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venerdì 10 giugno 2016

Cassazione art.18 vale ancora per la PA - rassegna stampa

Il Fatto Quotidiano http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/06/09/jobs-act-cassazione-da-ragione-al-governo-per-i-dipendenti-pubblici-valgono-ancora-le-tutele-dellarticolo-18/2812860/
Sull’articolo 18 si è creata “una disuguaglianza insostenibiletra pubblico e privato”. E ora per fare chiarezza è indispensabile un intervento delle Sezioni unite della Cassazione o un intervento legislativo ad hoc. Così Aldo Bottini, presidente degli Avvocati giuslavoristi italiani, commenta la sentenza depositata giovedì dalla sezione Lavoro della Suprema Corte, che ha sancito che l’abolizione delle tutele previste dallo Statuto dei lavoratori non riguarda i dipendenti pubblici. Per i quali dunque, in caso dilicenziamento illegittimo, continua a valere il diritto alla reintegra nel posto di lavoro, e non la tutela risarcitoria o l’indennità come previsto dal Jobs Act per i dipendenti privati.
La Suprema Corte dà ragione alla Madia… – “Il licenziamento del personale del pubblico impiego non è disciplinato dalla ‘legge Fornero'”, che già nel 2013 ha ristretto le tutele per il lavoratore lasciato a casa, “bensì dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori”, scrivono i giudici nella sentenza 11868/2016, aggiungendo che “le modifiche apportate” dalla riforma del governo Renzi – che come è noto ha tra l’altro cancellato la reintegra nel posto di lavoro in caso di licenziamento senza giusta causa - “non si estendono” ai dipendenti della pa “sino al successivo intervento normativo di armonizzazione“. La Corte, che fa sapere di essere arrivata alla nuova sentenza “all’esito di una approfondita e condivisa riflessione“, dà quindi ragione al ministro della Pubblica amministrazione Marianna Madia, cheha sempre sostenuto la non applicabilità ai dipendenti dello Stato e degli enti locali della licenziabilità senza possibilità di reintegrazione nel posto di lavoro.
…smentendo la propria sentenza del 2015. Giuslavoristi: “Discriminazione” – Il pronunciamento smentisce totalmente quanto sancito dalla stessa Cassazione lo scorso novembre. “Il Collegio ritiene che detto orientamento debba essere disatteso“, scrivono infatti a pagina 6, “giacché plurime ragioni inducono ad escludere che il nuovo regime delle tutele in caso di licenziamento illegittimo possa essere applicato anche ai rapporti di lavoro disciplinati dall’art.2 del d.lgs. n. 165 del 2001″, quello appunto sul lavoro pubblico. Ecco perché, secondo Bottini, “il contrasto andrà chiarito dalle Sezioni unite o da un intervento legislativo di interpretazione autentica, che peraltro il governo aveva annunciato di voler fare fin dallo scorso anno, quando entrò in vigore il Jobs Act ed era in discussione la riforma del pubblico impiego”. Nell’attesa, “sembra chiaro che sopravvivono due regimi diversi, in ambito pubblico e in ambito privato, in materia di licenziamenti. E questa, soprattutto in tempi di regime privatistico del contratto di pubblico impiego, rappresenta una disuguaglianza, unadiscriminazione non so quanto sostenibile anche da un punto di vista costituzionale”.
Il docente: “La politica non interviene e costringe i giudici a risolvere i problemi” – “Questa sentenza è il trionfo delformalismo giuridico”, chiosa Umberto Romagnoli, professore emerito di diritto del lavoro all’Università di Bologna. “Il testo sostiene che il potere di licenziare della pubblica amministrazione non ha la stessa natura del potere di licenziare dell’imprenditore. L’affermazione lascia quanto meno interdetti. Se questo vale per la questione del licenziamento, allora deve valere per tutte le situazioni. Si determinerebbe una specialità del pubblico impiego che esonderebbe in tutti gli altri ambiti del rapporto di lavoro. Mi sembra una tesi che non ha molto senso. Perché il pubblico impiego dovrebbe essere trattato in modo diverso? Bisognerebbe quanto meno spiegarlo, mettere dei paletti”. A questo punto “sarebbe meglio che intervenisse il ministero della Pubblica amministrazione, ma non lo fa: siamo di fronte all’ennesima fuga dalle proprie responsabilità politiche. I politici si lamentano che i giudici invadono il loro campo, ma sono i politici stessi che lasciano liberi questi spazi e costringono i giudici a intervenire. E’ solo un pretesto per potere attaccare i giudici quando danno fastidio”.
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Accolto ricorso del ministero dei Trasporti contro funzionario che faceva il doppio lavoro - Il verdetto della Suprema Corte ha accolto un ricorso del ministero delle Infrastrutture contro un funzionario licenziato perché faceva ildoppio lavoro al quale, tuttavia, la Corte d’appello di Roma aveva riconosciuto 6 mesi di indennità risarcitoria, come prevede la legge Fornero nel caso di licenziamenti ‘legittimi’ ma con violazione delle procedure di contestazione disciplinare. Il ministero nel ricorso in Cassazione aveva fatto reclamo contro i sei mesi di risarcimento. Ora il caso torna alla Corte d’appello di Roma.
Nel settore pubblico “generali interessi collettivi” – Il trattamento di favore rispetto a quello che vale per i lavoratori privati, scrivono i giudici, si giustifica proprio perché è diversa la natura del datore di lavoro. Un’eventuale modulazione delle tutele nel pubblico impiego “richiede da parte del legislatore unaponderazione di interessi diversa da quella compiuta per l’impiego privato” poiché, come stabilito dalla Consulta, nel settore pubblico ci sono “garanzie e limiti che sono posti non solo e non tanto nell’interesse del soggetto da rimuovere, ma anche e soprattutto a protezione di più generali interessi collettivi“. Gli ermellini ricordano che l’art.97 della Costituzione “impone di assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione pubblica”. “Se sei dipendente pubblico significa che hai vinto un concorso. Non è che se cambia sindaco allora quello ti licenzia”, aveva chiosato Matteo Renzi a dicembre.
Verso la norma contro i furbetti del cartellino - Proprio mercoledì le Commissione Affari costituzionali e Lavoro della Camera hanno intanto dato parere positivo con tre condizioni aldecreto legislativo della riforma Madia che prevede il licenziamento dei dipendenti pubblici “fannulloni, quelli colti in flagrante nel falsificare la propria presenza al lavoro. I cosiddetti “furbetti del cartellino“, che il governo ha promesso di allontanare “per direttissima” ma che di fatto possono essere licenziati anche sulla base della normativa attuale.
Il licenziamento del personale del pubblico impiego non è disciplinato dalla 'legge Fornero', bensì dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. E' la Corte di Cassazione a intervenire in un ambito assai dibatutto, "all'esito di una approfondita e condivisa riflessione", con la sentenza numero 11868 della Sezione Lavoro depositata oggi.

I giudici di più alto grado segnano un punto su una questione da tempo controversa, su cui ci sono state anche sentenze di diverso orientamento. Un tema sul quale il governo, in particolare con il ministro della Pubblica amministrazione, Marianna Madia, ha sempre tenuto a precisare come l'articolo 18 per gli statali non sia stato cambiato né dalla legge Fornero, prima, né dal Jobs act, dopo. Nel 2012, infatti, l'ex ministro del Lavoro, Elsa Fornero, era intervenuto sui licenziamenti con modifiche sia nella procedura che "precede" il provvedimento, sia nella giustificazione dello stesso. La riforma del Lavoro targata Renzi-Poletti, poi, ha di nuovo modificato il celebre articolo 18, limitando di fatto il reintegro ai soli casi di licenziamento per motivi discriminatori e sostituendolo in tutti gli altri casi con un indennizzo in denaro.

Per il pubblico impiego nessuno di questi cambiamenti è da tenere in considerazione: stando alla Cassazione (e alla lettura dell'esecutivo), le garanzie sarebbero quindi intatte, come il reintegro in caso di licenziamento senza giusta causa. Un trattamento diverso rispetto ai lavoratori privati, sostiene il ministero, perché è diversa la natura del datore di lavoro. Per mettere fine a possibili diverse interpretazioni, il governo sarebbe sempre dell'idea di intervenire con una norma che chiarisca l'esclusione dei dipendenti pubblici dalle nuove regole. La precisazione dovrebbe trovare spazio nel testo unico del pubblico impiego, in attuazione della riforma della Pa.

Un impegno in questo senso era stato preso alla fine dello scorso anno da Madia, dopo una sentenza della stessa Cassazione che allora, però, sembrava dire il contrario, ovvero che le modifiche della Fornero valevano anche per gli statali. Ora tutto sia riallinea alla interpretazione dell'esecutivo.

Il principio di diritto fissato dalla Suprema corte esclude che la Fornero si applichi ai licenziamenti dal pubblico: "Ai rapporti di lavoro disciplinati dal dal d.lgs 30.3.2001 n.165, art.2 (le norme generali sul lavoro pubblico, ndr), non si applicano le modifiche apportate dalla legge 28.6.2012 n.92 (riforma del lavoro Fornero, ndr) all'art.18 della legge 20.5.1970 n.300 (lo Statuto dei lavoratori,ndr), per cui la tutela del dipendente pubblico in caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva all'entrata in vigore della richiamata legge n.92 del 2012 resta quella prevista dall'art.18 della legge n.300 del 1970 nel testo antecedente alla riforma". Per la sentenza, le innovazioni sull'articolo 18 "non si estendono ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni", sino ad un "intervento normativo di armonizzazione".

La decisione è nata da un ricorso del ministero delle Infrastrutture contro un funzionario - licenziato perché faceva il doppio lavoro - al quale la Corte d'appello di Roma aveva riconosciuto 6 mesi di indennità risarcitoria, come prevede la legge Fornero nel caso di licenziamenti legittimi ma con violazione delle procedure di contestazione disciplinare. Il Ministero nel ricorso in Cassazione aveva fatto reclamo contro i sei mesi di risarcimento. Ora il caso torna alla Corte d'appello di Roma. Soddisfatti, intanto, i sindacati: per Antonio Foccillo della Uil,
si conferma quello che hanno sempre sostenuto "la maggioranza dei giuristi, i rappresentanti sindacali e il ministro Madia", perché "i dipendenti pubblici hanno uno status diverso: sono assunti per concorso e sono garanti della cittadinanza e non del datore di lavoro".

http://www.ilgazzettino.it/italia/primopiano/cassazione_licenziamento_statali_articolo_18_fornero-1786456.html
«Il licenziamento del personale del pubblico impiego non è disciplinato dalla 'legge Fornerò, bensì dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori». Lo afferma la Corte di Cassazione in una nota nella quale spiega che si è arrivati a questa conclusione, «all'esito di una approfondita e condivisa riflessione», con la sentenza 11868 della sezione Lavoro depositata oggi.

La Cassazione interviene quindi su una questione da tempo dibattuta su cui ci sono state anche sentenze di diverso orientamento ma il governo, con il ministro della P.A. Marianna Madia, ha sempre tenuto a precisare come l'articolo 18 per gli statali non è stato cambiato né dalla legge Fornero, prima, né dal Jobs act, dopo. Per il pubblico impiego le garanzie sarebbero quindi intatte, con la reintegra in caso di licenziamento senza giusta causa. Un trattamento diverso rispetto ai lavoratori privati, sostiene il ministero, perché è diversa la natura del datore di lavoro.

Per mettere fine a possibili diverse interpretazioni il governo resta dell'idea di intervenire, da quanto si apprende, con una norma che chiarisca l'esclusione dei dipendenti pubblici dalle nuove regole. La precisazione dovrebbe trovare spazio nel testo unico del pubblico impiego, in attuazione della riforma della P.A. Un impegno in questo senso era stato preso alla fine dello scorso anno da Madia, dopo una sentenza della stessa Cassazione che allora, però, sembrava dire il contrario, ovvero che le modifiche della Fornero valevano anche per gli statali. Ora tutto sia riallinea.

«Ai rapporti di lavoro disciplinati dal dal d.lgs 30.3.2001 n.165, art.2, non si applicano le modifiche apportate dalla legge 28.6.2012 n.92 all'art.18 della legge 20.5.1970 n.300, per cui la tutela del dipendente pubblico in caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva all'entrata in vigore della richiamata legge n.92 del 2012 resta quella prevista dall'art.18 della legge n.300 del 1970 nel testo antecedente alla riforma»: è questo il principio di diritto fissato dalla Suprema corte nella sentenza 11868 depositata oggi, con cui esclude che la riforma Fornero si possa applicare al pubblico impiego per quanto riguarda i licenziamenti.

Il verdetto ha accolto un ricorso del ministero delle Infrastrutture contro un funzionario licenziato perché faceva il doppio lavoro al quale, tuttavia, la Corte d'appello di Roma aveva riconosciuto 6 mesi di indennità risarcitoria, come prevede la legge Fornero nel caso di licenziamenti 'legittimì ma con violazione delle procedure di contestazione disciplinare. Il ministero nel ricorso in Cassazione aveva fatto reclamo contro i sei mesi di risarcimento. Ora il caso torna alla Corte d'appello di Roma.

«Non discuto la sentenza della Corte, l'art.18 appartiene a un mondo diverso», ha commentato il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan. La norma, ha specificato poi a margine, «appartiene al passato».

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