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lunedì 22 settembre 2014

Resoconto delegazione trattante 19 9 14


Segreteria Aziendale e Gruppo Rsu CGILFP

 
            Poche novità in ordine alla programmazione triennale dei fabbisogni delle risorse umane 2014/2016, rispetto la precedente seduta del 16 u.s.. Una delegazione trattante a “ostacoli”, superato uno, ne appare davanti un altro

Pertanto la novità positiva, è il parere espresso dalla ragioneria generale in ordine alla ventilata ipotesi di ricondurre l’integrazione delle ore del personale stabilizzato come nuova assunzione; infatti, varie sentenze affermano che, l’aumento delle ore non è da considerarsi come  nuova assunzione. Al riguardo l’Amministrazione propenderebbe per un obiettivo di aumento delle ore entro le 30/31/32 ore.

            Novità negativa è, l’ulteriore controllo di compatibilità in ordina alla L.296 commi 556 e 557. In sostanza così recitano:

            556. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall' amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonche' quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 546. A tale fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 655 a 695, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative. A tale fine, nell'ambito della propria autonomia, possono fare riferimento ai principi desumibili dalle seguenti disposizioni: a) commi da 513 a 543 del presente articolo, per quanto attiene al riassetto organizzativo; b) articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con l'obiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni medesime per gli anni 2005 e 2006, sono disapplicate per gli enti di cui al presente comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

            Tradotto:

  • comma 556 l’aumento delle ore, deve avvenire entro il limite del triennio/importo del costo medio per il personale
  •  comma 557 garantire che il rapporto tra le spese correnti e la spesa per il personale (assunzioni + integrazione oraria) sia inalterato (le spese correnti sono in crescita, pertanto il "magico equilibrio" dovrebbe essere garantito)
Si rammenta che, la delegazione trattante terminerà entro i 30  gg. dalla data di inizio (16/09/2014)
 

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