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giovedì 1 ottobre 2015

Min. semplificazione e P.A. - circolare 2/2015



 
 

la circolare n. 2/2015 fa riferimento al collocamento a riposo unilaterale delle lavoratrici e dei lavoratori della pubblica  amministrazione. Vi ricordiamo inoltre che la stessa circolare, mette insieme, legislazione a far data dal 2011.
I soprannumerari delle Pubbliche Amministrazioni (P.A.) se in possesso dei requisiti per avere la pensione, vanno licenziati. Non si tratta di una facoltà per la P.A. ma di un obbligo vero e proprio da osservare nei limiti degli esuberi. Lo precisa il DL n. 101/2013, con una norma d ‘interpretazione autentica del DL n. 95/2012 (spending review).         

            Per il settore pubblico è stata prevista una deroga che stabilisce: si continua ad applicare la vecchia disciplina e i vecchi requisiti di pensione a quei dipendenti che li maturano entro il 31 dicembre 2011. Da tale deroga la circolare n. 2/2012 della Funzione Pubblica (condivisa dal Ministero del Lavoro e da quello dell’Economia)  aveva tratto un vincolo per la P.A. e cioè l’obbligo di collocare a riposo, a partire dall’anno 2012, al compimento di 65 anni (limite ordinamentale), i dipendenti che nell’anno 2011 possedevano la massima anzianità contributiva (40 anni) o la quota 96 o comunque i requisiti per una pensione.

            In allegato vedi la circolare n. 2/2015 della Funzione Pubblica che fino al 2017 consente il licenziamento unilaterale anche con meno di 62 anni di età.
 

p. La Segreteria Nazionale

      (Concetta Basile)
 






 

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