RADIO ARTICOLO1

RADIO ARTICOLO1
WEB RADIO

venerdì 29 gennaio 2016

Fondo PerseoSirio - newsletter gennaio 2016


Relazione alla gestione 1°Ottobre/31 Dicembre 2015
Il patrimonio in gestione finanziaria è passato da 22.532.659,98 e con un valore quota pari a 10,554 del 1° ottobre 2015 ai 24.942.507,89 con un valore quota di 10,584 del 31 dicembre 2015 (di seguito anche solo data)
La fotografia del portafoglio alla data, considerando la composizione strutturale, il rendimento, la volatilità e il VaR è riportata di seguito. Particolare attenzione sul rendimento che nonostante il mercato di riferimento offra tassi negativi, la gestione è riuscita a chiudere il 2015 con un saldo positivo
 
continua la lettura su: http://www.fondoperseosirio.it/comparto-di-investimento/?utm_source=Newsletter+Fondo+Perseo+Sirio&utm_campaign=5fbbaf73b2-FPS_gennaio_2016&utm_medium=email&utm_term=0_5fb9483980-5fbbaf73b2-215780437

Prorogato il termine per l'opzione degli statali

leggi le novità cliccando il link :

A seguito della riforma Dini, a decorrere dal 1.1.96 anche per questo personale veniva previsto il TFR, trattamento di fine Rapporto al posto del Tfs, Trattamento di fine servizio. La materia sarebbe dovuta essere disciplinata con la contrattazione collettiva.
Così con l’accordo quadro del 29 luglio 1999 si stabilì che il personale pubblico assunto a decorrere dal 1.1.2001 avesse diritto al Tfr, mentre quello assunto prima rimaneva in Tfs.
Brevemente il Tfr è l’accantonamento di una quota mensile pari al 6.91 della retribuzione utile che viene poi rivalutata annualmente dell’1.5% + 0.75% dell’inflazione. Il Tfs invece si calcola sull’ultima retribuzione ridotta dell’80% moltiplicata per gli anni di servizio.
L’adesione alla previdenza complementare comporta il versamento mensile di una quota predeterminata che non è possibile effettuare per chi ha il Tfs in quando questo come si è visto, è calcolabile solo alla cessazione dal servizio.
Per aderire alla previdenza complementare 8i dipendenti pubblici assunti prima del 2001 pertanto devono necessariamente trasformare il tfs in tfr. Per incentivare le adesioni fu stabilito altresì che oltre al contributo dell’1% su base tfr, gli “optanti” così furono subito definiti coloro che facevano questa scelta, avessero diritto ad un altro contributo aggiuntivo mensile pari all’1.50% su base tfs.
L’accordo del 1999 stabilì che il termine per l’opzione fosse fissato in coincidenza con la scadenza del quadriennio contrattuale 1998/2001, salvo ulteriore proroga del termine stesso, che le parti potranno concordare. Per i dipendenti che non esercitano l’opzione resterà fermo, con le regole attuali, il vigente trattamento di fine servizio.
La scadenza è stata più volte prorogata. L’ultima proroga scadeva il 31.12.2015 e se non fosse stata prorogata dal primo gennaio corrente anno i dipendenti “anziani” non solo avrebbero perso il contributo aggiuntivo dell’1.5%, ma non si sarebbero potuto iscrivere più al Fondo Espero e al Fondo Perseo Sirio. Da qui la necessità di una nuova proroga. La proroga è dunque finalizzata a consentire, a chi si trova in regime di TFS, di continuare ad esercitare l’opzione al TFR ed iscriversi ai fondi di previdenza complementare negoziali.
L’accordo del 15 gennaio 2015 ha spostato il nuovo termine al 31.12.2020. Entro un anno le parti attueranno un momento di confronto e verifica sulle diposizioni contrattuali in materia di previdenza complementare nonché sull’attualità dell’accordo appena sottoscritto.
Inoltre si valuteranno nuovi strumenti e modalità atti ad incentivare l’iscrizione ai fondi pensione. Infine si è convenuto sulla necessità di adottare tutte le iniziative possibili per accrescere la cultura previdenziale nonché la conoscenza da parte dei dipendenti, dei fondi pensione dei dipendenti pubblici. Le Amministrazioni pubbliche dovranno attivarsi per iniziative istituzionali di comunicazione mentre un osservatorio nazionale bilaterale dovrà monitorare l’attuazione di tutte queste iniziative.

l 15 gennaio 2016 presso la sede Aran, l’Agenzia negoziale per la contrattazione dei pubblici dipendenti, si è tenuto un incontro fra l’Aran medesimo e i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali rappresentative dehttp://previdenzacomplementare.finanza.com/2016/01/16/prorogato-il-termine-per-lopzione-degli-statali/?utm_source=Newsletter+Fondo+Perseo+Sirio&utm_campaign=5fbbaf73b2-FPS_gennaio_2016&utm_medium=email&utm_term=0_5fb9483980-5fbbaf73b2-215780437l P.I per la proroga del termine per potersi iscrivere alla previdenza complementare, il Fondo Espero per i dipendenti della Scuola e il Fondo Perseo Sirio pl 15 gennaio 2016 presso la sede Aran, l’Agenzia negoziale per la contrattazione dei pubblici dipendenti, si è tenuto un incontro fra l’Aran medesimo e i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali rappresentative del P.I per la proroga del termine per potersi iscrivere alla previdenza complementare, il Fondo Espero per i dipendenti della Scuola e il Fondo Perseo Sirio per tutti gli altri dipendenti pubblici contrattualizzati.
A seguito della riforma Dini, a decorrere dal 1.1.96 anche per questo personale veniva previsto il TFR, trattamento di fine Rapporto al posto del Tfs, Trattamento di fine servizio. La materia sarebbe dovuta essere disciplinata con la contrattazione collettiva.
Così con l’accordo quadro del 29 luglio 1999 si stabilì che il personale pubblico assunto a decorrere dal 1.1.2001 avesse diritto al Tfr, mentre quello assunto prima rimaneva in Tfs.
Brevemente il Tfr è l’accantonamento di una quota mensile pari al 6.91 della retribuzione utile che viene poi rivalutata annualmente dell’1.5% + 0.75% dell’inflazione. Il Tfs invece si calcola sull’ultima retribuzione ridotta dell’80% moltiplicata per gli anni di servizio.
L’adesione alla previdenza complementare comporta il versamento mensile di una quota predeterminata che non è possibile effettuare per chi ha il Tfs in quando questo come si è visto, è calcolabile solo alla cessazione dal servizio.
Per aderire alla previdenza complementare 8i dipendenti pubblici assunti prima del 2001 pertanto devono necessariamente trasformare il tfs in tfr. Per incentivare le adesioni fu stabilito altresì che oltre al contributo dell’1% su base tfr, gli “optanti” così furono subito definiti coloro che facevano questa scelta, avessero diritto ad un altro contributo aggiuntivo mensile pari all’1.50% su base tfs.
L’accordo del 1999 stabilì che il termine per l’opzione fosse fissato in coincidenza con la scadenza del quadriennio contrattuale 1998/2001, salvo ulteriore proroga del termine stesso, che le parti potranno concordare. Per i dipendenti che non esercitano l’opzione resterà fermo, con le regole attuali, il vigente trattamento di fine servizio.
La scadenza è stata più volte prorogata. L’ultima proroga scadeva il 31.12.2015 e se non fosse stata prorogata dal primo gennaio corrente anno i dipendenti “anziani” non solo avrebbero perso il contributo aggiuntivo dell’1.5%, ma non si sarebbero potuto iscrivere più al Fondo Espero e al Fondo Perseo Sirio. Da qui la necessità di una nuova proroga. La proroga è dunque finalizzata a consentire, a chi si trova in regime di TFS, di continuare ad esercitare l’opzione al TFR ed iscriversi ai fondi di previdenza complementare negoziali.
L’
accordo del 15 gennaio 2015 ha spostato il nuovo termine al 31.12.2020. Entro un anno le parti attueranno un momento di confronto e verifica sulle diposizioni contrattuali in materia di previdenza complementare nonché sull’attualità dell’accordo appena sottoscritto.
Inoltre si valuteranno nuovi strumenti e modalità atti ad incentivare l’iscrizione ai fondi pensione. Infine si è convenuto sulla necessità di adottare tutte le iniziative possibili per accrescere la cultura previdenziale nonché la conoscenza da parte dei dipendenti, dei fondi pensione dei dipendenti pubblici. Le Amministrazioni pubbliche dovranno attivarsi per iniziative istituzionali di comunicazione mentre un osservatorio nazionale bilaterale dovrà monitorare l’attuazione di tutte queste iniziltri dipendenti pubblici contrattualizzati.
A seguito della riforma Dini, a decorrere dal 1.1.96 anche per questo personale veniva previsto il TFR, trattamento di fine Rapporto al posto del Tfs, Trattamento di fine servizio. La materia sarebbe dovuta essere disciplinata con la contrattazione collettiva.
Così con l’accordo quadro del 29 luglio 1999 si stabilì che il personale pubblico assunto a decorrere dal 1.1.2001 avesse diritto al Tfr, mentre quello assunto prima rimaneva in Tfs.
Brevemente il Tfr è l’accantonamento di una quota mensile pari al 6.91 della retribuzione utile che viene poi rivalutata annualmente dell’1.5% + 0.75% dell’inflazione. Il Tfs invece si calcola sull’ultima retribuzione ridotta dell’80% moltiplicata per gli anni di servizio.
L’adesione alla previdenza complementare comporta il versamento mensile di una quota predeterminata che non è possibile effettuare per chi ha il Tfs in quando questo come si è visto, è calcolabile solo alla cessazione dal servizio.
Per aderire alla previdenza complementare 8i dipendenti pubblici assunti prima del 2001 pertanto devono necessariamente trasformare il tfs in tfr. Per incentivare le adesioni fu stabilito altresì che oltre al contributo dell’1% su base tfr, gli “optanti” così furono subito definiti coloro che facevano questa scelta, avessero diritto ad un altro contributo aggiuntivo mensile pari all’1.50% su base tfs.
L’accordo del 1999 stabilì che il termine per l’opzione fosse fissato in coincidenza con la scadenza del quadriennio contrattuale 1998/2001, salvo ulteriore proroga del termine stesso, che le parti potranno concordare. Per i dipendenti che non esercitano l’opzione resterà fermo, con le regole attuali, il vigente trattamento di fine servizio.
La scadenza è stata più volte prorogata. L’ultima proroga scadeva il 31.12.2015 e se non fosse stata prorogata dal primo gennaio corrente anno i dipendenti “anziani” non solo avrebbero perso il contributo aggiuntivo dell’1.5%, ma non si sarebbero potuto iscrivere più al Fondo Espero e al Fondo Perseo Sirio. Da qui la necessità di una nuova proroga. La proroga è dunque finalizzata a consentire, a chi si trova in regime di TFS, di continuare ad esercitare l’opzione al TFR ed iscriversi ai fondi di previdenza complementare negoziali.
L’
accordo del 15 gennaio 2015 ha spostato il nuovo termine al 31.12.2020. Entro un anno le parti attueranno un momento di confronto e verifica sulle diposizioni contrattuali in materia di previdenza complementare nonché sull’attualità dell’accordo appena sottoscritto.
Inoltre si valuteranno nuovi strumenti e modalità atti ad incentivare l’iscrizione ai fondi pensione. Infine si è convenuto sulla necessità di adottare tutte le iniziative possibili per accrescere la cultura previdenziale nonché la conoscenza da parte dei dipendenti, dei fondi pensione dei dipendenti pubblici. Le Amministrazioni pubbliche dovranno attivarsi per iniziative istituzionali di comunicazione mentre un osservatorio nazionale bilaterale dovrà monitorare l’attuazione di tutte queste iniziative.

Nessun commento: