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mercoledì 12 novembre 2014

OPERAZIONE VERITA’ - a tutti i lavoratori contrattisti


OPERAZIONE VERITA’

 

A TUTTI I LAVORATORI CONTRATTISTI

 

Ci è giunta voce che da un po’ di tempo viene proposto alle lavoratrici ed ai lavoratori precari di proporre ricorso per ottenere la “stabilizzazione”.

Invero a noi pare che quello che viene proposto alle lavoratrici sia una scrittura privata con la quale, a parte i    rischi connessi al giudizio, ci si impegna a rimanere iscritti a quella O.S. per un periodo pari almeno al giudizio di primo grado, cinque anni circa!

Fermo restando che ciascuno liberamente può decidere sul come e cosa fare, con chi e per quanto tempo vincolarsi, vorremmo solo dare qualche notizia utile, forse, a ristabilire un po’ di chiarezza.

Oggi la normativa, art. 36 del D.Lgs. 165/2001, vieta espressamente, per le pubbliche amministrazioni, la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. Tale divieto è stato ribadito, pur in vigenza del  D.Lgs. 368/2001, dal D.L. 101/2013, convertito in legge 125/2013, che, con l’art. 4, comma 1, lettera b), ha introdotto il comma 5-ter al predetto art. 36 e che testualmente recita:

Le  disposizioni  previste  dal  decreto  legislativo   6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle  pubbliche  amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l'obbligo di rispettare  il  comma 1,  la  facolta'  di  ricorrere  ai  contratti  di  lavoro  a   tempo determinato esclusivamente per rispondere alle  esigenze  di  cui  al comma 2 e il divieto di trasformazione del  contratto  di  lavoro  da tempo determinato a tempo indeterminato.

Un Giudizio, quindi, del Giudice del Lavoro, a normativa vigente, non potrebbe che vedere soccombere il lavoratore ed essere anche condannato, come esplicitato nella “scrittura privata”, al pagamento delle spese processuali: oltre al danno anche la beffa!

Ne è pensabile un ricorso diretto alla corte di giustizia europea che può essere richiesto solo in via incidentale, cioè può essere solo il giudice a chiederlo e non il lavoratore.

Parimenti, non avrebbe alcun senso un ricorso “preventivo” prima del deposito, probabilmente il 26 novembre p.v., della tanto attesa sentenza della Corte di Giustizia Europea che, è bene ricordarlo, riguarda uno specifico comparto che è quello della scuola.

Se malauguratamente  il giudice dovesse dar torto ai ricorrenti la normativa rimarrebbe immutata.

Se, come auspichiamo e siamo certi, il ricorso sarà favorevole ai lavoratori, lo Stato Italiano dovrà adeguare la propria normativa alle indicazione dell’ U.E.

Se la normativa verrà modificata nel senso che diventa un obbligo per la trasformazione del rapporto di lavoro, nessun ricorso dovrà essere fatto ma per la trasformazione, ove non avvenisse direttamente, basterebbe una semplice istanza.

Noi riteniamo che l’operazione messa in campo da qualche O.S. sia finalizzata più a raccogliere deleghe per incrementare il numero di ore di permesso sindacale che a tutelare i lavoratori.

I diritti non si vendono e non si comprano e il doversi impegnare a rimanere iscritti per un certo numero di anni – salvo il pagamento di una penale in caso di “recesso anticipato” – a noi sa più di contratto commerciale che di tutela dei diritti.

Per tutelare, la CGIL, come ha sempre fatto, non ha mai guardato se si era iscritti o no, sta nel nostro DNA: Confederazione Generale Italiana del Lavoro!

Ecco perché consigliamo alle lavoratrici ed ai lavoratori, su espressa previsione dei nostri legali, di richiedere, gratuitamente, il modulo che la FPCGIL ha predisposto nel rispetto della normativa e delle procedure vigenti, di tenerlo pronto per essere presentato nel caso in cui al 31/12/2014 non venisse loro  rinnovato il contratto, tenendo presente che il codice di procedura civile prevede che:

-) entro 60 giorni dalla scadenza del contratto/mancato rinnovo occorre presentare la lettera stragiudiziale (modulo  predisposto );

-) nei successivi 180 giorni ricorrere al giudice del lavoro.

Per la presentazione della lettera stragiudiziale non occorre assistenza legale, ma solo una penna per compilarla;

per l’eventuale ricorso le lavoratrici ed i lavoratori potranno avvalersi dei legali della CGIL che effettueranno le eventuali cause al costo delle sole spese vive

 

Palermo 12/11/2014                            La Segreteria Provinciale

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