la circolare n. 2/2015 fa riferimento al collocamento a
riposo unilaterale delle lavoratrici e dei lavoratori della pubblica amministrazione. Vi ricordiamo inoltre che la
stessa circolare, mette insieme, legislazione a far data dal 2011.
I soprannumerari delle Pubbliche Amministrazioni
(P.A.) se in possesso dei requisiti per avere la pensione, vanno licenziati.
Non si tratta di una facoltà per la P.A. ma di un obbligo vero e proprio da
osservare nei limiti degli esuberi. Lo precisa il DL n. 101/2013, con una norma
d ‘interpretazione autentica del DL n. 95/2012 (spending review).
Per
il settore pubblico è stata prevista una deroga che stabilisce: si continua ad
applicare la vecchia disciplina e i vecchi requisiti di pensione a quei
dipendenti che li maturano entro il 31 dicembre 2011. Da tale deroga la
circolare n. 2/2012 della Funzione Pubblica (condivisa dal Ministero del Lavoro
e da quello dell’Economia) aveva tratto
un vincolo per la P.A. e cioè l’obbligo di collocare a riposo, a partire
dall’anno 2012, al compimento di 65 anni (limite ordinamentale), i dipendenti
che nell’anno 2011 possedevano la massima anzianità contributiva (40 anni) o la
quota 96 o comunque i requisiti per una pensione.
In
allegato vedi la circolare n. 2/2015 della Funzione Pubblica che fino al 2017
consente il licenziamento unilaterale anche con meno di 62 anni di età.
p. La
Segreteria Nazionale
(Concetta Basile)
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