Rls
Rappresentanti dei lavoratori per
la Sicurezza
Palermo, 04/03/2015
Al
Sig. Sindaco
Al
Segretario Generale
Ai
Datori di Lavoro
Agli
RSPP
LL.SS.
Oggetto:
sorveglianza sanitaria – personale utilizzatore videoterminale- computer
Il D.Lgs 81/2008 all’art.176 prevede la
sorveglianza sanitaria, laddove il lavoratore utilizzi un'attrezzatura munita
di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali,
dedotte le interruzioni previste dall'articolo 175, ossia una pausa di quindici
minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
Con
nota 102843 del 10/05/2005, la direzione generale pro-tempore, al fine
di migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, ha
ritenuto opportuno suggerire a tutti gli uffici, l’assunzione di un principio
di organizzazione del lavoro, strutturando l’attività lavorativa in modo tale
che, tutti i dipendenti che utilizzavano e utilizzano tutt’oggi il
videoterminale, non siano esposti per più di venti ore settimanali.
Va da se che, cotanta “cautela iperprotettiva”, ha paradossalmente
eliminato la sorveglianza sanitaria per il personale che viene certificato dai
D.L. come non esposto al rischio, nonostante invece, l’impegno lavorativo sia
superiore alle venti ore.
Si rappresenta altresì che, l’Aran con nota RAL 199, immediatamente adottata
dall’Amministrazione Comunale, esprime il seguente parere che si cita testualmente:
l’uso del computer, oggi, rientra, come
ordinario strumento di lavoro, nella normale attività dei dipendenti di tutte
le categorie, ivi compresi i dirigenti e, pertanto, non
sembra potersi condividere, proprio per la mancanza della causale giustificativa,
una decisione nel senso dell’eventuale riconoscimento di un compenso specifico,
a titoloni indennità di rischio, per ciò che appare normalità gestionale. A tal
fine si evidenzia anche che il vigente CCNL non contempla più alcuna “indennità
per videoterminale”, pur presente nell’ordinamento pubblico prima della
privatizzazione, confermandosi in tal modo la non attualità di tale tipo di
compenso per la remunerazione di mansioni rientranti nell’ambito della
ordinaria attività lavorativa di tutte le categorie professionali. Anche il
richiamo alla legge n.626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni,
spesso operato per giustificare l’attribuzione del compenso di cui si tratta,
non sembra utile a tale scopo, in quanto anche il legislatore non prevede
alcuna forma di tutela economica dei lavoratori interessati all’uso del
terminale o del computer, apprestando, invece, solo altre forme di salvaguardia della salute
degli stessi;
Da ciò detto, si evince quanto
sia in palese contraddizione l’intento della “cautela iperprotettiva” dell’ex
direzione generale, rispetto con quanto il legislatore ha invece previsto,
ossia salvaguardare la salute del lavoratore.
In definitiva è chiaro l’intendimento
dell’Amministrazione Comunale che, verte soltanto ad un risparmi di costi,
nonostante i buoni propositi della migliore tutela e sicurezza dei lavoratori.
Si chiede pertanto un incontro con le SS.LL. per porre in
essere le basi di una corretta, esatta, attenta analisi e quantificazione dei
tempi di lavoro del personale che utilizza il videoterminale – computer e,
prevedere per chi lavora per venti ore settimanali, la dovuta sorveglianza
sanitaria.
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
f.to
Gli Rls
Marco Leo, Emanuele Muratore, Gerlando Cosentino, Monacò Gianfabio, Antonia
Vinciguerra, F. Cuttitta
Michele
Giunta, Rosario Fricano, Ilio Martinez, Giovanni Spinelli
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