
Palermo, lì 12 aprile 2010
Al Comandante del Corpo
di Polizia Municipale di Palermo
Dott. Serafino Di Peri
E p.c. Al Signor Sindaco di Palermo
All’Assessore alla Polizia Municipale
Al Direttore Generale
OGGETTO: Richiesta incontro urgente.-
Facendo riferimento alla sua nota Prot. 43/152 del 7/4/2010, con la quale si comunica che
“per le ragioni sopra indicate, e tenuto conto dei previsti impegni di lavoro, vi comunico che al
momento non è possibile procedere ad un incontro urgente”, si significa quanto appresso:
- Appare quantomeno inusuale che ad una richiesta URGENTE, si dia riscontro
dopo ben 15 giorni; altrettanto inusuale appare il rifiuto di detto incontro,
ancorché, nella richiesta, venivano esplicitati i temi che la scrivente O.S. avrebbe
voluto trattare nell’incontro richiesto.
- Dalla lettura della nota da Lei inviataci, non appaiono ben chiari quali “le ragioni
sopra indicate”, se non un riferimento all’art. 34 del D.Lgs. 150/2009, ne
tantomeno ci è comprensibile come, fra i suoi numerosi impegni di lavoro previsti,
non trovi uno spiraglio per incontrare, su temi e fatti accaduti che riteniamo
gravissimi, la CGIL che, giova ricordarlo, oltre ad essere firmataria dei CCNL è la
maggiore organizzazione Sindacale del Paese.
- Non ci è altrettanto chiaro come, considerata l’impossibilità ad un incontro, non
abbia ritenuto dover rispondere anche alle altre questioni da noi poste.
- Ci preme ricordare come, l’art 7 del CCNL sia ancora vigente; come la sua
violazione comporti l’avvio di procedure ex art. 28 L. 300/70; come, in ordine
all’organizzazione ed alla gestione delle risorse umane, nessuna informazione,
nemmeno successiva, è mai pervenuta. E ciò nonostante anche l’art. 34 D.Lgs.
150/2009, da Lei richiamato, ne faccia menzione -.
- Preme altresì ricordare che, l’art. 14, comma 3, prescrive che “Le parti si
incontrano a livello di ente, almeno tre volte all'anno, per valutare le condizioni
che hanno reso necessario l'effettuazione di lavoro straordinario e per individuare
le soluzioni che possono consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche
mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi. I risparmi accertati
a consuntivo confluiscono nelle risorse indicate nell'art.15, in sede di
contrattazione decentrata integrativa, con prioritaria destinazione al
finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.”; incontri che
nonostante formalmente richiesti, non sono mai avvenuti.
- Giusto per completezza di informazione, si vuole ricordare, inoltre, come il
Tribunale di Torino, con sentenza del 2/4/2010, ha condannato per comportamento
antisindacale la Direzione Regionale dell’INPS che, in aperta violazione delle
norme contrattuali, era venuta meno agli obblighi di relazioni sindacali, ed aveva
assunto iniziative unilaterali su materie che erano oggetto di confronto,
affermando, il Tribunale, il principio che il decreto prevede che i contratti
integrativi cessano la loro efficacia dall’1/1/2011, e “i contratti collettivi
nazionali restano in vigore sino alla prevista scadenza e le norme di cui al
decreto legislativo in oggetto si applicano alla tornata successiva a quella in
corso: le misure non sono immediatamente applicabili a seguito dell’entrata
in vigore del decreto stesso, ma devono essere recepite nei CCNL.”
Per quanto sopra esposto, la scrivente O.S., riassume le proprie prerogative.
Al Comandante del Corpo
di Polizia Municipale di Palermo
Dott. Serafino Di Peri
E p.c. Al Signor Sindaco di Palermo
All’Assessore alla Polizia Municipale
Al Direttore Generale
OGGETTO: Richiesta incontro urgente.-
Facendo riferimento alla sua nota Prot. 43/152 del 7/4/2010, con la quale si comunica che
“per le ragioni sopra indicate, e tenuto conto dei previsti impegni di lavoro, vi comunico che al
momento non è possibile procedere ad un incontro urgente”, si significa quanto appresso:
- Appare quantomeno inusuale che ad una richiesta URGENTE, si dia riscontro
dopo ben 15 giorni; altrettanto inusuale appare il rifiuto di detto incontro,
ancorché, nella richiesta, venivano esplicitati i temi che la scrivente O.S. avrebbe
voluto trattare nell’incontro richiesto.
- Dalla lettura della nota da Lei inviataci, non appaiono ben chiari quali “le ragioni
sopra indicate”, se non un riferimento all’art. 34 del D.Lgs. 150/2009, ne
tantomeno ci è comprensibile come, fra i suoi numerosi impegni di lavoro previsti,
non trovi uno spiraglio per incontrare, su temi e fatti accaduti che riteniamo
gravissimi, la CGIL che, giova ricordarlo, oltre ad essere firmataria dei CCNL è la
maggiore organizzazione Sindacale del Paese.
- Non ci è altrettanto chiaro come, considerata l’impossibilità ad un incontro, non
abbia ritenuto dover rispondere anche alle altre questioni da noi poste.
- Ci preme ricordare come, l’art 7 del CCNL sia ancora vigente; come la sua
violazione comporti l’avvio di procedure ex art. 28 L. 300/70; come, in ordine
all’organizzazione ed alla gestione delle risorse umane, nessuna informazione,
nemmeno successiva, è mai pervenuta. E ciò nonostante anche l’art. 34 D.Lgs.
150/2009, da Lei richiamato, ne faccia menzione -.
- Preme altresì ricordare che, l’art. 14, comma 3, prescrive che “Le parti si
incontrano a livello di ente, almeno tre volte all'anno, per valutare le condizioni
che hanno reso necessario l'effettuazione di lavoro straordinario e per individuare
le soluzioni che possono consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche
mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi. I risparmi accertati
a consuntivo confluiscono nelle risorse indicate nell'art.15, in sede di
contrattazione decentrata integrativa, con prioritaria destinazione al
finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.”; incontri che
nonostante formalmente richiesti, non sono mai avvenuti.
- Giusto per completezza di informazione, si vuole ricordare, inoltre, come il
Tribunale di Torino, con sentenza del 2/4/2010, ha condannato per comportamento
antisindacale la Direzione Regionale dell’INPS che, in aperta violazione delle
norme contrattuali, era venuta meno agli obblighi di relazioni sindacali, ed aveva
assunto iniziative unilaterali su materie che erano oggetto di confronto,
affermando, il Tribunale, il principio che il decreto prevede che i contratti
integrativi cessano la loro efficacia dall’1/1/2011, e “i contratti collettivi
nazionali restano in vigore sino alla prevista scadenza e le norme di cui al
decreto legislativo in oggetto si applicano alla tornata successiva a quella in
corso: le misure non sono immediatamente applicabili a seguito dell’entrata
in vigore del decreto stesso, ma devono essere recepite nei CCNL.”
Per quanto sopra esposto, la scrivente O.S., riassume le proprie prerogative.
Il Segreterio Provinciale
Giovanni Cammuca
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