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mercoledì 4 marzo 2015

VDT - sorveglianza sanitaria; nota degli RLS


Rls

Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza

                                                                                                                         Palermo, 04/03/2015

 

Al Sig. Sindaco

Al Segretario Generale

Ai Datori di Lavoro

Agli RSPP

LL.SS.

 

Oggetto: sorveglianza sanitaria – personale utilizzatore videoterminale- computer

 

                 Il D.Lgs 81/2008 all’art.176 prevede la sorveglianza sanitaria, laddove il lavoratore utilizzi un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste dall'articolo 175, ossia una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

               Con nota 102843 del 10/05/2005, la direzione generale pro-tempore, al fine di migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, ha ritenuto opportuno suggerire a tutti gli uffici, l’assunzione di un principio di organizzazione del lavoro, strutturando l’attività lavorativa in modo tale che, tutti i dipendenti che utilizzavano e utilizzano tutt’oggi il videoterminale, non siano esposti per più di venti ore settimanali.

               Va da se che, cotanta “cautela iperprotettiva”, ha paradossalmente eliminato la sorveglianza sanitaria per il personale che viene certificato dai D.L. come non esposto al rischio, nonostante invece, l’impegno lavorativo sia superiore alle venti ore.

            Si rappresenta altresì che, l’Aran con nota RAL 199, immediatamente adottata dall’Amministrazione Comunale, esprime il seguente parere che si cita testualmente:

l’uso del computer, oggi, rientra, come ordinario strumento di lavoro, nella normale attività dei dipendenti di tutte le categorie, ivi compresi i dirigenti e, pertanto, non sembra potersi condividere, proprio per la mancanza della causale giustificativa, una decisione nel senso dell’eventuale riconoscimento di un compenso specifico, a titoloni indennità di rischio, per ciò che appare normalità gestionale. A tal fine si evidenzia anche che il vigente CCNL non contempla più alcuna “indennità per videoterminale”, pur presente nell’ordinamento pubblico prima della privatizzazione, confermandosi in tal modo la non attualità di tale tipo di compenso per la remunerazione di mansioni rientranti nell’ambito della ordinaria attività lavorativa di tutte le categorie professionali. Anche il richiamo alla legge n.626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, spesso operato per giustificare l’attribuzione del compenso di cui si tratta, non sembra utile a tale scopo, in quanto anche il legislatore non prevede alcuna forma di tutela economica dei lavoratori interessati all’uso del terminale o del computer, apprestando, invece, solo altre forme di salvaguardia della salute degli stessi;

 

            Da ciò detto, si evince quanto sia in palese contraddizione l’intento della “cautela iperprotettiva” dell’ex direzione generale, rispetto con quanto il legislatore ha invece previsto, ossia salvaguardare la salute del lavoratore.

In definitiva è chiaro l’intendimento dell’Amministrazione Comunale che, verte soltanto ad un risparmi di costi, nonostante i buoni propositi della migliore tutela e sicurezza dei lavoratori.

 

Si chiede pertanto un incontro con le SS.LL. per porre in essere le basi di una corretta, esatta, attenta analisi e quantificazione dei tempi di lavoro del personale che utilizza il videoterminale – computer e, prevedere per chi lavora per venti ore settimanali, la dovuta sorveglianza sanitaria.

 

            Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

             

                                   

f.to Gli Rls

                                                                                            Marco Leo, Emanuele Muratore, Gerlando Cosentino, Monacò Gianfabio, Antonia Vinciguerra, F. Cuttitta

Michele Giunta, Rosario Fricano, Ilio Martinez, Giovanni Spinelli

 

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