RADIO ARTICOLO1

RADIO ARTICOLO1
WEB RADIO

venerdì 11 aprile 2014

Nuovo Codice di comportamento dipendenti Comune di Palermo


COMUNE DI PALERMO

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI

DIPENDENTI PUBBLICI
deliberazione n°39 del 27/3/14
SOMMARIO

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

(D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62)

Articolo 1. – Disposizioni di carattere generale Pag. 3

Articolo 2. –Ambito di applicazione Pag. 3 Pag.

Articolo 3. –Principi generali Pag. 4

Articolo 4. –Regali, compensi e altre utilità Pag. 5

Articolo 5. –Partecipazione ad associazioni e organizzazioni Pag. 6

Articolo 6. –Comunicazione interessi finanz. e conflitti di interesse Pag. 6

Articolo 7. –Attività ed incarichi extraistituzionali: conflitti di

interesse e incompatibilità Pag. 7

Articolo 8. –Obbligo di astensione Pag. 8

Articolo 9. –Prevenzione della corruzione Pag. 8

Articolo 10. –Trasparenza e tracciabilità Pag. 8

Articolo 11. –Comportamento nei rapporti privati Pag. 9

Articolo 12. –Comportamento in servizio Pag. 9

Articolo 13. –Rapporti con il pubblico Pag. 10

Articolo 14. –Disposizioni particolari per i dirigenti Pag. 11

Articolo 15. –Contratti ed altri atti negoziali Pag. 15

Articolo 16. –Procedure relative ad appalti, negoziazioni, contratti

e collaudi Pag. 16

Articolo 17. –Vigilanza, monitoraggio e attività formative Pag. 16

Articolo 18 -Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri

del codice Pag. 19

Articolo 19 –Disposizioni finali ed abrogazioni Pag. 20

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Art. 1

Disposizioni di carattere generale



1. Il codice di comportamento, adottato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 , chiamato da ora in poi “codice generale” definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

2. Il presente Codice, chiamato da ora in poi “codice speciale”, adottato dall’amministrazione ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, va ad integrare e specificare le previsioni del codice generale al quale si rinvia.

Articolo 2

Ambito di applicazione



1. Il presente codice si applica ai dipendenti del Comune di Palermo il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .



2. Gli obblighi di condotta previsti dal presente si estendono, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tal riguardo gli uffici predispongono gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell’osservanza dei codici di comportamento per il personale sopra indicato; inoltre, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici.

3. Ai fini della prevenzione dei fenomeni corruttivi, le regole di cui sopra si estendono ai soggetti controllati e/o partecipati dall’Amministrazione, nonché al personale socialmente utile e/o di pubblica utilità .



Art. 3

Principi generali



1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui e' titolare.

2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.



4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4

Regali, compensi e altre utilità



1. Il dipendente non chiede, ne' sollecita, per sè o per altri, regali o altre utilità.

2. Il dipendente non accetta, per se' o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per se' o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, ne' da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.

3. Il dipendente non accetta, per sè o per altri, da un proprio subordinato o collega, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato o collega, salvo quelli d'uso di modico valore.

4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, qualora non sia possibile la restituzione, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la loro devoluzione in beneficienza.

5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto, limite inteso anche quale misura massima del valore economico raggiungibile nell’arco dell’anno.

Nell’ipotesi in cui tale valore annuale sia superato in modo limitato, il dipendente informa per iscritto il dirigente di riferimento, il quale, valutata la tipologia di regalia (se trattasi di un bene durevole o no), il valore della stessa nonché il tipo di relazione che ha comportato la regalia stessa può autorizzare il dipendente a ricevere il bene di che trattasi, informandone comunque il responsabile della prevenzione della corruzione.

Per analogia il dirigente di servizio o di settore informa con le medesime modalità di cui al comma precedente il responsabile per la prevenzione della corruzione che, effettuate le valutazioni di cui sopra, può autorizzare il dirigente a ricevere il bene.



6. Al fine del monitoraggio delle regalie ricevute all’interno del proprio servizio, il dirigente richiede al proprio personale, con cadenza almeno annuale, la produzione di una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e nel rispetto degli artt. 75 e 76, attestante l’accettazione o meno di regali, indicandone la tipologia ed il valore presunto. Analoga dichiarazione viene presentata da ogni singolo Dirigente al Responsabile per la Prevenzione della corruzione, per il tramite del Capo area, e dal Segretario al Sindaco.

7. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione a qualunque titolo da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel triennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

8. Allo scopo di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.



Art. 5

Partecipazione ad associazioni e organizzazioni



1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente, entro gg. 10 comunica tempestivamente al Dirigente del servizio di appartenenza ed al Settore Risorse Umane, la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, comprese le adesioni ad onlus ed organismi non aventi scopo di lucro, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. In ogni caso per permettere all’Amministrazione un’opportuna conoscenza della partecipazione ad oggi ad associazioni e organizzazioni, il dipendente entro 30 giorni dall’adozione del presente Regolamento comunicherà le adesioni di cui al presente articolo al Settore Risorse Umane, tramite apposito modulo all’uopo definito dallo stesso, nonché al responsabile del Servizio di appartenenza. E’ onere di quest’ultimo l’inserimento delle comunicazioni pervenute in un’apposita banca dati. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.

2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, ne' esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

Art. 6

Comunicazione degli interessi finanziari

e conflitti d'interesse



1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente del Servizio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Per il personale già assegnato all’ufficio, e quindi per tutti i dipendenti, l’adempimento informativo di cui al comma 1 dovrà essere effettuato, previa adeguata richiesta del Settore Risorse umane, con predisposizione di apposito modulo, entro 30 giorni dall’adozione del presente Regolamento

3. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.



Art.7

Attività ed incarichi extraistituzionali: conflitti d’interesse e incompatibilità



1. Il dipendente, con specifico riguardo per chi svolge attività di natura tecnico-professionale , non accetta incarichi di collaborazione:

a) Che per il carattere d’intensità e professionalità richiesto, oltrepassino i limiti dell’occasionalità e saltuarietà;

b) Che possano ingenerare , anche solo potenzialmente , situazione di conflittualità con gli interessi facenti capo all’Amministrazione e, quindi, con le funzioni assegnate sia al medesimo che alla struttura di appartenenza;

c) Che in termini remunerativi, considerati sia singolarmente che come sommatoria di più incarichi , siano prevalenti rispetto all’impiego di dipendente comunale;

d) A favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente o il servizio di assegnazione svolga funzioni di controllo o vigilanza;

e) Da soggetti privati che abbiano in corso , o abbiano avuto nel biennio precedente, forniture o appalti comunali o un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ ufficio di appartenenza;

f) In consigli di amministrazione di cooperative sociali che, pur non avendo scopo di lucro, siano fornitori di beni o servizi del comune di Palermo o ricevano da questo contributi a qualunque titolo;

g) Che , comunque , per l’impegno richiesto o per le modalità di svolgimento , non consentano un tempestivo e puntuale svolgimento dei compiti d’ufficio, in relazione alle esigenze del servizio di appartenenza. In tale ultimo caso il dirigente potrà revocare l’autorizzazione.





Art. 8

Obbligo di astensione



1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

2. La comunicazione dell’astensione e delle relative ragioni, viene manifestata al proprio Dirigente di servizio che decide in merito; lo stesso adotta opportune iniziative volte al controllo ed alla corretta archiviazione dei casi di astensione, secondo un sistema che viene stabilito dal Responsabile per la prevenzione della corruzione

Art. 9

Prevenzione della corruzione



1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza. L’amministrazione prevede la tutela del dipendente che ha denunciato l’illecito così come previsto all’art. 54bis del d.lgs. 165/2001 .

Art. 10

Trasparenza e tracciabilità



1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni, secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

2. I titolari degli uffici collaborano con il Responsabile per la prevenzione della corruzione anche al fine di garantire la comunicazione, in modo regolare e completo, delle informazioni, dei dati e degli atti oggetto di pubblicazione, nonché assicurare l’accesso civico.

3. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.



Art. 11

Comportamento nei rapporti privati



1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, o nelle normali relazioni derivanti da attività d’istituto, il dipendente non sfrutta, ne' menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

2. Il dipendente non fa oggetto di pubblica conversazione, anche nell’ambito delle piazze virtuali, purchè accessibili ad una molteplicità di persone,o anche nell’ambito dei mezzi di informazione tradizionali o meno, di vicende e situazioni interne degli uffici dell’Amministrazione anche con riferimento ad apprezzamenti poco lusinghieri nei confronti dei colleghi, dei dirigenti e/o dell’operato dell’amministrazione, non ritenendosi i sopra riferiti comportamenti conformi ai principi generali di cui all’art. 3. Resta, evidentemente, fermo il diritto da parte di ciascun dipendente di rappresentare alle Organizzazioni Sindacali, situazioni o vicende interne agli Uffici dell’Amministrazione, reputate lesive dei propri diritti.

3. In caso di segnalazioni all’Autorità di fatti o circostanze connesse all’esercizio delle proprie funzioni i Dirigenti informano il Sindaco ed il Segretario Generale.

Il Personale dipendente che, nell’espletamento del proprio servizio venga a conoscenza di fatti da segnalare alle competenti autorità, provvederà anche per via gerarchica.



Art. 12

Comportamento in servizio



1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda ne' adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

2. E’ obbligo del Dirigente del Servizio, in merito all’equa ripartizione dei carichi di lavoro, rilevare e tenere conto delle eventuali deviazioni dovute alla negligenza di alcuni dipendenti.

3. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

4. E’ obbligo del Dirigente che all’interno della struttura gestisce il personale sia di controllare che l’uso dei permessi di astensione avvenga effettivamente per le ragioni e nei limiti previsti dalla legge e dai contratti collettivi, sia di vigilare sulla corretta timbratura delle presenze da parte dei propri dipendenti, avviando il relativo procedimento disciplinare in caso di pratiche scorrette.

5. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone esclusivamente per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio per soli fini istituzionali e nel rispetto dei vincoli posti dalla legge e dall'amministrazione, mantenendo l’assoluto riserbo sui dati dei quali si viene a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.

6. Il dirigente vigila sull’utilizzo adeguato di materiali, attrezzature, servizi e più in generale delle risorse nella prospettiva dell’efficienza e dell’economicità dell’azione pubblica.



Art. 13

Rapporti con il pubblico



1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del cartellino od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione - salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti - opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile. In particolare, la risposta alle varie comunicazioni degli utenti, nei casi in cui non sia già previsto un termine specifico, deve essere effettuata entro gg. 30; alle comunicazioni di posta elettronica si deve rispondere generalmente con lo stesso mezzo, riportando tutti gli elementi idonei ai fini dell’identificazione del responsabile e della esaustività della risposta. Qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione ( vedi art. 10 c.2).

3. Il rilascio di dichiarazioni pubbliche o altre forme di esternazione, anche nell’ambito dei mezzi di informazione, e nell’ambito delle piazze virtuali, compete al Dirigente in qualità di rappresentante dell’Amministrazione, o al funzionario a ciò appositamente autorizzato, purché si tratti di vicende e situazioni relativi alla propria attività istituzionale, astenendosi da apprezzamenti poco lusinghieri nei confronti dei colleghi, del personale e/o dell’operato dell’Amministrazione, non ritenendosi i sopra riferiti comportamenti conformi ai principi generali di cui all’art. 3. I soggetti di cui sopra renderanno le predette dichiarazioni pubbliche, previa intesa con l’Assessore di riferimento.

4. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un ufficio che fornisce servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione anche nell’apposita carta dei servizi; in particolare il personale dell’URP, degli sportelli di front-office, delle postazioni decentrate e degli altri uffici che operano a contatto devono adottare un comportamento cortese, disponibile e discreto anche dinanzi a situazioni difficili da gestire. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.

5. Il dipendente non assume impegni ne' anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.

6. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima amministrazione.

Art. 14

Disposizioni particolari per i dirigenti



1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche.

2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.

3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, ed in ogni caso entro 15 gg. dall’incarico, comunica all'amministrazione (Sindaco e Responsabile della prevenzione della corruzione) mediante autodichiarazione, le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. E’ obbligo dei dirigenti procedere all’aggiornamento dei superiori dati laddove intervengano delle modifiche.



4. Per i dirigenti già assegnati agli uffici, l’adempimento informativo di cui al comma 3 dovrà essere effettuato, previa adeguata richiesta del Settore Risorse Umane, con predisposizione di apposito modulo, entro 30 giorni dall’adozione del presente Regolamento. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.



5. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.



6. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali. Ai fini dell’equa ripartizione dei carichi di lavoro, il dirigente tiene anche conto di quanto emerge dalle indagini sul benessere organizzativo di cui all’art. 14, c.5 d.lgs. n. 150/2013.

7. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione.

Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione..



8. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui e' preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.

9. E’ obbligo del dirigente vigilare sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da parte dei propri dipendenti, anche al fine di evitare pratiche non consentite di “doppio lavoro”.

10. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla Corte dei Conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 ( cfr. art. 8)

11. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione.

Art. 15

Contratti ed altri atti negoziali



1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, ne' corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, ne' per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile . Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’ articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il Responsabile della prevenzione della Corruzione, il dirigente apicale responsabile della gestione del personale e, salvo che non coincida con lo stesso soggetto, il Capo Area.

5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.



Art. 16

Procedure relative ad appalti, negoziazioni, contratti e collaudi

1. Tutti i dipendenti, collaboratori o incaricati che nell’esercizio delle funzioni e dei compiti loro spettanti nell’ambito dell’ organizzazione comunale intervengono nei procedimenti relativi ad appalti, negoziazioni e contratti del Comune di Palermo, compresa l’esecuzione ed il collaudo, in ogni fase, devono porre in essere i seguenti comportamenti, oltre a quelli già disciplinati dal presente Codice Speciale:

a) assicurare la parità di trattamento tra le imprese che vengono in contatto con il Comune di Palermo;

b) astenersi da qualsiasi azione arbitraria che abbia effetti negativi sulle imprese, nonché da qualsiasi trattamento preferenziale e non rifiutare né accordare ad alcuno prestazioni o trattamenti che siano normalmente rifiutati o accordati ad altri;

c) mantenere con particolare cura la riservatezza inerente i procedimenti di gara ed i nominativi dei concorrenti prima della data di scadenza di presentazione delle offerte;

d) nella fase della esecuzione del contratto, la valutazione del rispetto delle condizioni contrattuali è effettuata con oggettività e deve essere documentata e la relativa contabilizzazione deve essere conclusa nei tempi stabiliti. Quando problemi organizzativi o situazioni di particolari carichi di lavoro ostacolino l’immediato disbrigo delle relative operazioni, ne deve essere data comunicazione al dirigente responsabile e l’attività deve comunque rispettare rigorosamente l’ordine progressivo di maturazione del diritto di pagamento da parte di ciascuna impresa.



Art. 17

Vigilanza, monitoraggio e attività formative



1. Vigilano sull'applicazione del presente Codice e del codice generale i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, e l’Ufficio per i procedimenti disciplinari(UPD). Resta ferma la possibilità da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione di effettuare eventuali verifiche sull’attuazione del presente codice.

2. I dirigenti, innanzi tutto, devono promuovere ed accertare la conoscenza dei contenuti del codice di comportamento – sia generale, sia specifico – da parte dei dipendenti della struttura di cui sono titolari. In questa prospettiva è necessario che i dirigenti si preoccupino della formazione e dell’aggiornamento dei propri dipendenti in materia di trasparenza ed integrità, segnalando particolari esigenze nell’ambito della programmazione formativa annuale.

I dirigenti provvedono, inoltre, alla costante vigilanza sul rispetto del codice di comportamento da parte dei dipendenti assegnati alla propria struttura, tenendo conto delle violazioni accertate e sanzionate ai fini della tempestiva attivazione del procedimento disciplinare e della valutazione individuale del singolo dipendente.



3. Per quanto attiene al controllo sul rispetto dei codici di comportamento da parte dei dirigenti, nonché alla mancata vigilanza da parte di questi ultimi sull’attuazione e sul rispetto dei codici presso le strutture di cui sono titolari, esso è svolto dal Responsabile della prevenzione della corruzione per il tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione che si avvarrà dell’UPD e del Dirigente coordinatore cui è affidata la gestione delle risorse umane.



4. Entro il 31/01 di ciascun anno i Capi Area, d’intesa con i dirigenti delle strutture di riferimento, provvederanno ad elaborare degli indicatori di misurazione volti al controllo del rispetto delle norme del presente codice.

Gli stessi dovranno organizzare ed effettuare degli incontri di formazione, con i dirigenti di servizio, i quali a loro volta provvederanno ad organizzare un’attività formativa che si esplicherà in almeno tre incontri annuali con cadenza quadrimestrale con il personale del proprio servizio.



5. Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, l’Amministrazione si avvale dell'UPD istituito ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001

6. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle eventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati dall’ amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190 .

L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del codice di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 (cfr. nota n.7). Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo, l'ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012.



7. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione, anche avvalendosi della collaborazione dell’UPD, deve verificare annualmente il livello di attuazione del codice rilevando, ad esempio, il numero e il tipo delle violazioni accertate e sanzionate delle regole del codice, in quali aree dell’Amministrazione si concentra il più alto tasso di violazione e quant’altro in tal senso opportuno.

Il Responsabile, inoltre, provvedendo alla comunicazione di tali dati ricavati dal monitoraggio all’Autorità nazionale anticorruziome, assicura che gli stessi siano considerati in sede di aggiornamento sia del piano triennale di prevenzione della corruzione, sia del codice, ne dà pubblicità sul sito istituzionale, utilizza tali dati al fine della formulazione di eventuali interventi volti a correggere i fattori che hanno contribuito a determinare le cattive condotte. Tra i generali poteri di segnalazione del Responsabile rientra, altresì, in relazione alle violazioni accertate e sanzionate, il potere di attivare, in raccordo con l’UPD, le autorità giudiziarie competenti per i profili di responsabilità contabile, amministrativa, civile e penale.



8. L’OIV (organismo indipendente di valutazione), sulla base dei dati rilevati dall’UPD e delle informazioni trasmesse dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, svolge una attività di supervisione sull’applicazione dei codici, riferendone nella relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni.



9. Rimane centrale la rilevanza delle segnalazioni da parte dei cittadini di eventuali violazioni dei codici di comportamento, non solo per l’adozione delle iniziative previste dalla legge, ma altresì per raccogliere ulteriori indicazioni ai fini dell’aggiornamento periodico dei codici stessi. A tal fine l’Ufficio relazioni con il pubblico deve raccordarsi con l’UPD per la raccolta e la condivisione di tali segnalazioni da parte dei suddetti uffici.



Art. 18

Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice



1. La violazione di ciascuna regola contenuta nel codice di comportamento, sia generale sia specifica, costituisce di per sé infrazione rilevante sul piano disciplinare, in quanto integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 - qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio - 5, comma 2 e 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.

3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

5. Oltre agli effetti di natura disciplinare, penale, civile, amministrativa e contabile, tali violazioni rilevano, infine, anche in ordine alla misurazione e valutazione della performance secondo quanto già indicato ai commi 2 e 3 dell’art. 15.

Art. 19

Disposizioni finali e abrogazioni

1. L’Amministrazione dà la più ampia diffusione al presente regolamento, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail al Personale in servizio, ai soggetti controllati e/o partecipati dall’Amministrazione ai titolari di contratti, di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione.

2. L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento.

3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





Nessun commento: