.S. “entro il quinto giorno precedente la data dello sciopero” alcuna comunicazione circa l’individuazione dei “nominativi del personale incluso nei contingenti, come sopra definiti, tenuto all’erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall’effettuazione dello sciopero”, secondo quanto prescritto dall’art. 5, comma 4, dell’ACNQ sopra richiamato, tutto il personale che vorrà aderire allo sciopero potrà farlo senza limitazione alcuna.
Il Segretario Provinciale
Giovanni Cammuca
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