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lunedì 5 luglio 2010

Adesione allo Sciopero, le leggi dello Stato


Alle Lavoratrici e ai Lavoratori
del Comune di Palermo
Loro Sedi

Oggetto: adesione allo sciopero

La proclamazione del diritto di sciopero da parte delle OO.SS. e specificatamente della scrivente, si esercita negli ambiti previsti e statuiti dalle Leggi dello Stato.
Il combinato disposto dagli articoli 40 e 3 della Costituzione Italiana cosi recita:
Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 40.
Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.6
6 (Nota all’art. 40).
Legge 12 giugno 1990, n. 146, recante «Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali» (G.U. 14 giugno 1990, n. 137).


La maggioranza della dottrina afferma che lo sciopero è un diritto individuale ad esecuzione collettiva, quindi ciascun lavoratore si astiene dal lavoro (il lavoratore esprime un diritto individuale) e perché si abbia reale esercizio del diritto di sciopero, occorre che le astensioni siano di carattere collettivo, ( l’elemento collettivo sussiste quando l’iniziativa è posta in essere da un’associazione sindacale che proclama lo sciopero).
La proclamazione ha il valore di un negozio di autorizzazione, nel senso che ciascun lavoratore, purchè non isolatamente, è autorizzato, in ragione della proclamazione stessa, ad astenersi dal lavoro.
Ritornando sull’art.40 della Costituzione: “ Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo esercitano”.
Orbene nessuna delle leggi che regolano il diritto di sciopero, prevede la comunicazione preventiva dell’adesione allo sciopero.
Si rammenta altresì che, le eventuali sanzioni disciplinari da comminare ai lavoratori, previsti dall’art.4 comma 1 Deliberazione 03/48 – Competenze e modalità per l’applicazione delle sanzioni ai singoli lavoratori (Seduta del 19 marzo 2003) – Commissione Nazionale di Garanzia per il diritto di sciopero, sono rivolte soltanto ai dipendenti che “ si astengono dal lavoro in violazione dei commi 1 e 3 dell’articolo 2 ” o che non effettuino le prestazioni indispensabili richieste…anche in caso di sciopero illegittimo per violazione dell’obbligo di preavviso.
Posto quanto sopra enunciato, considerato che lo sciopero è stato regolarmente e legittimamente proclamato, (quindi non sussistono le violazioni di cui ai commi su citati) , posto che l’Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto Regioni – Autonomie Locali siglato tra Aran e OO.SS. del 19 settembre 2002 all’art.5 comma 4, prevede che i dirigenti in occasione di ogni sciopero individuano, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti…, tenuto all’erogazione delle prestazioni necessarie e considerato in ultimo che, il CCDI 2009 [ non sottoscritto dalla scrivente O.S.] contempla come tra i servizi essenziali:
· Stato civile e Servizio Elettorato
· Igiene, sanità ed attività essenziali
· Servizi concernenti l’istruzione pubblica
· Servizi del Personale
· Servizi Culturali
· Servizi per la sicurezza pubblica
non si comprende in ragione di quale norma Legislativa, i dipendenti devono comunicare l’adesione allo sciopero.
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

Segretario Aziendale CapogruppoRsu
Paola Caselli Marco Leo

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