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lunedì 7 maggio 2012

ABC dei diritti: PERMESSI RETRIBUITI E NON RETRIBUITI

Al fine di chiarire le modalità di utlizzo dei permessi retributi e non retributi, previsti dal CCNL, onde evitare che sugli stessi si geneneri una " letteratura interpretativa pro domo-sua" da parte delle segreterie del personale, ne pubblichiamo l'iterpretazione autentica: da www.fpcgil.it PERMESSI RETRIBUITI E NON RETRIBUITII permessi retribuiti nel rapporto di lavoro scaturiscono da due fonti: dalle Leggi e dai Contratti collettivi nazionali di lavoro. Nella prima parte ci occupiamo dei permessi che traggono origine da normative di legge e, quanto tali, esercitabili dalla generalità dei lavoratori sia pubblici che privati. Con l'avvertenza, però, che alcuni di questi possono trovare una regolamentazione di miglior favore nei CCNL, dei daremo sinteticamente conto in una seconda parte. Permessi retribuiti derivanti da norme di Legge Permessi per eventi e cause particolari. I lavoratori hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni (non sono considerati i festivi e giorni non lavorativi) all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche se legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica. In caso di decesso occorre alcuni Contratti Nazionali di Lavoro (a cui si rinvia), hanno elevato a cinque i giorni di permesso per decesso e li hanno estesi anche ai parenti affini. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dall'insorgenza della grave infermità o dalla necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. In alternativa ai tre giorni , nei casi di documentata infermità, i lavoratori possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa, anche per periodi superiori ai tre giorni, compresa la riduzione dell'orario di lavoro. Tali permessi sono cumulabili con quelli previsti dalla legge 104/90. Per individuare la grave infermità si fa riferimento al Decreto Ministeriale 278/2000, vedi congedi per gravi motivi famigliari. Norme di riferimento Articolo 4 legge 53/2000D.M Dipartimento della solidarietà sociale 21 luglio 2000 n. 278CCNL Presupposti Decesso o grave infermità documentata .a) del coniuge (anche se separato)b) di un parente entro il secondo grado e affini (anche se non conviventec) del convivente stabile (componente la famiglia anagrafica) Permessi d) 3 giorni all'anno (limite generale)e) 3 giorni per evento (CCNL)f) esclusione giorni festivig) possibilità di concordare diverse modalità del lavoro ed eventuale riduzione d'orario pari a tre giorni Modalità Necessaria una preventiva comunicazione dell'assenzaNecessario utilizzare il permesso entro 7 giorni dall'eventoNecessaria documentazione entro 5 giorni dal rientro in servizio Permessi per gravi motivi personali. Si tratta di un congedo non retribuito e non utile ai fini dell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali, della durata massima di due anni - frazionati- che può essere fruito nell'arco della vita lavorativa, ai seguenti soggetti: lavoratori pubblici e privati convivente del lavoratore (la convivenza deve risultare dalla certificazione anagrafica), disabili parenti o affini -entro il terzo grado anche non conviventi dei seguenti soggetti coniuge figli (legittimi, legittimati, naturali, adottivi) e, in loro mancanza, discenti prossimi anche naturali genitori, e, in loro mancanza, discenti prossimi anche naturali o adottanti generi e nuore suocero e suocera fratelli e sorelle germani e unilaterali. Il limite di due anni si calcola secondo il calendario comune, calcolando i giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo di congedo, Le frazioni di congedo inferiori ad un mese si sommano tra di loro. Per gravi motivi si intendono: le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui alla nota sottostante; le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura e nell'assistenza; le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo; le situazioni, ad esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie: patologie acute e croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplasia, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neuromuscolare, psichiatrica, derivante da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici ematochimici e strumentali; patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario; patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori del soggetto che esercita la potestà. Il congedo può anche essere richiesto nel caso di decesso del coniuge (anche legalmente separato), di un parente entro il secondo grado (a che se non convivente), o di un soggetto componente la famiglia anagrafica, per il quale non possa richiedere il permesso retribuito per lutto previsto dal contratti di lavoro. I contratti di lavoro possono disciplinare procedimenti per la richiesta di concessione, anche parziale o dilazionata nel tempo, o il diniego del congedo, assicurando, però, il contraddittorio tra il dipendente e il datore di lavoro e il contemperamento delle rispettive esigenze. In assenza di diversa disposizione contrattuale, il datore di lavoro deve entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, dare la risposta al richiedete. Nel caso di risposta negativa, di proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, oppure nel caso di concessione parziale del congedo, il datore di lavoro dovrà fornire all'interessato le motivazioni e le ragioni organizzative che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente, la domanda di congedo deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni. Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato il datore di lavoro può negare il congedo per incompatibilità con la durata del rapporto di lavoro e il periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi già concessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto; può, inoltre, negare il congedo quando il rapporto di lavoro sia instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo. Il congedo per gravi motivi familiari può essere richiesto per motivi di lutto, ma solo nel caso che non abbia la possibilità di fruire dei permessi retribuiti nello stesso anno ovvero in quanto già fruiti, stabiliti dai contratti di lavoro. Nel caso che il datore di lavoro abbia sostituito il lavoratore in congedo, per il rientro anticipato dal congedo è richiesto un preavviso di sette giorni e il rientro dovrà essere compatibile con l'ampiezza del periodo di congedo in corso di fruizione. Il datore di lavoro può comunque consentire il rientro anticipato anche in presenza di preventiva fissazione della durata minima del congedo o di preavviso di sette giorni. Durante il congedo i lavoratori hanno diritto alla conservazione del posto, non possono svolgere un'altra attività lavorativa, e non hanno diritto né alla retribuzione né alla copertura assicurativa, tuttavia, i periodi di assenza potranno essere utili ai fini della pensione mediante riscatto o con versamenti di contributi volontari. Scheda riassuntiva congedo per gravi motivi personali Presupposto Gravi motivi famigliari come: necessità derivanti da decesso (entro 48 ore il datore di lavoro deve esprimersi), necessità di cura e assistenza, grave disagio personale, patologie acute, croniche o gravi Limite Massimo 2 anni, interi o frazionati (si calcolano i giorni non lavorativi) Trattamento Conservazione del posto di lavoroNessuna retribuzioneNon si può svolgere altro lavoro durante il congedo Adempimenti Domanda scritta ed eventuale documentazione probatoria .Entro 10 giorni il datore di lavoro deve esprimersi (salvo diverso termine contrattuale). In caso di risposta negativa, su richiesta del lavoratore, la domanda va riesaminata nei successivi 20 giorni) Soggetti I gravi motivi devono riguardare:a) la situazione personaleb) la famiglia anagrafica c) il coniuged) i figli (legittimi, naturali e adottivi)e) i genitorif) generi e nuoreg) suoceri e nuoreh) fratelli germani e unilateraliPortatori di handicap, anche non conviventi, parenti o affini sino al secondo grado Congedo matrimoniale. I dipendenti pubblici e privati hanno diritto a quindici giorni consecutivi retribuiti di congedo per matrimonio. Il congedo può essere richiesto anche anticipatamente la data prevista, purché questa sia compresa nel periodo richiesto. La richiesta deve essere presentata almeno sei giorni prima dal suo inizio. Qualora non sia possibile in tutto o in parte il godimento del congedo all'epoca del matrimonio, il periodo di congedo dovrà essere concesso o completato non oltre il termine di 30 giorni successivi al matrimonio. L'interessato deve far pervenire al proprio datore di lavoro il certificato di matrimonio entro 60 giorni dalla data del matrimonio. Extracomunitari. Il congedo matrimoniale spetta ai lavoratori extracomunitari che conseguono matrimonio all'estero, qualora, oltre ad essere lavoratori dipendenti, risultino residenti in Italia da prima del matrimonio e abbiano acquisito anche in Italia lo stato di coniugato. Nel caso in cui il lavoratore sia cittadino di uno Stato che ammette la poligamia, il congedo spetta una sola volta Lavoratori disabili. I lavoratori maggiorenni portatori di handicap hanno diritto a due ore di permesso retribuito giornaliero oppure a tre giorni al mese (18 ore) che può essere fruito anche maniera continuativa. I due tipi di permesso non sono fra loro cumulabili, ma sono alternativi: o si usufruisce dei tre giorni di permesso oppure delle due ore giornaliere. Rispetto all'originaria programmazione, è possibile variare la richiesta del permesso (da orario a giornaliero e viceversa) da un mese all'altro o anche nell'ambito dello stesso mese ne caso in cui dovessero sopraggiungere esigenze impreviste. Lavoratori che assistono familiari con handicap. In assenza di ricovero della persona con handicap grave da assistere, potranno godere dei tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contributi. Hanno diritto al permesso, in ordine prioritario, i seguenti soggetti: 1) Il coniuge qualora convivente con la persona diversamente abile 2) i genitori naturali o adottivi e affidatari 3) il parente o l'affine entro il secondo grado (esempio, nonni, nipoti in quanto figli del figlio, fratello). I parenti ed affini di terzo grado (esempio, zii e bisnonni) possono fruire dei permessi lavorativi solo ad una delle seguenti condizioni: a) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap siano deceduti o mancanti; b) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano più di 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti. E' da precisare che per assistenza continuativa ed esclusiva, non si deve intendere necessariamente la cura giornaliera, purché essa sia prestata con i caratteri della sistematicità e dell'adeguatezza rispetto alle esigenze del portatore di handicap. L'assistenza va intesa nel senso che il dipendente richiedente i permessi deve essere l'unico lavoratore che presta l'assistenza al soggetto disabile, vale a dire che non vi sono altri lavoratori prestanti assistenza che fruiscono di questi permessi per quel soggetto. Sede di lavoro. Il lavoratore che assiste un familiare con handicap grave ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso. Il primo è un interesse legittimo (peraltro molto aleatorio), ma il secondo è un vero e proprio diritto soggettivo. Il domicilio della persona disabile da assistere, e non è quella dello stesso lavoratore. Congedo straordinario. La legge prevede la fruizione di un congedo straordinario retribuito della durata massima di due anni nell'arco della vita lavorativa. Il congedo può essere anche concesso in modo frazionato, non ad ore, e in caso di pluralità di figli handicappati spetta per ognuno di essi. Tra un periodo e l'altro del congedo frazionato è necessario riprendere l'attività lavorativa. Non è più necessario il requisito di cinque anni dal riconoscimento della situazione di gravità. Chi ne ha diritto. I Coniugi I genitori, anche adottivi o affidatari, della persona con handicap grave I lavoratori conviventi con il fratello o sorella con handicap grave a condizione che entrambi i genitori siano "scomparsi". Fratelli e sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità, nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili. I diretti interessati, cioè i fratelli o le sorelle di persone con handicap grave conviventi, possono quindi richiedere il congedo retribuito di due anni anche se i genitori sono ancora in vita. Figli: che assistono i genitori conviventi in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave. La retribuzione e la tredicesima. I congedi debbano essere retribuiti con un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita cioè quella percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo (comprensiva del rateo per tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi ecc.) e sono coperti da contribuzione figurativa ai fini pensionistici. Incompatibilità e altre condizioni. La normativa vigente prevede esplicitamente che durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possano usufruire dei benefici di cui all'art. 33 della Legge 104/92, cioè dei permessi lavorativi di tre giorni mensili. In sostanza se uno dei due genitori sta fruendo del congedo retribuito di due anni, l'altro non può richiedere la fruizione dei permessi mensili di tre giorni. La continuità e l'esclusività. Vi sono due casi in cui per l'accesso ai congedi retribuiti vengono richiesti i requisiti di continuità ed esclsivita dell'assistenza. Il primo caso è quello in cui il figlio sia maggiorenne e non convivente con i genitori. Il secondo caso è quello in cui i congedi vengano richiesti dai fratelli o sorelle conviventi con il disabile, dopo la scomparsa dei genitori o nel caso in cui questi ultimi siano inabili totali. In entrambi i casi, il lavoratore deve dimostrare di assicurare l'assistenza in via esclusiva e continuativa. La convivenza. Il requisito della convivenza è richiesto nel caso il congedo retribuito sia richiesto dai fratelli, dalle sorelle o dai figli della persona con handicap grave. I lavoratori che non siano in grado di dimostrare - con il certificato di residenza - di abitare presso lo stesso numero civico del familiare da assistere non possono accedere al congedo. Prolungamento del congedo parentale fino al terzo anno di età. I genitori di bambini portatori di handicap hanno diritto, alternativamente, a prolungare il fino al terzo anno di età del bambino il congedo parentale. La condizione è per esercitare il diritto è che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno. Durante il prolungamento del congedo compete il 30% della retribuzioni. In alternativa al prolungamento del congedo parentale, i lavoratori genitori di un minore portare di handicap posso fruire di due ore di permesso giornaliero retribuito, se l'orario di lavoro è pari o superiore alle sei ore, di un'ora se l'orario di lavoro è inferiore alle sei ore. I permessi in parola possono essere concessi anche nel caso che il bambino sia ricoverato a tempo pieno quando il ricovero è dovuto ad un intervento chirurgico o per la riabilitazione. Entrambi i permessi spettano anche nell'ipotesi che l'altro genitore non ne abbia diritto perché non lavoratore dipendente, nonché ai genitori e familiari che assistono con continuità ed in via esclusiva un parente o affine fino al terzo grado portatore di handicap, ancorché convivente. I permessi possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per malattia del figlio. Non è invece consentita la fruizione da parte dello stesso genitore, nella stessa giornata, dell'astensione facoltativa e dei permessi previsti dalla legge 104/1990,mentre è possibile godere, contemporaneamente, da parte di un genitore dell'astensione facoltativa e da parte dell'altro dei permessi. Genitori adottivi e affidatari. I permessi e i congedi descritti sono concessi anche ai genitori adottivi ed affidatari. Il congedo straordinario non può essere concesso oltre la scadenza del periodo dell'affidamento, che può essere pari o inferiore ai due anni. Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. Permessi per mutilati ed invalidi civili. I lavoratori mutilati e invalidi civili ai quali sia stata riconosciuta una riduzione superiore al 50%, possono usufruire ogni anno di un congedo straordinario non superiore a 30 giorni per le cure connesse alla loro infermità Il permesso spetta anche ai lavoratori affetti da patologie tumorali che facciano richiesta e a condizione che sussista una connessione delle cure con l'infermità invalidante riconosciuta. Donatori di sangue e di midollo osseo. Tutti i lavoratori hanno diritto di astenersi dal lavoro per l'intera giornata che effettuano la donazione di sangue. Il periodo di riposo dura 24 ore, che decorrono dal momento in cui lavoratore si è assentato dal lavoro. I lavoratori che donano il midollo osseo hanno diritto a permessi retribuiti per l'espletamento degli atti preliminari alla donazione e a percepire la retribuzione per la donazione stessa per i giorni successivi di convalescenza. Lavoratrici gestanti. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l'orario di lavoro. Permessi elettorali. In termini generali la legge riconosce ai lavoratori che adempiono a funzioni elettorali il diritto di assentarsi dal lavoro, con diritto alla retribuzione. Le consultazioni elettorali interessate sono: elezioni politiche elezioni europee elezioni amministrativa referendum nazionali e regionali Gli incarichi che devono essere ricoperti sono quelli di presidente di seggio, scrutatore, segretario, rappresentanti di lista o di gruppo, rappresentanti di partiti o di gruppi di promotori di referendum. Le consultazioni, tranne quelle europee, si svolgono dalle ore 8 della domenica fino alle ore 15 del lunedì. Quelle europee si svolgono solo nella giornata di domenica. Retribuzione. Spetta il pagamento di specifiche quote retributive in aggiunta alla normale retribuzione, oppure riposi compensativi per i giorni festivi non lavorativi compresi nel periodo di elezioni. Si possono prospettare due ipotesi: Giorni lavorativi passati al seggio: diritto alla normale retribuzione come se il lavoratore avesse lavorato (compresi i compensi legati alla prestazione, ad esempio, l'indennità di turno Giorni festivi o non lavorativi passati al seggio (di norma il sabato e la domenica): a) Diritto ad una retribuzione specifica, in aggiunta a quella normale, pari alla retribuzione mensile diviso 26 o altro divisore previsto dai CCNL b) Opzione per giornate di riposo compensativo Permessi per esami. Tutti i lavoratori hanno diritto ad un giorno di permesso retribuito per la giornata in cui sostengono esami. Permessi per vaccinazione antitetanica. I lavoratori che sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione antitetanica durante l'orario di lavoro, hanno diritto ad assentarsi per le ore successive. Permessi per i rappresentanti alla sicurezza ( RLS) (vedi voce specifica) Soccorso alpino. I volontari del C.A.I. hanno diritto all'astensione retribuita dal lavoro nei giorni in cui svolgono operazioni di soccorso ovvero esercitazioni. Permessi per volontariato. I permessi lavoro per volontariato sono permessi retribuiti riconosciuti ai lavoratori appartenenti alle associazioni di volontariato di protezione civile, iscritte agli albi regionali e agli elenchi nazionali dell'agenzia di protezione civile. I lavoratori hanno diritto a usufruire di permessi retribuiti dal lavoro in caso di: Calamità naturali. In caso di svolgimento di attività di soccorso o di assistenza il lavoratore può usufruire dei permessi retribuiti per un periodo non superiore a 30 giorni continuativi in occasione di calamità naturali per un massimo di 90 giorni l'anno. Emergenza nazionale. In caso di situazioni di emergenza nazionale il limite dei permessi retribuiti viene aumentato a 60 giorni non continuativi entro un massimo di 180 giorni l'anno. Simulazione e formazione. Per le attività di simulazione di emergenza o di formazione sono riconosciuti al lavoratore dei periodi di assenza dal lavoro non superiori a dieci giorni continuativi entro un limite massimo di 30 giorni l'anno. Le assenze dal lavoro sono retribuite dal datore di lavoro che può fare richiesta di rimborso alle autorità della protezione civile entro due anni dal termine dell'attività che ha giustificato l'assenza del lavoratore. La richiesta di rimborso non comprende gli oneri previdenziali e assistenziali. Lavoratori pubblici Oltre che ai suddetti permessi i dipendenti pubblici hanno diritto a permessi retribuiti, senza riduzione delle ferie, per: Partecipazione a concorsi o esami. 8 giorni per la (solo per le giornate delle prove) e per il solo Comparto Sanità, anche per l'aggiornamento professionale facoltativo).Tali permessi possono essere cumulati con le 150 ore di diritto allo studio (vedi), salvo espressa diversa disposizione contrattuale. Lutto. 3 giorni ( per ciascun evento) in caso di lutto di parenti di 1° grado ( coniuge, figli, genitori); di 2° grado (fratelli, sorelle, nonni diretti), affini (suoceri, generi e nuore) e conviventi stabili. La legge 53/2000 prevede che i tre giorni di permesso possano essere utilizzati entro sette giorni dal decesso e in tali giorni non sono considerati i quelli festivi e quelli non lavorativi. Tali permessi non frazionabili e comprendono anche i giorni festivi e non lavorativi ricadenti all'interno degli stessi. Il permesso può essere fruito in occasione dell'evento e, quindi, con una decorrenza che può anche essere spostata di qualche giorno rispetto all'evento stesso. Pertanto, se il dipendente subisce un lutto di venerdì potrà anche chiedere che il permesso decorra dal lunedì successivo. Se però egli chiede di fruire del permesso con decorrenza dal venerdì, nei tre giorni dovranno inevitabilmente essere conteggiati anche il sabato e la domenica, visto che la norma prevede che i tre giorni sono consecutivi. Per il decesso del convivente, la stabile convivenza deve essere accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata dal dipendente. Poiché tale ipotesi è limitata al decesso del convivente, si deve senza dubbio escludere che possa essere concesso il permesso per lutto nell'ipotesi di decesso del padre del convivente della dipendente. La fruizione dei permessi per lutto deve considerarsi aggiuntiva rispetto all'eventuale permesso di tre giorni l'anno, di cui all'art. 4 della legge 53/2000. Documentati motivi personali o familiari. 3 giorni per particolari e, compresa la nascita dei figli ( salvo diverse modalità stabilite in sede di contrattazione decentrata), fruibili anche ad ore se previsto dalla contrattazione decentrata, anche se su tale possibilità si registra una posizione contraria, e non condivisibile dell'ARAN. Testimonianza giudiziale. Nel caso che il dipendente chieda di assentarsi dal servizio per rendere una testimonianza giudiziale ed essa non è svolta nell'interesse dell'amministrazione l'assenza sarà imputata a ferie, permesso a recupero o permesso per particolari motivi personali. Assunzioni in corso d'anno. I lavoratori che vengono assunti nel corso dell'anno hanno diritto alla fruizione dei permessi retribuiti senza alcun riproporzionamento della durata dei singoli permessi. Permessi brevi. A domanda del dipendente, possono essere concessi brevi permessi per un massimo di 36 ore annue, che dovranno essere recuperate entro il mese successivo da quello della fruizione ovvero con proporzionale riduzione della retribuzione. Personale a tempo determinato. Il personale assunto a tempo determinato può fruire, oltre che dai permessi previsti dalla legge, ad un massimo di 15 giorni di permessi non retribuiti. Permessi per motivi di studio. I CCNL, a cui si fa rinvio, prevedono la fruizione di 150 ore di permesso retribuito per la formazione. Si tratta di norma di fonte contrattuale che varia tra i vari CCNL. Permessi per l'esercizio di voto in località diversa dalla sede di servizio. I dipendenti pubblici che debbono recarsi in località diversa da quella dove prestano servizio, possono fruire dei tre giorni di permesso retribuito per cause particolari previsti dai CCNL, essendo abolito l'istituto del congedo straordinario. In ogni caso le giornate di assenza dal lavoro sono: un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri; due giorni per le distanze oltre 700 chilometri e per gli spostamenti dalle isole, esclusa la Sicilia, in altre località del territorio nazionale, compresa la Sicilia, e viceversa Tale facoltà è consentita al personale assunto a tempo determinato e al personale a tempo pieno a condizione che quest'ultimo dimostri di aver ottemperato al trasferimento della residenza nella località sede di servizio entro il termine di 20 giorni dalla data in cui è avvenuto il trasferimento Lavoratori privati Oltre che ai permessi previsti dalle leggi i dipendenti privati hanno diritto a permessi retribuiti: Sanità privata per sostenere esami attinenti alla carriera e al perfezionamento professionale, limitatamente al periodo necessario per sostenere le prove stesse in caso di decesso del coniuge, o convivente risultante dallo stato di famiglia, dei genitori, dei figli e dei fratelli spetta al lavoratore un permesso limitatamente a cinque giorni per i periodi contumaciali previsti per le malattie infettive, secondo la normativa vigente Sanità privata: permessi non retribuiti: Purché siano garantite le esigenze di servizio, previa verifica con le Rappresentanze sindacali, i lavoratori potranno richiedere di essere posti in permesso senza assegni, con diritto al mantenimento del posto di lavoro, al fine di partecipare ai corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale attinenti al servizio. Ove la struttura sanitaria, per sua necessità, invii il proprio personale a corsi come sopra previsti i permessi saranno retribuiti. Dovranno peraltro essere presentati i risultati degli esami e le dichiarazioni attestanti la frequenza ai corsi; in caso di comprovata e documentata esigenza di prolungata assistenza per malattia di familiari (figli, coniuge, convivente risultante dallo stato di famiglia, genitori) il dipendente può fruire di permesso, di norma non inferiore a quindici giorni e non superiore a sei mesi. AGIDAE 38 ore nel corso dell'anno per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero per un massimo di 5 giorni retribuiti se si verificano comprovati e seri motivi familiari quali ad esempio: lutti, nascite, matrimoni, infortuni e ricoveri in ospedale che riguardano il coniuge od un parente della lavoratrice o del lavoratore entro il secondo grado. Le giornate sono usufruibili in unica soluzione solo in casi molto gravi; AIAS 5 giorni nell'arco dell'anno per gravi e documentate ragioni 36 ore nel corso dell'anno ecomunque dopo aver utilizzato i permessi retribuiti 5 giorni in caso di decesso della moglie, del marito, della convivente o del convivente risultante dallo stato di famiglia, della figlia, del figlio, della sorella, del fratello dei genitori, dei suoceri ANASTE tre giorni in caso di morte di coniuge o convivente risultante da atto di famiglia, genitori, figlia, figlio, sorella, fratello, nonna, nonno, suoceri a richiesta la lavoratrice o il lavoratore potrà ottenere in qualunque periodo dell'anno, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi di breve durata recuperabili, in accordo con l'Istituto, con altrettante ore di lavoro AVIS 36 ore per particolari esigenze personali, ed a domanda 5 giorni nell'arco dell'anno per gravi e documentate ragioni 5 giorni in caso di decesso della moglie, del marito, della convivente o del convivente risultante dallo stato di famiglia, della figlia, del figlio, della sorella, del fratello, dei genitori, dei suoceri COOPERATIVE SOCIALI 38 ore nel corso dell'anno per particolari esigenze personali, ed a domanda 2 giorni in caso di decesso della moglie, del marito, della convivente o del convivente risultante dallo stato di famiglia, della figlia, del figlio, della sorella, del fratello, dei genitori, dei suoceri; La legge UNEBA 3 giorni in caso di morte di: coniuge, genitori, figlia/o, sorella, fratello, nonna, nonno e suoceri a richiesta la lavoratrice ed il lavoratore potranno ottenere in qualunque periodo dell'anno, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi di breve durata recuperabili, in accordo con l'Istituto, con altrettante ore di lavoro VALDESI 3 giorni per lutti in coincidenza con le esequie per coniuge o convivente risultante da certificazione anagrafica, genitori, figlia/o, sorella, fratello, nonna, nonno e suoceri 38 ore annue a domanda IGIENE AMBIENTALE Il lavoratore che ne faccia domanda, l'Azienda può accordare, per giustificati motivi, permessi o brevi congedi, con facoltà di corrispondere o meno la retribuzione. Tali permessi o brevi congedi non saranno computati in conto dell'annuale periodo di ferie, salvo richiesta scritta del lavoratore. Se detto permesso venga richiesto a causa di grave lutto familiare riguardante sia parenti che affini (decesso di genitore, coniuge, figlio, fratello o altro familiare fino al 2° grado purché convivente con il lavoratore) e sempreché il lutto familiare non intervenga in periodo di ferie o di malattia del lavoratore, l'Azienda è tenuta a retribuire, per 3 giorni lavorativi, il periodo di permesso concesso. Per i parenti e affini non conviventi, fino al 2° grado, il periodo di permesso concesso è pari a 1 giorno lavorativo. Al lavoratore in prova, con contratto a tempo indeterminato, detto permesso sarà considerato retribuito per i primi 7 giorni e non retribuito per i successivi 8 giorni; durante il permesso, il periodo di prova e il rapporto di lavoro rimangono sospesi a tutti gli effetti. Il lavoratore assunto con contratto di formazione è equiparato, per il congedo matrimoniale, al lavoratore effettivo. Il lavoratore assunto con contratto a termine è equiparato. I CCNL dei comparti pubblici e di quelli privati regolamentano una serie di permessi non retribuiti; altri permessi sono previsti da normative di legge, tra i quali: Maternità. Il diritto a tali permessi è stato ora esteso fino ad 8 anni di età del bambino; nel periodo da zero a 3 anni non è previsto alcuna limitazione al numero di giorni di permesso di cui è possibile usufruire, mentre dai 3 anni agli 8 il limite massimo è di 5 giorni lavorativi l'anno pe rciascun genitore. Congedi non retribuiti per eventi particolari. I dipendenti pubblici o privati potranno chiedere un congedo, frazionato o continuativo, per un massimo di due anni nell'intera vita lavorativa del richiedente, a seguito di situazioni di grave disagio personale del lavoratore, o di gravi situazioni riferite alla famiglia anagrafica, ai soggetti di cui all'articolo 433 del Codice civile anche se non conviventi, nonché ai portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. Rientrano fra i gravi motivi le necessità familiari conseguenti al decesso di una delle presone elencate, l'impegno del richiedente nella cura e nell'assistenza delle suddette persone per patologie croniche o acute, per programmi di riabilitazione e cura, anche di natura neurologica, psichiatrica o relative a dipendenze. Il limite dei due anni è computato secondo il calendario e include i giorni festivi e quelli non lavorativi compresi nel periodo. In caso di utilizzo frazionato si considera raggiunto il mese quando la sommatoria dei periodi corrisponde a trenta giorni. Salvo sia stabilita una durata minima del congedo, il lavoratore potrà chiedere di rientrare anticipatamente al lavoro, dando un periodo minimo di preavviso di sette giorni nel caso sia stato assunto un lavoratore in sua sostituzione. Al termine del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a certificare i periodi usufruiti, di cui dovrà tener conto il datore di lavoro successivo. Va sottolineata, inoltre, la natura sensibile dei dati contenuti nelle documentazioni che supportano la richiesta del lavoratore: devono essere dunque adottate le prescritte misure dei dati personali trattati. Congedi formativi. I lavoratori con 5 anni di servizio presso la stessa azienda o amministrazione possono chiedere un congedo per le formazione, in base alle legge 53/2000, di durata massima di 11 mesi nell'arco dell'intera vita lavorativa utilizzabile in via continuativa o frazionata. torna all'indice. Chiudi la versione stampabile della pagina e ritorna al sito

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